Norme specifiche per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 889/2008 che stabilisce norme di produzione dettagliate per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
Si tratta di un atto di esecuzione che stabilisce norme di produzione specifiche sulla produzione biologica, l’etichettatura e i controlli.
PUNTI CHIAVE
Ambito di applicazione
- Il presente regolamento non si applica ai seguenti prodotti (ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 834/2007 sulla produzione e l’etichettatura dei prodotti biologici — si veda la sintesi) agricoli, compresi i prodotti dell’acquacoltura:
- vivi o prodotti agricoli non trasformati;
- prodotti agricoli trasformati utilizzati come alimenti;
- i mangimi;
- il materiale di moltiplicazione* vegetativa e i semi per la coltivazione;
- i lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi.
- Per quanto riguarda il bestiame, riguarda solo i bovini delle specie Bubalus e Bison, equidi, suini, ovini, caprini, avicoli [di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 889/2008] e le api.
- Per quanto riguarda i prodotti dell’acquacoltura, esso si applica solo alle specie di pesci, crostacei, echinodermi e molluschi elencati nell’allegato XIII bis [nella versione consolidata del regolamento (CE) n. 889/2008].
- I prodotti di caccia e pesca non sono considerati prodotti biologici.
Produzione, trasformazione, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti biologici
Le norme, che riguardano anche la prevenzione delle malattie e i trattamenti veterinari, disciplinano le aree indicate di seguito.
- Produzione vegetale
- gestione e fertilizzazione dei suoli;
- lotta contro i parassiti, le malattie e le erbe infestanti;
- norme specifiche applicabili alla produzione di funghi;
- la coltura idroponica è vietata.
- Produzione di alghe marine
- salute dell’ambiente acquatico e piano di gestione sostenibile;
- raccolta sostenibile di alghe marine selvatiche;
- coltivazione di alghe marine;
- misure anti-vegetative e pulizia delle attrezzature e degli impianti.
- Produzione di bestiame
- origine degli animali biologici e non biologici;
- condizioni di stabulazione e pratiche di allevamento, comprese disposizioni specifiche per i mammiferi, le specie avicole e l’apicoltura;
- accesso agli spazi all’aperto;
- densità degli animali;
- la produzione di animali «senza terra» è vietata;
- produzione simultanea di animali allevati con metodo biologico e non biologico;
- gestione degli animali, evitando crudeltà e sofferenza.
- Alimentazione
- alimenti provenienti dall’azienda stessa o da altre fonti;
- alimenti conformi alle esigenze nutrizionali degli animali;
- alimenti in conversione (ad es. durante il periodo di conversione dei terreni da non biologico a biologico);
- utilizzo di taluni prodotti e sostanze nei mangimi.
- Produzioni di animali da acquacoltura
- salute dell’ambiente acquatico e piano di gestione sostenibile;
- produzione simultanea di animali di acquacoltura allevati con metodo biologico e non biologico;
- origine degli animali di acquacoltura biologici;
- origine e gestione degli animali di acquacoltura non biologici;
- pratiche di allevamento degli animali di acquacoltura;
- norme specifiche sugli impianti di contenimento acquatici;
- gestione degli animali di acquacoltura;
- divieto di utilizzazione degli ormoni nell’allevamento.
- Alimentazione dei pesci, dei crostacei e degli echinodermi
- norme generali aventi come priorità la salute degli animali, la qualità del prodotto e lo scarso impatto ambientale;
- norme specifiche sull’alimentazione degli animali d’acquacoltura carnivori, novellame biologico e molluschi (comprese le ostriche).
- Prodotti conservati e trasformati
- norme sulla conservazione e la produzione di alimenti e mangimi trasformati;
- utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione alimentare;
- utilizzo di taluni ingredienti non biologici di origine agricola nella trasformazione alimentare;
- norme specifiche per la produzione di alghe marine e di vino.
- Raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio.
Sono previste norme aggiuntive riguardanti:
- prodotti di terreni in corso di conversione da non biologico a biologico;
- vincoli climatici, geografici o strutturali, comprese le regole sulla stabulazione fissa, la produzione parallela e l’apicoltura;
- indisponibilità di fattori di produzione biologici;
- utilizzo di prodotti e sostanze specifici nella trasformazione;
- circostanze calamitose;
- banca dati delle sementi;
- etichettatura, compreso il logo comunitario per la produzione biologica, i marchi commerciali e le indicazioni specifiche sui mangimi;
- infrazioni e scambio di informazioni;
- supervisione delle autorità competenti;
- dati biologici nel piano di controllo pluriennale e nella relazione annuale.
Controlli
Le disposizioni sui controlli riguardano requisiti specifici per la produzione vegetale, le alghe marine, il bestiame, l’apicoltura e l’acquacoltura e comprendono:
- impegno dell’operatore;
- visite annuali da parte delle autorità di controllo;
- documenti contabili:
- accesso agli impianti;
- importazioni di prodotti biologici da paesi terzi;
- unità che appaltano a terzi;
- unità addette alla preparazione di mangimi.
Trasmissione di informazioni
Entro il 1o luglio di ogni anno, gli Stati membri trasmettono alla Commissione europea i dati statistici annuali sulla produzione biologica.
Abrogazioni
Il regolamento abroga i regolamenti (CEE) n. 207/93, (CE) n. 223/2003 e (CE) n. 1452/2003.
DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?
Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2009.
CONTESTO
Si veda anche:
TERMINI CHIAVE
Materiali di moltiplicazione: le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante, compresi i portainnesto. Alcuni esempi sono i bulbi, i rizomi etc.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 889/2008 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTO CORRELATO
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 17.06.2020