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Aiuti di Stato per lo sviluppo rapido di reti a banda larga

Aiuti di Stato per lo sviluppo rapido di reti a banda larga

 

SINTESI DI:

Comunicazione della Commissione — Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga

QUAL È LO SCOPO DI QUESTA COMUNICAZIONE?

  • I presenti orientamenti riassumono i principi che ispirano la Commissione nell’applicare le norme del trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato alle misure a sostegno dello sviluppo di reti a banda larga.
  • Il controllo degli aiuti di Stato in materia di banda larga è inteso a garantire che gli interventi pubblici permettano la realizzazione di una copertura e di una diffusione* della banda larga di livello migliore rispetto alla situazione in assenza di aiuti e, nello stesso tempo, a sostenere servizi di migliore qualità, tariffe più accessibili e investimenti orientati alla competitività.
  • I presenti orientamenti si basano sul principio secondo cui gli interventi pubblici nelle reti a banda larga dovrebbero avvenire solo laddove gli investimenti privati non sono sufficienti, quindi nelle aree di fallimento del mercato (vale a dire le aree in cui il mercato/settore privato non può essere invocato per investire in modo sufficiente). Ciò mira a evitare che i finanziamenti pubblici indeboliscano gli investimenti privati nelle aree in cui gli operatori di mercato normalmente sceglierebbero di investire o hanno già investito e quindi a proteggere la concorrenza come motore chiave per migliorare i prezzi e la qualità dei servizi per i consumatori e le imprese.
  • Gli orientamenti seguono i principi dell’iniziativa Modernizzazione degli aiuti di Stato della Commissione europea, che mira ad agevolare misure di aiuto ben concepite intese a ovviare a carenze del mercato per raggiungere obiettivi che possono migliorare la crescita, semplificando nel contempo le regole per un più rapido processo decisionale.

PUNTI CHIAVE

Consultazione

Gli orientamenti del 2013 sono stati elaborati a seguito di una consultazione pubblica in due fasi e di un intenso dialogo con tutte le parti interessate (Stati membri, autorità nazionali di regolamentazione delle telecomunicazioni, autorità che concedono aiuti, operatori delle telecomunicazioni, associazioni di imprese, associazioni di consumatori e cittadini), con l’obiettivo di inquadrare gli interventi pubblici in mercati tecnologici in rapido movimento e facilitare investimenti pubblici favorevoli alla concorrenza.

Contesto

  • Disporre di una migliore e più rapida connettività a banda larga riveste un’importanza strategica per la crescita e l’innovazione in tutti i comparti dell’economia in Europa, così come ai fini della coesione sociale e territoriale. L’agenda digitale europea, un’iniziativa faro della strategia Europa 2020, si pone come obiettivi per lo sviluppo delle infrastrutture a banda larga quello di portare la banda larga di base a tutti gli europei entro il 2013 e assicurare che, entro il 2020, tutti gli europei abbiano accesso a connessioni con velocità superiori a 30 Download Mbit/s, con almeno il 50 % delle famiglie europee con una velocità di connessione superiore a 100 Mbit/s.
  • Nel 2016 l’agenda digitale europea è stata integrata dalla comunicazione sui Gigabit, che definisce obiettivi strategici per il 2025 una copertura del 100 % di tutte le famiglie con velocità di connessione di almeno 100 Mbit/s, aggiornabile a 1 Gbps, 1 Gbps simmetrica per tutti i principali motori socioeconomici e la copertura 5G ininterrotta per tutte le aree urbane e tutti i principali percorsi di trasporto terrestre.

Aiuti di Stato:

  • Il settore della banda larga è molto dinamico e genera significativi investimenti privati. Al fine di evitare che gli aiuti di Stato possano generare distorsioni della concorrenza nel mercato della banda larga, in linea di principio è vietato l’aiuto di Stato da parte di autorità nazionali, regionali e locali o enti pubblici. Tuttavia, nelle aree in cui il mercato non fornisce gli investimenti infrastrutturali necessari, gli aiuti di Stato possono essere ammessi se sono soddisfatte determinate condizioni.
  • Per evitare che vengano soppiantati gli investimenti privati, gli aiuti di Stato devono garantire che gli investimenti pubblici puntino a correggere le carenze del mercato. Pertanto, gli investimenti pubblici dovrebbero avvenire solo laddove il mercato non fornisca la connettività desiderata e se la rete finanziata con fondi pubblici offre connettività significativamente al di là dell’offerta commerciale. Gli orientamenti contengono una discussione dettagliata sulle norme da rispettare.

Principi e priorità

Gli orientamenti si concentrano sui seguenti principi e priorità.

  • Mappatura e consultazione pubblica: per garantire che gli interventi sugli aiuti di Stato affrontino in modo proporzionato le carenze del mercato individuate, la mappatura e le consultazioni pubbliche sono obbligatorie. Le infrastrutture a banda larga esistenti nelle aree geografiche interessate dagli aiuti di Stato devono essere chiaramente identificate per individuare le aree prive di adeguate infrastrutture a banda larga. Il riepilogo delle misure di aiuto pianificate e le aree interessate identificate in base all’esercizio di mappatura devono essere sottoposti a una consultazione pubblica per verificare i piani di investimento privati nelle aree interessate.
  • Procedura di selezione su base competitiva: per garantire trasparenza, trattamento equo e non discriminatorio, nonché per ridurre al minimo il vantaggio potenzialmente insito negli aiuti di Stato, gli aiuti devono essere concessi all’offerta economicamente più vantaggiosa attraverso una procedura di selezione aperta in linea con lo spirito e i principi delle direttive dell’UE sugli appalti pubblici.
  • Neutralità tecnologica: gli orientamenti tengono conto dei progressi tecnologici, riconoscendo che esistono diverse soluzioni tecnologiche per fornire servizi a banda larga. Pertanto, l’offerta non può favorire o escludere alcuna tecnologia o piattaforma di rete particolare in grado di sostenere la fornitura dei servizi previsti.
  • Reti in grado di supportare velocità di caricamento e scaricamento di almeno 100 Mbit/s: per contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’UE, gli orientamenti consentono finanziamenti pubblici anche nelle aree in cui vi sono investimenti privati attuali o previsti, se tali investimenti privati non raggiungono gli obiettivi dell’UE. Tali misure di aiuto sono soggette a condizioni rigorose per garantire un risultato che favorisca la concorrenza.
  • Salto di qualità: per proteggere gli investitori privati, gli investimenti pubblici devono realizzare un cosiddetto salto di qualità: devono effettuare nuovi significativi investimenti nella rete a banda larga e l’infrastruttura finanziata con fondi pubblici deve fornire un miglioramento sostanziale rispetto alle reti altrimenti esistenti e pianificate in termini di disponibilità di servizi di banda larga e capacità di trasmissione, velocità e concorrenza, a vantaggio dei consumatori.
  • Accesso aperto: gli operatori terzi* devono poter accedere efficacemente alla rete sovvenzionata. L’accesso aperto all’ingrosso consente a operatori terzi di concorrere con l’aggiudicatario (quando questi opera anche al dettaglio) garantendo così maggiore scelta e più concorrenza evitando al tempo stesso la creazione di monopoli. Quando una rete viene installata utilizzando il denaro dei contribuenti, è giusto che i consumatori beneficino di una rete veramente aperta in cui è garantita la concorrenza.
  • Trasparenza: i requisiti di trasparenza comprendono gli obblighi relativi alla pubblicazione di documenti, una banca dati centralizzata delle infrastrutture esistenti e relazioni alla Commissione basate sui risultati («ex post»). Lo scopo dei requisiti di trasparenza è quello di promuovere la responsabilità delle autorità pubbliche che concedono sostegno pubblico e ridurre le asimmetrie sul mercato.

La Commissione può rivedere nuovamente gli orientamenti sulla base degli sviluppi del mercato, tecnologici e normativi.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO GLI ORIENTAMENTI?

Si applicano dal 27 gennaio 2013.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Diffusione: la quota di mercato o l’adozione di un nuovo servizio o prodotto.
Operatore terzo: un operatore che utilizza una rete che non gli appartiene.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione — Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU L 25 del 26.1.2013, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 2 — Aiuti concessi dagli Stati — Articolo 107 (ex articolo 87 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 91).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un’agenda digitale europea [COM(2010) 245 final/2 del 26.8.2010].

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea [COM(2016) 587 final del 14.9.2016].

Comunicazione della Commissione che modifica le comunicazioni della Commissione relative, rispettivamente, agli orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, agli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, agli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive, agli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio e agli orientamenti sugli aiuti di Stato agli aeroporti e alle compagnie aeree (GU L 198 del 27.6.2014, pag. 30).

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 651/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Elenco delle decisioni della Commissione sugli aiuti di Stato per la banda larga.

Ultimo aggiornamento: 20.09.2019

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