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Norme dell’UE sulla commercializzazione delle piante da frutto

Norme dell’UE sulla commercializzazione delle piante da frutto

 

SINTESI DI:

Direttiva 2008/90/CE — commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Essa aggiorna e migliora le disposizioni dell’UE per garantire che gli acquirenti ricevano materiali di moltiplicazione* e piante da frutto sani e di buona qualità.
  • Migliora e semplifica il sistema di regole in cui operano le imprese, riflettendo il progresso scientifico e tecnico e stabilendo condizioni chiare che devono essere soddisfatte per rispondere alle nuove esigenze dei consumatori e del settore.
  • La direttiva è una rifusione e sostituisce la direttiva 92/34/CEE del Consiglio.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • La direttiva si applica alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti all’interno dell’UE.
  • L’allegato I contiene un elenco dei generi e delle specie (nonché dei loro ibridi*) che vi rientrano.
  • La direttiva si applica anche ai portainnesto* e alle altre parti di piante di altri generi o specie (e ibridi) non riportati nell’allegato I, se si innestano* materiali di generi o specie elencati nell’allegato I o loro ibridi vengono innestati o devono essere innestati su di essi.
  • Non si applica ai materiali di moltiplicazione o alle piante da frutto destinati all’esportazione verso paesi terzi, purché identificati come tali e mantenuti sufficientemente isolati.

La direttiva riguarda:

  • i requisiti per il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto — contiene i requisiti generali per l’immissione sul mercato e i requisiti specifici per ciascun genere e specie di cui all’allegato I;
  • i requisiti che i fornitori devono soddisfare — comprese le regole per la registrazione dei fornitori e i requisiti specifici relativi alla responsabilità dei fornitori nel processo di produzione e riproduzione di tutti i materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto;
  • identificazione ed etichettatura delle varietà — i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto devono essere commercializzati con un’indicazione alla varietà cui appartengono. Qualora non vi sia identità varietale, come nel caso dei portainnesto, viene fatto riferimento alla specie o all’ibrido interspecifico in questione;
  • esenzioni — i piccoli produttori che producono e vendono materiali di moltiplicazione e piante da frutto destinati, come impiego finale, a persone sul mercato locale non professionalmente impegnate nella produzione di vegetali sono dispensate dalle norme sull’etichettatura e dalle ispezioni ufficiali;
    • materiale di moltiplicazione e piante da frutto prodotte in paesi terzi — fino al 31 dicembre 2022 gli Stati membri possono valutare se il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto prodotti in un paese terzo siano equivalenti sotto tutti gli aspetti al materiale prodotto nell’UE;
  • misure di controllo — riguardanti:
    • ispezioni ufficiali da parte degli Stati membri — da parte di un organismo nominato ufficialmente dallo Stato membro e notificato alla Commissione europea;
    • Controllo comunitario — La Commissione può far ispezionare le prove dagli Stati membri per verificare la conformità dei materiali alle prescrizioni e alle condizioni enunciate nella presente direttiva;
    • controlli — la Commissione può effettuare controlli sul posto;
    • azioni di seguito — qualora si rilevi che un materiale non è conforme alle prescrizioni, lo Stato membro prende tutte le misure necessarie, compreso il divieto della commercializzazione dei materiali.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

La direttiva 2008/90/CE ha modificato e sostituito la direttiva 92/34/CEE (e successive modifiche) e gli Stati membri dovevano applicare le nuove norme della direttiva 2008/90/CE entro il 30 settembre 2012.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Materiali di moltiplicazione: le sementi, le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante da frutto, compresi i portainnesto;
Ibrido: pianta ottenuta innestando la parte superiore di una pianta su un portainnesto di un’altra pianta per combinare le caratteristiche migliori delle due piante.
Portainnesto: un apparato radicale sano e una parte dello stelo che vengono utilizzati come parte inferiore della pianta nell’innesto.
Innesto: il processo con cui la parte superiore di una pianta viene fissata al sistema radicale (portainnesto) di un’altra pianta in modo che appaiano come una singola pianta.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (Rifusione) (GU L 267 dell’8.10.2008, pag. 8).

Le successive modifiche alla direttiva 2008/90/UE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione di esecuzione (UE) 2017/925 della Commissione, del 29 maggio 2017, che autorizza temporaneamente alcuni Stati membri a certificare materiali di pre-base di determinate specie di piante da frutto, prodotti in campo in condizioni non a prova di insetto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2017/167 (GU L 140 del 31.5.2017, pag. 7).

Direttiva di esecuzione 2014/96/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 12).

Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l’elenco comune delle varietà (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 16).

Direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni ufficiali (GU L 298 del 16.10.2014, pag. 22).

Ultimo aggiornamento: 08.08.2019

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