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Regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato

Regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato

 

SINTESI DI:

Regolamento delegato (UE) 2019/887 che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Esso stabilisce i principi e le norme fondamentali che gli organismi di partenariato pubblico-privato (organismi di PPP)*, contemplati nell’articolo 71 del regolamento finanziario (si veda la sintesi), devono rispettare quando adottano le proprie disposizioni finanziarie specifiche.
  • La finalità del regolamento delegato è garantire una sana gestione finanziaria dei fondi dell’Unione europea (Unione) affidati a tali organismi.
  • Ogni organismo di PPP adotta le proprie norme finanziarie in linea con il regolamento delegato. Gli organismi di PPP possono discostarsi dalle proprie norme solo per esigenze specifiche e con il consenso preventivo della Commissione europea.

PUNTI CHIAVE

Il bilancio annuale di un organismo di PPP deve prevedere e autorizzare tutte le entrate e le spese. Ciò riguarda:

  • i contributi finanziari dei membri per i costi amministrativi e operativi;
  • le entrate aventi una spesa specifica;
  • le entrate generate dall’organismo di PPP;
  • le spese, comprese quelle relative all’amministrazione.

L’organismo di PPP deve rispettare i seguenti principi di bilancio:

  • unità e verità del bilancio
    • tutte le entrate e le spese devono essere imputate a una linea del bilancio;
    • nessuna spesa può risultare in eccedenza rispetto all’importo autorizzato nel bilancio;
  • annualità
    • l’esercizio finanziario del bilancio decorre dal 1o gennaio al 31 dicembre;
    • gli stanziamenti di impegno* coprono i costi totali assunti legalmente durante l’esercizio finanziario;
    • gli stanziamenti di pagamento* coprono le spese derivanti dall’adempimento degli impegni giuridici assunti durante l’esercizio in corso o durante gli esercizi precedenti;
  • pareggio
    • le entrate e gli stanziamenti di pagamento devono risultare in pareggio;
    • l’organismo di PPP non può sottoscrivere prestiti entro il proprio bilancio;
  • unità di conto
    • il bilancio è redatto ed eseguito in euro;
    • per esigenze di tesoreria, il contabile è tuttavia autorizzato a effettuare operazioni in altre monete;
  • universalità
    • l’insieme delle entrate copre l’insieme degli stanziamenti di pagamento;
    • le entrate aventi una destinazione specifica, quali redditi da fondazioni, sussidi, donazioni e legati, sono da utilizzarsi per quella destinazione specifica;
  • specializzazione
    • gli stanziamenti sono destinati a finalità specifiche tramite titoli e capitoli;
    • il direttore o la direttrice può procedere a storni di stanziamenti da una linea del bilancio e da un capitolo all’altro in presenza di determinate condizioni;
  • sana gestione finanziaria e prestazioni
    • i pagamenti devono rispettare i principi di economia, efficienza ed efficacia;
    • i pagamenti si concentrano sulle prestazioni, basate su obiettivi e indicatori per la misurazione dei progressi compiuti;
  • controllo interno dell’esecuzione del bilancio
    • si applica a tutti i livelli di gestione;
    • si prefigge di fornire garanzie ragionevoli quanto al conseguimento dei seguenti obiettivi:
      • efficacia, efficienza ed economia delle operazioni;
      • affidabilità delle relazioni;
      • salvaguardia degli attivi e delle informazioni;
      • prevenzione, individuazione e rettifica di frodi e irregolarità e seguito dato a tali frodi e irregolarità;
      • adeguata gestione dei rischi delle operazioni sottostanti;
  • trasparenza
    • l’organismo di PPP deve pubblicare il proprio bilancio, i destinatari dei pagamenti e altre informazioni pertinenti sul proprio sito web, in maniera facilmente accessibile, trasparente e completa;
    • per quanto concerne il conflitto di interessi, l’organismo di PPP pubblica ogni anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione.

La programmazione finanziaria richiede:

  • all’organismo di PPP di trasmettere alla Commissione e ad altri membri la stima dettagliata delle entrate e delle spese previste per il successivo esercizio finanziario e di elaborare il programma di lavoro annuale non oltre il 31 gennaio;
  • al consiglio di amministrazione dell’organismo di PPP di adottarne il bilancio e la tabella dell’organico.

Il regolamento dichiara quanto segue:

  • le funzioni di ordinatore e di contabile sono separate e incompatibili;
  • il direttore o la direttrice esercita le funzioni di ordinatore, tra cui figurano:
    • il rispetto delle norme finanziarie dell’organismo di PPP e del principio di sana gestione finanziaria;
    • l’attuazione di verifiche prima e, possibilmente, dopo l’esecuzione dei pagamenti;
    • la comunicazione annuale al consiglio di amministrazione tramite la presentazione di una relazione sulle attività annuali;
    • lo svolgimento di azioni, laddove necessario, per tutelare gli interessi finanziari dell’Unione.
  • Il consiglio di amministrazione nomina un/una contabile responsabile delle seguenti attività:
    • esecuzione corretta dei pagamenti, raccolta delle entrate e recupero degli importi dovuti;
    • conservazione, preparazione e presentazione dei conti;
    • attuazione delle norme contabili e del piano contabile;
    • definizione e convalida dei sistemi contabili;
    • gestione della tesoreria.
  • Ordinatori e contabili, membri del consiglio di amministrazione e altre parti coinvolte nell’esecuzione e nella gestione del bilancio devono evitare qualsiasi conflitto di interessi.

Gli organismi di PPP devono disporre di una funzione di audit interno. Il revisore interno della Commissione svolge tale ruolo:

  • fornendo consulenza sui rischi, sulla qualità dei sistemi di gestione e controllo e su possibili miglioramenti;
  • godendo della totale indipendenza nell’esercizio del proprio lavoro.

Le operazioni di entrata e di spesa richiedono:

  • entrata: l’elaborazione delle previsioni di crediti, l’accertamento dei diritti da recuperare e il recupero degli importi indebitamente versati;
  • spesa: tutte le voci oggetto di un impegno, di una convalida, dell’emissione di un ordine di pagamento e di un pagamento.

I contributi finanziari dell’organismo di PPP devono favorire il conseguimento dell’obiettivo strategico dell’Unione con risultati specifici, che possono spaziare dal rimborso dei costi ammissibili al finanziamento a tasso fisso.

L’organismo di PPP deve segnalare senza indugio alla Commissione casi di presunte frodi e altre irregolarità.

Le norme contabili richiedono all’organismo di PPP di:

  • creare un sistema contabile che fornisca dati precisi, completi e attendibili in modo tempestivo;
  • seguire procedure standard quando presenta documenti giustificativi, stati finanziari, relazioni sull’esecuzione del bilancio, conti provvisori e definitivi e la relazione annuale relativa alla gestione finanziaria e di bilancio.

Un revisore contabile esterno indipendente verifica che i conti annuali dell’organismo di PPP e il Parlamento europeo è responsabile dell’approvazione della modalità di esecuzione del bilancio (la «procedura di discarico»).

Il personale della Commissione e la Corte dei conti hanno accesso ai siti e ai locali dell’organismo di PPP per lo svolgimento di revisioni contabili, e l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, verifiche e ispezioni sul posto.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 30 maggio 2019, a eccezione delle norme sulla relazione di attività consolidata (articolo 23) e sul programma di lavoro annuale (articolo 33, paragrafo 4), che sono in vigore dal 1o gennaio 2021.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Organismi di partenariato pubblico-privato: organismi dotati di personalità giuridica istituiti mediante un atto di base e incaricati dell’attuazione di un partenariato pubblico-privato per attività di ricerca e innovazione e altri programmi dell’Unione, di cui all’articolo 71 del regolamento finanziario. Tali organismi usufruiscono del settore pubblico e privato per fornire beni e servizi solitamente forniti dal settore pubblico. Essi attribuiscono responsabilità e rischi al partner privato, allentando al contempo i rigidi vincoli di bilancio relativi alla spesa pubblica.

Possono essere strutturati in diversi modi al fine di conseguire un ampio ventaglio di obiettivi in settori quali trasporti o sanità.

Stanziamenti di impegno: impegni di pagamento, purché siano soddisfatte determinate condizioni.
Stanziamenti di pagamento: spese derivanti da impegni nell’esercizio finanziario in corso o negli esercizi precedenti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento delegato (UE) 2019/887 della Commissione, del 13 marzo 2019, che stabilisce il regolamento finanziario tipo degli organismi di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 71 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 142 del 29.5.2019, pag. 16).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione — Orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d’interessi a norma del regolamento finanziario (GU C 121 del 9.4.2021, pag. 1).

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 05.11.2021

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