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Aquaculture statistics
Statistiche sull’acquacoltura
Statistiche sull’acquacoltura
Statistiche sull’acquacoltura
SINTESI DI:
Regolamento (CE) n. 762/2008 relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
Esso istituisce un sistema comune per la produzione di statistiche dell’Unione europea nel settore dell’acquacoltura*, per contribuire a esaminare e valutare il mercato dei prodotti dell’acquacoltura all’interno di una sana gestione della politica comune della pesca.
Il regolamento abroga il Regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio.
PUNTI CHIAVE
I paesi dell’UE devono presentare statistiche annuali su tutti gli impianti di acquacoltura presenti sul loro territorio utilizzando sondaggi o altri metodi approvati che coprano almeno il 90 % della produzione, con la stima della parte rimanente, salvo che non venga approvata una deroga.
Se la produzione annua totale è inferiore a 1 000 tonnellate, il paese può presentare dati sintetici di stima della produzione totale.
La produzione deve essere identificata per specie, tuttavia le specie che non superano le 500 tonnellate o il 5 % della produzione totale possono essere stimate e aggregate. Incubatoi e vivai* la produzione di tali specie può essere stimata.
I dati vengono inviati entro dodici mesi dalla fine dell’anno civile di riferimento e coprono gli aspetti seguenti:
Valutazione della qualità
Ciascuno Stato membro fornisce una relazione annuale sulla qualità dei dati trasmessi e una relazione metodologica dettagliata. Questa relazione descrive le modalità di rilevazione e di compilazione dei dati e contiene informazioni riguardanti:
La Commissione europea (Eurostat) valuta le relazioni e presenta le sue conclusioni al gruppo di lavoro del comitato permanente di statistica sulla pesca.
Relazione di valutazione
Ogni tre anni, la Commissione europea sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sulle statistiche compilate e, in particolare, sulla loro pertinenza e qualità. Questa relazione contiene inoltre un’analisi costi/benefici del sistema per la rilevazione dei dati statistici e indica le prassi ottimali idonee a ridurre il carico di lavoro e ad aumentare l’utilità e la qualità dei dati.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
Viene applicato a partire dal 1 gennaio 2009.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si consulti:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull’acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pagg. 1-13).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 762/2008 sono state incorporate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
ATTI COLLEGATI
Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 149, del 20.5.2014, pagg. 1-66).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87, 31.3.2009, pagg. 164-173).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 15.05.2018