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Conferimento alle autorità nazionali garanti della concorrenza di poteri di applicazione più efficace

Conferimento alle autorità nazionali garanti della concorrenza di poteri di applicazione più efficace

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2019/1 che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La normativa:

  • garantisce alle autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri l’indipendenza, le risorse e i poteri di esecuzione e sanzione necessari per affrontare efficacemente gli accordi e le pratiche delle società che limitano la concorrenza all’interno della propria giurisdizione;
  • si applica in particolare quando gli accordi anticoncorrenziali vietati dagli articoli 101 (cartelli*) e 102 (abuso di posizione dominante*) del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sono applicati su base autonoma o in parallelo con il diritto della concorrenza nello stesso caso;
  • prevede la reciproca assistenza tra le autorità garanti della concorrenza per garantire che le imprese non possano sfuggire all’applicazione affinché il mercato unico dell’UE funzioni correttamente.

PUNTI CHIAVE

Le autorità nazionali garanti della concorrenza hanno il potere di:

  • eseguire accertamenti ispettivi a sorpresa, compreso il diritto di accedere ai locali, esaminare i libri, apporre sigilli agli edifici e interrogare il personale;
  • perquisire le abitazioni di dirigenti, amministratori e membri del personale, se vi sono motivi di sospettare che vi siano conservati i libri o altri documenti pertinenti;
  • richiedere alle imprese di fornire tutte le informazioni necessarie entro un termine ragionevole e determinato;
  • convocare in audizione obbligatoria i rappresentanti delle imprese;
  • ordinare che venga interrotta qualsiasi pratica illegale e adottare le misure appropriate, tra cui l’imposizione di rimedi strutturali o comportamentali, ordinare misure cautelari o assumere impegni offerti dalle imprese, vincolanti per raggiungere tale obiettivo;
  • imporre ammende efficaci, proporzionate e dissuasive nell’ambito di un proprio procedimento, oppure chiedendo l’irrogazione delle ammende in un procedimento giudiziario non penale non solo per le violazioni degli articoli 101 e 102 del TFUE, ma anche quando le società omettono intenzionalmente o negligentemente di cooperare con le proprie autorità investigative;
  • irrogare inoltre efficaci sanzioni periodiche proporzionate e dissuasive al fine di imporre il rispetto dei loro poteri investigativi e decisionali.
  • disporre di programmi di trattamento favorevole efficaci che incoraggino le imprese a segnalare cartelli in tutta l’UE;
  • si prestano reciproca assistenza affinché, ad esempio, le imprese con attività in altri paesi dell’UE non possano sottrarsi al pagamento delle sanzioni.

Tutto il personale interessato:

  • deve agire in modo indipendente da ingerenze politiche e da altre influenze esterne;
  • non deve sollecitare né accettare istruzioni dal governo o da altre entità pubbliche o private;
  • deve astenersi dall’intraprendere qualsiasi azione incompatibile con lo svolgimento dei propri compiti;
  • deve astenersi dal trattare procedimenti che potrebbero dar luogo a conflitti o interessi per un periodo ragionevole dopo aver lasciato l’autorità nazionale garante della concorrenza.

Le persone che prendono le principali decisioni di esecuzione devono essere protette da rimozioni arbitrarie e possono essere sollevate dall’incarico solamente se non soddisfano più le condizioni richieste per lo svolgimento dei loro compiti.

I membri degli organi decisionali dell’autorità garante della concorrenza devono essere selezionati, assunti o nominati in modo chiaro e trasparente.

Gli Stati membri devono garantire che le autorità garanti della concorrenza:

  • rispettino i diritti delle parti convenute, compreso il diritto a essere sentite e il diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice;
  • svolgano i procedimenti istruttori in tempi ragionevoli;
  • dispongano di sufficiente personale qualificato e di sufficienti risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche per lo svolgimento dei loro compiti;
  • forniscano assistenza ai colleghi di altri Stati membri al fine di notificare atti procedimentali o garantire il pagamento di sanzioni transfrontaliere.

Le ammende contro una o più imprese per comportamento illecito devono:

  • tenere conto della gravità e della durata dell’infrazione;
  • essere fissate a un livello non inferiore al 10 % del fatturato totale realizzato dall’impresa a livello mondiale durante l’esercizio precedente la decisione di irrogazione.

I programmi di trattamento favorevole consentono all’impresa che riveli la propria partecipazione a cartelli segreti*:

  • l’immunità dalle ammende se fornisce per prima elementi probatori che consentono all’autorità nazionale garante della concorrenza di effettuare un accertamento ispettivo mirato o che siano sufficienti a quest’ultima per constatare un’infrazione;
  • la riduzione delle ammende se fornisce elementi probatori che costituiscano un valore aggiunto significativo al fine di provare un’infrazione rispetto agli elementi probatori già in possesso dell’autorità nazionale garante della concorrenza.

Entro il 12 dicembre 2024, la Commissione europea presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sul recepimento e sull’attuazione della direttiva.

DA QUANDO VIENE APPLICATA LA DIRETTIVA?

Essa è in vigore dal domenica 3 febbraio 2019 e diventerà legge nei paesi dell’UE entro il giovedì 4 febbraio 2021.

CONTESTO

Un’azione efficace delle autorità nazionali garanti della concorrenza e della Commissione contro le pratiche commerciali illegali contribuisce a garantire una concorrenza più equa e più aperta nell’UE. Essa protegge i consumatori e le imprese da pratiche commerciali volte a mantenere i prezzi di beni e servizi artificialmente elevati e permette loro di avere una scelta più ampia di beni e di servizi innovativi.

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Cartello: accordo fra due o più concorrenti volto a coordinare la loro condotta o a influenzare la concorrenza sul mercato mediante pratiche consistenti nel fissare i prezzi, nel ripartire i mercati e i clienti, mediante manipolazione delle gare d’appalto (una pratica illegale in cui le parti in concorrenza colludono per scegliere il vincitore di un processo di offerta mentre altri presentano offerte non competitive).
Abuso di posizione dominante: condotta, come l’addebitare prezzi sleali o limitare la produzione, da parte di una società in una posizione di potere di mercato che le consente di agire indipendentemente dai suoi concorrenti e dai suoi clienti. Quote di mercato superiori al 40% forniscono un’utile prima indicazione del potenziale dominio di un’azienda.
Cartello segreto: un cartello di cui è celata, in tutto o in parte, l’esistenza.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno (GU L 11 del 14.1.2019, pag. 3).

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 102 (ex articolo 82 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 89).

Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (CE) n. 1/2003 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha solo un valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 28.03.2019

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