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Misure restrittive dell’UE contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

Misure restrittive dell’UE contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

 

SINTESI DI:

Decisione (PESC) 2018/1544 — Misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

Regolamento (UE) 2018/1542 — Relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche

QUALI SONO GLI SCOPI DEL REGOLAMENTO E DELLA DECISIONE?

Insieme, la decisione (adottata nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell’UE) e il regolamento (adottato in base all’articolo 215 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) introducono un nuovo regime «tematico» di sanzioni UE, per contrastare la minaccia rappresentata dall’uso e dalla proliferazione delle armi chimiche*.

  • La decisione obbliga i paesi dell’UE a imporre un divieto di viaggio all’interno dell’UE e prevede un congelamento dei beni per gli individui, le entità o gli organismi coinvolti nello sviluppo e nell’uso di armi chimiche.
  • Il regolamento attua le misure che rientrano nel TFUE, in particolare sul congelamento dei beni.
  • Tali misure contribuiscono agli sforzi dell’UE di far fronte alla proliferazione e all’uso delle armi chimiche e di sostenere l’Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (OPCW) e il suo segretariato tecnico.

PUNTI CHIAVE

Decisione (PESC) 2018/1544

La decisione impone agli Stati membri di impedire l’ingresso o il transito attraverso il loro territorio di persone ed entità interessate direttamente responsabili dello sviluppo e dell’uso di armi chimiche, nonché di coloro che forniscono supporto finanziario, tecnico o materiale e coloro che assistono, incoraggiano o sono ad esse associate.

Sono ammesse alcune eccezioni che comprendono, ad esempio:

  • gli Stati membri non sono obbligati a vietare ai loro cittadini l’ingresso nel proprio territorio;
  • uno Stato membro che è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, ad esempio se ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;
  • uno Stato membro che ospita l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

Gli Stati membri devono congelare tutti i fondi e le risorse economiche* appartenenti a, detenuti o controllati dalle persone o entità interessate. Eccezionalmente, essi possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi se, ad esempio, essi sono necessari a:

  • soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche;
  • pagare i servizi legali;
  • pagare diritti o spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
  • a soddisfare una decisione giudiziaria o arbitrale emessa anteriormente alla data di congelamento dei beni.

In questi casi, gli Stati membri devono informare gli altri Stati membri e la Commissione europea.

Il Consiglio è responsabile di predisporre e modificare l’elenco delle persone e delle entità interessate nell’allegato alla presente decisione. Il Consiglio agisce all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Il Consiglio trasmette la sua decisione alla persona fisica o giuridica (o alle persone fisiche o giuridiche), all’entità o all’organismo (o alle entità o organismi) direttamente (se l’indirizzo è noto) o indirettamente mediante la pubblicazione di un avviso.

Regolamento (UE) 2018/1542

Il regolamento:

  • integra la decisione e definisce una serie di definizioni;
  • impone che siano congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi identificati dal Consiglio ed elencati nell’allegato I;
  • individua le istanze eccezionali che autorizzano lo svincolo di taluni fondi congelati e le condizioni che devono essere soddisfatte — si veda al riguardo la Decisione (PESC) 2018/1544.

Gli enti finanziari o creditizi che ricevono fondi trasferiti da terzi sui conti di una persona fisica o giuridica o di un organismo che figura nell’elenco possono accreditare tali fondi congelati, purché anche i versamenti siano congelati. L’istituzione informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali operazioni.

Il congelamento di fondi e risorse economiche o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo che lo attua, né per i suoi dirigenti o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

È vietato qualsiasi coinvolgimento, consapevole o intenzionale, in attività aventi l’obiettivo di eludere le misure (divieto di viaggio e/o congelamento dei beni).

Il regolamento si applica:

  • nel territorio dell’Unione, compreso il suo spazio aereo;
  • a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;
  • a qualsiasi persona fisica all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione che sia cittadina di un paese dell’UE;
  • a qualsiasi persona giuridica od organismo, all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione e sia registrata/o o costituita/o conformemente al diritto di uno Stato membro;
  • a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate, interamente o parzialmente, all’interno dell’Unione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LA DECISIONE E IL REGOLAMENTO?

La decisione e il regolamento si applicano dal 16 ottobre 2018.

CONTESTO

Il nuovo regime di misure restrittive, o sanzioni, è stato adottato dall’UE il 15 ottobre 2018 come seguito delle conclusioni del Consiglio europeo del giugno 2018, che chiedeva l’adozione il più presto possibile di un nuovo regime UE restrittivo misure per affrontare l’uso e la proliferazione delle armi chimiche.

Le prime sanzioni previste dal nuovo regime sono state introdotte nel gennaio 2019 con la conseguente modifica della decisione e del regolamento (cfr. «Documenti correlati»).

TERMINI CHIAVE

Armi chimiche: le armi chimiche, come definite nella Convenzione sulle armi chimiche (CWC), sono le seguenti, considerate insieme o separatamente:

a) prodotti chimici tossici e loro precursori, eccetto se destinati a scopi non vietati dalla presente convenzione, purché i tipi e le quantità siano conformi a tali scopi;

(b) munizioni e dispositivi, progettati specificatamente per provocare la morte o altri danni attraverso le proprietà tossiche delle sostanze chimiche tossiche di cui al punto (a), che verrebbero rilasciate a seguito dell’impiego di tali munizioni e dispositivi;

(c) qualsiasi apparecchiatura specificatamente progettata per essere utilizzata direttamente in relazione all’uso di munizioni e dispositivi di cui al punto (b).

Risorse economiche: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che potrebbero essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (PESC) 2018/1544 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 25).

Le modifiche successive alla decisione (PESC) 2018/1544 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (GU L 259 del 16.10.2018, pag. 12).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/84 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che attua il regolamento (UE) 2018/1542 relativo a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (GU L 18I del 21.1.2019, pag. 1).

Decisione (PESC) 2019/86 del Consiglio, del 21 gennaio 2019, che modifica la decisione (PESC) 2018/1544 relativa a misure restrittive contro la proliferazione e l’uso delle armi chimiche (GU L 18I del 21.1.2019, pag. 10).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte quinta — Azione esterna dell’Unione — Titolo IV — Misure restrittive — Articolo 215 (ex articolo 301 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 144).

Ultimo aggiornamento: 05.04.2019

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