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EU country flexibility in genetically modified organism cultivation
Flessibilità dei paesi dell’UE per quanto concerne la coltivazione di organismi geneticamente modificati
Flessibilità dei paesi dell’UE per quanto concerne la coltivazione di organismi geneticamente modificati
Flessibilità dei paesi dell’UE per quanto concerne la coltivazione di organismi geneticamente modificati
SINTESI DI:
QUAL È LO SCOPO DI QUESTA DIRETTIVA?
Modifica la direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM)* in modo tale che i singoli paesi dell’UE possono vietarne o limitarne la coltivazione sul loro territorio. In base alle vecchie norme, ciò era possibile laddove un paese dell’UE disponesse di nuove prove del fatto che l’OGM interessato rappresentasse un rischio per la salute umana o per l’ambiente.
PUNTI CHIAVE
La direttiva aggiunge una nuova formulazione alla direttiva del 2001. Essa è in linea con il principio di sussidiarietà, per cui dà ai paesi dell’UE più flessibilità per quanto concerne la coltivazione di OGM senza toccare la valutazione del rischio ambientale, che fa parte del sistema di autorizzazione degli OGM dell’UE previsto nel regolamento (CE) n. 1829/2003 e nella direttiva 2001/18/CE. Consente ai singoli paesi di vietare o limitare la coltivazione di OGM a determinate condizioni:
L’azione intrapresa dai paesi dell’UE deve essere conforme alla normativa unionale ed essere ragionevole, proporzionale e non discriminatoria. I paesi dell’UE possono successivamente rivedere le loro decisioni ed essere reintegrati nell’ambito geografico di applicazione di un’autorizzazione di OGM.
I paesi dell’UE in cui si coltivano OGM devono prendere misure nelle zone di frontiera per evitare possibili contaminazioni dei paesi dell’UE vicini dove la coltivazione di quegli OGM è vietata.
Relazioni
Entro il 3 aprile 2019, la Commissione europea presenterà una relazione sull’applicazione della direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio, includendo il ricorso alla stessa da parte dei paesi dell’UE per limitare o vietare la coltivazione di OGM e gli eventuali effetti sul mercato interno dell’UE. Nella relazione potrebbero essere presentate ulteriori proposte legislative.
La Commissione presenterà inoltre una relazione sull’effettiva bonifica di danni ambientali che potrebbero derivare dalla coltivazione di OGM.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?
Essa è in vigore dal 2 aprile 2015.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, consultare:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 1).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
Le successive modifiche al Regolamento (CE) n. 1829/2003 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale
Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio — Dichiarazione della Commissione (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).
Cfr. la versione consolidata
Ultimo aggiornamento: 08.03.2018