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Sicurezza delle carte d’identità e dei titoli di soggiorno

Sicurezza delle carte d’identità e dei titoli di soggiorno

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/1157 — sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso rafforza la sicurezza delle carte d’identità che gli Stati membri rilasciano ai propri cittadini e dei titoli di soggiorno che forniscono agli altri cittadini dell’UE e ai loro familiari.
  • Introduce norme minime di sicurezza per le informazioni contenute nelle carte e gli elementi di sicurezza che tutti gli Stati membri che rilasciano tali documenti devono applicare.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a:

  • documenti di identificazione, eccetto quelli rilasciati a titolo provvisorio e aventi un periodo di validità inferiore a sei mesi, che gli Stati membri rilasciano ai loro cittadini;
  • attestati d’iscrizione per i cittadini dell’Unione che soggiornano in un altro Stato membro per più di tre mesi e ai titoli di soggiorno che attestano il soggiorno permanente;
  • carte di soggiorno e carte di soggiorno permanente ai familiari di cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

Carte di identità

  • Le carte d’identità sono prodotte nel formato ID-1 e contengono una zona a lettura ottica (machine-readable zone — MRZ) e soddisfano determinate specifiche e norme di sicurezza, tra le quali:
    • i requisiti di cui al documento 9303 dell’Organizzazione Internazionale per l’Aviazione Civile (ICAO), relativi alle dimensioni, al layout e al contenuto (nome, genere, nazionalità, data di nascita, caratteristiche personali facoltative, numero del documento e data di scadenza);
    • la denominazione «carta d’identità» o un’altra denominazione nazionale consolidata nella lingua ufficiale dello Stato membro di rilascio e le parole «carta d’identità» in almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione;
    • il codice a due lettere dello Stato membro di rilascio sul recto, all’interno della bandiera dell’UE;
    • un supporto sicuro di memorizzazione contenente l’immagine del volto e due impronte digitali del titolare
      • i minori di età inferiore a sei anni sono esentati dall’obbligo di rilevamento delle impronte digitali e
      • i minori di età compresa tra i sei e i dodici anni possono essere esentati;
    • altri dettagli e osservazioni come richiesti dal diritto nazionale.
  • Hanno una validità minima di cinque anni e una validità massima di dieci anni. Gli Stati membri:
    • possono prevedere un periodo di validità inferiore a cinque anni in casi eccezionali e per i minori;
    • possono estendere tale periodo di validità a più di dieci anni per le persone di età pari o superiore a 70 anni;
    • devono limitare la validità a 12 mesi qualora sia temporaneamente fisicamente impossibile rilevare le impronte digitali del richiedente.
  • Quelle attualmente in circolazione cessano di essere valide alla loro scadenza:
    • entro il 3 agosto 2031, se non sono conformi ai nuovi requisiti;
    • oppure entro il 3 agosto 2026, se non soddisfano le norme minime di sicurezza di cui alla parte 2 del documento ICAO 9303 o se non comprendono una MRZ funzionale;
    • se rilasciate a persone di età pari o superiore a 70 anni e soddisfano le norme minime di sicurezza ICAO e i requisiti di MRZ.

I titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’UE devono contenere, come minimo:

  • la denominazione del documento nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio;
  • il chiaro riferimento al fatto che il documento è rilasciato a un cittadino dell’Unione in conformità della direttiva 2004/38/CE (si veda la sintesi Libertà di circolazione e di soggiorno nell’Unione europea);
  • il numero del documento;
  • il nome (cognome e nome/nomi) del titolare;
  • la data di nascita del titolare;
  • le informazioni che devono figurare sugli attestati di iscrizione e sui documenti che attestano il soggiorno permanente;
  • l’autorità di rilascio;
  • il codice a due lettere dello Stato membro di rilascio sul recto, all’interno della bandiera dell’UE.

Le carte di soggiorno per i familiari non aventi la cittadinanza di uno stato membro:

  • devono utilizzare il modello uniforme stabilito dal regolamento (CE) n. 1030/2002 come modificato dal regolamento (UE) 2017/1954 dalla decisione di esecuzione C(2018) 7767; e
  • la carta reca la denominazione «Carta di soggiorno» o «Carta di soggiorno permanente» a norma della direttiva 2004/38/CE e il codice standardizzato «Familiare UE art 10 DIR 2004/38/CE» o «Familiare UE art 20 DIR 2004/38/CE»;
  • attualmente in circolazione cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2026, se quest’ultima data è anteriore. le carte che non soddisfano le norme minime di sicurezza o che non comprendono una MRZ funzionale cessano di essere valide alla loro scadenza o entro il 3 agosto 2023, se quest’ultima data è anteriore.

Gli Stati membri:

La Commissione europea:

  • istituisce, entro il 2 agosto 2020, un programma dettagliato per monitorarne gli esiti, i risultati e gli effetti della legislazione, ivi compreso il suo impatto sui diritti fondamentali;
  • riferisce al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo (CESE) in merito all’impatto del regolamento, in particolare sulla protezione dei diritti fondamentali e dei dati personali, due anni e undici anni dopo la data di applicazione.
  • valuta l’applicazione del regolamento per il Parlamento europeo, il Consiglio e il CESE sei anni dopo la data di applicazione e successivamente ogni sei anni e la relazione verte in particolare:
    • sull’impatto del presente regolamento sui diritti fondamentali
    • sulla mobilità dei cittadini dell’Unione
    • sull’efficacia della verifica biometrica nel garantire la sicurezza dei documenti di viaggio
    • su un eventuale utilizzo delle carte di soggiorno come documenti di viaggio
    • su un eventuale utilizzo delle carte di soggiorno come documenti di viaggio
    • sulla necessità di introdurre caratteristiche di sicurezza comuni dei documenti di identificazione utilizzati in via provvisoria;
  • adotta atti di esecuzione, su prescrizioni tecniche aggiuntive richieste dal regolamento.

DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?

Esso si applica dal 2 agosto 2021. Da questa data, tutte le nuove carte di identità e i titoli di soggiorno devono soddisfare i nuovi criteri.

CONTESTO

  • La combinazione dell’aumento dei viaggi e della frammentazione dei regolamenti rende la sicurezza delle carte di identità un elemento chiave nella lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al furto di identità.
  • Il regolamento fa parte del piano d’azione della Commissione per il 2016 volto a combattere le frodi nei documenti di viaggio. Ciò ha richiesto misure per migliorare la sicurezza di documenti quali carte d’identità e titoli di soggiorno, in particolare alla luce dei recenti attacchi terroristici.
  • Il l regolamento non impone ai paesi dell’UE di introdurre carte d’identità o di rendere o il possesso di una carta d’identità. Né impedisce loro di utilizzare altri documenti, quali le patenti di guida, per finalità di identificazione a livello nazionale.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul rafforzamento della sicurezza delle carte d’identità dei cittadini dell’Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell’Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 67).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione della Commissione del 30.11.2018 che stabilisce le specifiche tecniche per il modello uniforme per i titoli di soggiorno per cittadini di paesi terzi e che abroga la decisione C(2002) 3069.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano d’azione per rafforzare la risposta europea alle frodi riscontrate nei documenti di viaggio (COM(2016) 790 final, dell’8.12.2016).

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 2016/679 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 229, del 29.6.2004, pag. 35).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 21.10.2019

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