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Garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione europea

Garantire una sana gestione finanziaria del bilancio dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Decisione (UE) 2018/1220 della Commissione relativa al regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento finanziario dell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DELLA DECISIONE?

  • La decisione (UE) 2018/1220 stabilisce il regolamento interno per il gruppo interistituzionale di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (si veda la sintesi relativa al regolamento finanziario).
  • Il gruppo costituisce il punto centrale di tutte le istituzioni, gli organi e le agenzie dell’Unione europea (Unione) per valutare se i partecipanti, i beneficiari e le altre persone ed entità che richiedono i fondi dell’Unione, dovrebbero essere esclusi dai finanziamenti dell’Unione o se dovrebbe essere loro imposta una sanzione pecuniaria e se tali sanzioni dovrebbero essere pubblicate.
  • Pur garantendo alle persone e alle entità interessate il diritto di essere sentite, il gruppo basa le proprie raccomandazioni su fatti e risultati provenienti da varie fonti, tra cui l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nonché sulle indagini e sulle decisioni della Procura europea (EPPO) adottate dalle autorità nazionali o dalle organizzazioni internazionali.
  • Dispone inoltre della competenza (ai sensi dell’articolo 93 del regolamento finanziario) di formulare pareri e raccomandazioni sulle irregolarità finanziarie derivanti da un atto o da un’omissione di un membro del personale dell’Unione europea.

PUNTI CHIAVE

La Commissione europea nomina un presidente indipendente e di alto livello del gruppo per un mandato quinquennale non rinnovabile. La persona deve essere un ex membro della Corte di giustizia dell’Unione europea o della Corte dei conti europea, oppure un ex direttore generale di un’istituzione dell’Unione europea diversa dalla Commissione. Il presidente è affiancato da un vicepresidente.

Il presidente:

  • rappresenta il gruppo, ne presiede e programma le riunioni e ne organizza i lavori;
  • è assistito da un segretariato permanente;
  • convoca il gruppo quando è richiesta l’adozione di una raccomandazione riguardo a un caso.

Il presidente è affiancato da un vicepresidente nominato alle stesse condizioni che sostituisce il presidente in caso di impedimento a svolgere le proprie funzioni.

Il gruppo è inoltre composto da:

  • due membri permanenti: il principale consigliere responsabile delle «questioni finanziarie e giuridiche, lo Stato di diritto, la prevenzione delle frodi e il sistema di individuazione precoce e di esclusione» della direzione generale del Bilancio e un’altra persona designata dal direttore generale del Bilancio;
  • l’ordinatore competente richiesto;
  • osservatori che comprendono:
    • il Servizio giuridico della Commissione che partecipa a tutte le riunioni del gruppo;
    • l’OLAF e/o l’EPPO, qualora il caso riguardi informazioni da essi fornite;
    • ordinatori competenti appartenenti alle istituzioni, agli organismi o alle agenzie dell’Unione europea interessati dal caso;
    • altri osservatori invitati dal presidente.

Il segretariato permanente è sotto l’autorità del presidente:

  • è composto da funzionari della direzione generale del Bilancio;
  • organizza le attività del gruppo;
  • redige documenti per il gruppo;
  • verifica le informazioni e i documenti presentati;
  • individua le persone potenzialmente coinvolte in un caso;
  • tiene un registro di tutte le raccomandazioni del gruppo.

Qualsiasi membro del gruppo o del segretariato che ritenga di avere un conflitto di interessi in un caso non partecipa al procedimento.

Partecipazione dell’OLAF:

  • l’OLAF opera in stretta collaborazione con il gruppo nel rispetto dei diritti procedurali e fondamentali e per la protezione degli informatori;
  • l’OLAF è consultato prima che il gruppo notifichi una persona o un’entità interessata, se un caso si basa su informazioni trasmesse dall’OLAF: ciò è fatto per evitare di danneggiare la riservatezza dei procedimenti giudiziari o delle indagini in corso.

Partecipazione dell’EPPO:

  • l’EPPO collabora con il gruppo secondo le modalità di cooperazione stabilite nell’accordo di cui all’articolo 103, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio;
  • l’EPPO partecipa in qualità di osservatore alle riunioni del gruppo nelle quali la richiesta dell’autorità di riferimento si fonda, in tutto o in parte, sulle informazioni trasmesse dall’EPPO.

Trasmissione dei casi al gruppo Qualsiasi ordinatore competente di un’istituzione, agenzia o organismo dell’Unione europea:

  • può trasmettere al gruppo, utilizzando un indirizzo di posta elettronica riservato, un caso con richiesta di raccomandazione;
  • è tenuto a informare il gruppo non appena venga a conoscenza di informazioni che potrebbero escludere una persona o un’entità dall’assegnazione di fondi dell’Unione europea;
  • fornisce tutte le informazioni necessarie che ha rilevato.

Diritto di essere sentiti Gli operatori economici*:

  • hanno il diritto di presentare le proprie osservazioni sul caso, a meno che motivi preminenti e legittimi impongano di garantire la riservatezza di un’indagine o di procedimenti giudiziari;
  • ricevono una lettera e la documentazione di comunicazione dei fatti relativi al caso;
  • presentano tramite posta elettronica le proprie osservazioni, che non superano le dieci pagine ed entro un termine di tre settimane (tali condizioni possono essere più flessibili in casi particolarmente complessi).

Il gruppo:

  • si adopera per raggiungere un consenso in merito alla propria raccomandazione su un caso che interessa una persona o un’entità;
  • in assenza di consenso, procede a un voto a maggioranza nel quale il presidente dispone di un voto, i due membri permanenti dispongono di un voto (voto condiviso) e l’ordinatore competente interessato dispone di un voto;
  • notifica la raccomandazione agli osservatori e all’istituzione, all’organismo o agenzia che ha sottoposto il caso;
  • formula una raccomandazione entro tre mesi dal ricevimento di un caso, a meno che il presidente non decida di prorogarne il termine, in particolare al fine di garantire il diritto di essere sentiti delle persone fisiche o giuridiche interessate;
  • i membri, il personale del segretariato, così come tutte le persone coinvolte nei lavori o nell’elaborazione sono tenute a rispettare la massima riservatezza.

Membri del personale dell’Unione europea Il gruppo:

  • può esprimere un parere sul fatto che un membro del personale dell’Unione europea abbia commesso un’irregolarità finanziaria;
  • comprende, in tali circostanze, tre membri supplementari (uno dell’organismo disciplinare dell’istituzione interessata, un membro del comitato del personale, un membro del servizio giuridico);

Prima dell’analisi del caso da parte del gruppo, l’autorità di riferimento tiene un procedimento giudiziario in contraddittorio.

La decisione abroga le decisioni della Commissione C(2011) 6109 final e (UE) 2015/2463 che avevano stabilito il regolamento interno per i gruppi precedenti.

La decisione è stata modificata il 3 luglio 2021 dalla decisione (UE) 2021/1081, al fine di garantire la continuità del gruppo e di includere la menzione degli accordi tra l’EPPO e la Commissione.

A PARTIRE DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DECISIONE?

Il regolamento è in vigore dal 2 agosto 2018.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Operatore economico. Una persona, entità, azienda o altra organizzazione che fornisce beni, lavori o servizi.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Decisione (UE) 2018/1220 della Commissione, del 6 settembre 2018, relativa al regolamento interno dell’istanza di cui all’articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 226 del 7.9.2018, pag. 7).

Le successive modifiche alla decisione (UE) 2018/1220 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 07.05.2024

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