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Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’UE e Singapore

Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’UE e Singapore

 

SINTESI DI:

Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’UE e Singapore

Decisione (UE) 2018/1676, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sulla protezione degli investimenti tra l’UE e Singapore

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLA DECISIONE?

L’accordo sulla protezione degli investimenti (IPA) tra l’UE e Singapore garantirà un livello elevato di protezione degli investimenti, salvaguardando al contempo il diritto dell’UE e di Singapore di definire e perseguire legittimi obiettivi di politica pubblica, quali la tutela della salute pubblica, della sicurezza e dell’ambiente.

La decisione riguarda la sottoscrizione, per conto dell’Unione europea, dell’accordo sulla protezione degli investimenti (IPA) con Singapore.

PUNTI CHIAVE

L’IPA contiene tutte le innovazioni del nuovo approccio alla protezione degli investimenti dell’UE e dei suoi meccanismi di applicazione che non sono presenti nei 12 trattati bilaterali di investimento esistenti tra Singapore e i paesi dell’UE. Una prerogativa molto importante dell’IPA è che sostituisce e migliora i 12 trattati bilaterali di investimento esistenti. L’IPA è stato negoziato insieme ad un accordo di libero scambio.

In linea con gli obiettivi fissati dalle direttive di negoziato, la Commissione europea ha fatto in modo che gli investitori UE e i loro investimenti a Singapore ricevano un trattamento giusto ed equo e non siano discriminati rispetto a investimenti singaporiani effettuati in situazioni analoghe.

Allo stesso tempo, l’IPA protegge gli investitori dell’UE e i loro investimenti a Singapore dall’espropriazione*, a meno che non sia:

  • per fini pubblici;
  • in conformità con le procedure previste dalla legge;
  • su base non discriminatoria; e
  • in cambio del pagamento di un indennizzo rapido, adeguato ed efficace in base al giusto valore di mercato dell’investimento espropriato.

L’IPA istituisce inoltre un meccanismo moderno e riformato di risoluzione delle controversie in materia di investimenti. Ciò garantisce il rispetto delle norme di protezione degli investimenti e mira a trovare un equilibrio tra la protezione degli investitori in modo trasparente e la salvaguardia del diritto di uno Stato di legiferare per perseguire obiettivi di politica pubblica. Il sistema internazionale permanente e pienamente indipendente di risoluzione delle controversie, composto da tribunali permanenti di primo grado e d’appello, gestirà le procedure di risoluzione delle controversie in modo trasparente e imparziale.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è stato firmato il 19 ottobre 2018 e deve essere ratificato da tutti i paesi dell’UE prima della sua entrata in vigore.

CONTESTO

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

Espropriazione: la nazionalizzazione di un investimento attraverso il trasferimento formale del titolo di proprietà o il sequestro definitivo.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo sulla protezione degli investimenti tra l’UE e Singapore

Decisione (UE) 2018/1676 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo sulla protezione degli investimenti tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall’altra (GU L 279 del 9.11.2018, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Accordo di libero scambio tra l’UE e i paesi dell’UE con Singapore

Decisione (UE) 2018/1599 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore (GU L 267 del 25.10.2018, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 07.02.2019

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