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Rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

Rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/1240 — creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

L’obiettivo della politica dell’Unione nel settore della migrazione è sostituire i flussi migratori irregolari incontrollati con percorsi sicuri e organizzati, mediante un approccio completo volto a garantire la gestione efficace dei flussi migratori.

Il regolamento stabilisce le regole volte a garantire la buona cooperazione, il coordinamento e lo scambio di informazioni tra funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione* impiegato all’estero da uno Stato membro, dalla Commissione europea o dalle agenzie dell’Unione, attraverso una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento crea una rete europea di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione per garantire una migliore gestione della migrazione per attuare le priorità dell’Unione:

  • prevenzione e lotta contro l’immigrazione irregolare e le forme di criminalità transfrontaliera ad essa associate, come il traffico di migranti e la tratta di esseri umani;
  • agevolare attività efficaci e dignitose di rimpatrio*, riammissione* e reinserimento*;
  • gestione dell’immigrazione legale, in particolare nel settore della protezione internazionale, del reinsediamento e delle misure di integrazione antecedenti alla partenza adottate dagli Stati membri e dall’Unione.

Reti locali o regionali di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

I funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, impiegati negli stessi paesi o regioni, costituiscono reti di cooperazione locale o regionale. Ove necessario e opportuno, essi:

  • condividono informazioni ed esperienze pratiche, anche attraverso riunioni regolari e una piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni in linea;
  • condividono le informazioni relative all’accesso alla protezione internazionale;
  • coordinano le posizioni nei contatti con corrieri commerciali;
  • partecipano a corsi specializzati di formazione in materia di diritti fondamentali, tratta di esseri umani, traffico di migranti, frodi documentali o accesso alla protezione internazionale in paesi terzi;
  • organizzano sessioni d’informazione e corsi di formazione per i membri del corpo diplomatico e consolare sulle missioni nei paesi terzi;
  • adottano approcci comuni per quanto riguarda i metodi di raccolta e trasmissione di informazioni strategicamente pertinenti, incluse le analisi di rischio;
  • stabiliscono contatti periodici con reti analoghe nel paese terzo e nei paesi terzi limitrofi.

Compiti dei funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione

I funzionari di collegamento raccolgono informazioni a livello operativo, a livello strategico o a entrambi i livelli, su

  • rotte utilizzate dai flussi migratori;
  • esistenza di organizzazioni criminali dedite al traffico di migranti e alla tratta di esseri umani lungo le rotte migratorie;
  • metodi usati per la contraffazione o la falsificazione di documenti d’identità;
  • modalità e mezzi per facilitare il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione;
  • misure che garantiscano l’accesso effettivo alla protezione posta in essere dai paesi terzi, anche a favore delle persone vulnerabili;
  • strategie e canali di immigrazione legale esistenti e possibili in futuro tra l’Unione e i paesi terzi.

I funzionari di collegamento possono inoltre fornire assistenza alle autorità e ad altri portatori di interessi nei paesi terzi nelle aree seguenti:

  • accertare l’identità e la cittadinanza dei cittadini di paesi terzi e facilitare il loro rimpatrio nonché contribuire al loro reinserimento;
  • confermare l’identità delle persone che necessitano di protezione internazionale al fine di facilitarne il reinsediamento nell’Unione, anche fornendo loro, se possibile, informazioni e sostegno adeguati prima della partenza;
  • confermare l’identità e facilitare l’attuazione delle misure dell’Unione e nazionali per l’ammissione degli immigrati legali;
  • condividere le informazioni nell’ambito delle reti di funzionari di collegamento e con le autorità competenti degli Stati membri, comprese le autorità preposte all’applicazione della legge, al fine di prevenire e individuare l’immigrazione illegale e al fine della lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani.

Le misure adottate dai funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione, in particolare nei casi che coinvolgono persone vulnerabili, dovrebbero rispettare i diritti fondamentali in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto internazionale e dell’Unione, compreso l’articolo 2 e l’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Comitato direttivo

  • È istituito un comitato direttivo per rafforzare la gestione della rete e il coordinamento degli ufficiali di collegamento incaricati di immigrazione, nel rispetto della catena di comando e delle linee gerarchiche esistenti tra i funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione e le rispettive autorità che procedono all’impiego, nonché tra gli stessi funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione.
  • Il comitato direttivo è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro, due rappresentanti della Commissione, un rappresentante dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (nota come Frontex), un rappresentante di Europol e un rappresentante dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo. I paesi terzi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen designano un rappresentante ciascuno come membro senza diritto di voto.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È in vigore dal 14 agosto 2019. Il regolamento (UE) n. 2019/1240 aggiorna e sostituisce il regolamento (CE) n. 377/2004 e successivi emendamenti.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Funzionario di collegamento incaricato dell’immigrazione: un funzionario di collegamento designato e impiegato all’estero dalle autorità competenti di uno Stato membro, dalla Commissione o da un’agenzia dell’Unione, conformemente alla rispettiva base giuridica, per occuparsi di questioni in materia di immigrazione, anche qualora ciò costituisca solo una parte delle sue mansioni.
Rimpatrio: il ritorno di una persona da un paese ospitante a un paese di origine, paese di nazionalità o residenza abituale, in genere dopo aver trascorso un periodo significativo di tempo nel paese ospitante, volontario o forzato, assistito o spontaneo.
Riammissione: atto di un paese che accetta il rientro di un individuo (proprio cittadino, non cittadino di quel paese o apolide).
Reinserimento: reinclusione o reintegrazione di una persona in un gruppo o in un processo, ad es. di un migrante nella società del suo paese di rimpatrio.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (rifusione) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 88).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 2016/1624 sono state incorporate nel testo originale. Questa versione consolidata ha solo valore documentale.

Versione consolidata del trattato sull’Unione europea — Titolo I — Disposizioni comuni — Articolo 2 (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 17).

Versione consolidata del Trattato sull’Unione europea - Titolo I — Disposizioni comuni — Articolo 6 (ex articolo 6 TUE) (GU C 202, 7.6.2016, pag. 19).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Agenda europea sulla migrazione (COM(2015) 240 final del 13.5.2015).

Regolamento (UE) n. 1052/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, che istituisce il sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (Eurosur) (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 11).

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa a procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — L’approccio globale in materia di migrazione e mobilità (COM(2011) 743 final del 18.11.2011).

Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98).

Regolamento (CE) n. 377/2004 del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativo alla creazione di una rete di funzionari di collegamento incaricati dell’immigrazione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 17.01.2020

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