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Tariffe per le importazioni di cereali

Tariffe per le importazioni di cereali

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 642/2010 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento (UE) n. 642/2010 stabilisce le norme applicabili ai dazi variabili sulle importazioni di grano di alta qualità, grano duro, segale, mais e sorgo.

PUNTI CHIAVE

Calcolo delle tariffe

  • Le tariffe di importazione applicate ai seguenti prodotti del settore dei cereali (designati dalla relativa nomenclatura combinata o codice NC) sono calcolate giornalmente dalla Commissione europea:
    • codici NC 1001 11 00 e 1001 19 00 (grano duro);
    • codice NC ex 1001 91 20 (grano tenero da seme);
    • codice NC ex 1001 99 00 (grano tenero di alta qualità diverso dalle sementi);
    • codici NC 1002 10 00 e 1002 90 00 (segale);
    • codice NC 1005 10 90 [mais (granoturco), ad esclusione delle sementi ibride];
    • codice NC 1005 90 00 (mais diverso dalle sementi);
    • codici NC 1007 10 90 e 1007 90 00 (sorgo da granella diverso dagli ibridi destinati alla semina).
  • Le tariffe applicate sono equivalenti al prezzo d’intervento al momento dell’importazione (fissato a 101,31 euro a tonnellata), aumentato del 55 % e sottraendo il prezzo all’importazione, che si basa sul prezzo di costo, assicurazione e nolo (CIF), ovvero il prezzo franco consegna alla frontiera del paese importatore.
  • Il dazio all’importazione applicato è una media dei dazi all’importazione calcolati durante i dieci giorni lavorativi precedenti. Qualora tale media differisca di oltre cinque euro a tonnellate da un giorno all’altro, la Commissione stabilisce il nuovo dazio all’importazione.
  • Il dazio non può superare i tassi dei dazi convenzionali* in virtù della nomenclatura combinata, lo strumento impiegato per la classificazione delle merci quando sono dichiarate presso le dogane nell’Unione europea (Unione). I prezzi di importazione CIF rappresentativi sono regolarmente aggiornati.
  • Per quanto riguarda le importazioni di grano e mais, il prezzo CIF rappresentativo contempla tre elementi: il suo prezzo su un mercato mondiale di riferimento, a cui si aggiungono il costo di trasporto verso un porto di esportazione statunitense (Golfo del Messico o Grandi Laghi/Duluth) e il costo di trasporto tra il porto statunitense e Rotterdam.
  • I prezzi di importazione CIF rappresentativi per il grano duro di alta qualità, le sementi di grano duro e le sementi di grano tenero corrispondono al prezzo calcolato per il grano tenere di alta qualità.
  • Il prezzo di importazione CIF rappresentativo per il grano duro di qualità media e bassa corrisponde al prezzo calcolato per il grano tenero di alta qualità, a cui è applicato uno sconto pari a 10 euro a tonnellata per il grano duro di qualità media e uno sconto di 30 euro a tonnellata per il grano duro di bassa qualità.
  • Il prezzo di importazione CIF rappresentativo per il sorgo diverso dalle sementi, le sementi di sorgo che rientrano nel codice NC 1007 10 90, la segale diversa dalle sementi, le sementi di segale e le sementi di mais che rientrano nel codice NC 1005 10 90 corrisponde al prezzo calcolato per il mais diverso dalle sementi.

Riduzioni tariffarie

Le seguenti riduzioni tariffarie si applicano ai dazi all’importazione fissi:

  • una riduzione tariffaria pari a 3 euro a tonnellata qualora il porto di sbarco nell’Unione sia situato nel Mediterraneo (oltre lo stretto di Gibilterra) o nel Mar Nero e se le merci giungono attraverso l’oceano Atlantico o attraverso il Canale di Suez;
  • una riduzione tariffaria pari a 2 euro a tonnellata qualora il porto di sbarco nell’Unione sia situato sulla costa atlantica della penisola iberica, dell’Irlanda, della Danimarca, dell’Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Polonia, della Finlandia o della Svezia e se le merci giungono attraverso l’oceano Atlantico;
  • una riduzione tariffaria pari a 24 euro a tonnellata sul mais vitreo che soddisfa talune specifiche. Entro sei mesi dalla data di accettazione dell’immissione in libera pratica, esso deve essere trasformato in alimenti preparati, ottenuti tramite soffiatura o tostatura, semole e semolini o grani lavorati (mondati, perlati, tagliati o spezzati).

Precauzioni di sicurezza

Per quanto riguarda il grano tenero e il grano duro, di norma gli importatori depositano una cauzione (95 euro a tonnellata per il grano tenero) presso l’autorità competente alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, tranne laddove tale dichiarazione è corredata di un certificato di conformità ufficiale.

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 642/2010 abroga il regolamento (CE) n. 1249/96.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 10 agosto 2010.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Tassi dei dazi convenzionali: gli impegni tariffari dell’Unione europea nell’Organizzazione mondiale del commercio e alcuni dazi autonomi dell’Unione europea.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all’importazione nel settore dei cereali (GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 642/2010 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 06.12.2021

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