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Flessibilità dei paesi dell’UE per quanto concerne la coltivazione di organismi geneticamente modificati

Flessibilità dei paesi dell’UE per quanto concerne la coltivazione di organismi geneticamente modificati

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2015/412 per quanto concerne la possibilità per i paesi dell’UE di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati sul loro territorio

QUAL È LO SCOPO DI QUESTA DIRETTIVA?

Modifica la direttiva 2001/18/CE sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati (OGM)* in modo tale che i singoli paesi dell’UE possono vietarne o limitarne la coltivazione sul loro territorio. In base alle vecchie norme, ciò era possibile laddove un paese dell’UE disponesse di nuove prove del fatto che l’OGM interessato rappresentasse un rischio per la salute umana o per l’ambiente.

PUNTI CHIAVE

La direttiva aggiunge una nuova formulazione alla direttiva del 2001. Essa è in linea con il principio di sussidiarietà, per cui dà ai paesi dell’UE più flessibilità per quanto concerne la coltivazione di OGM senza toccare la valutazione del rischio ambientale, che fa parte del sistema di autorizzazione degli OGM dell’UE previsto nel regolamento (CE) n. 1829/2003 e nella direttiva 2001/18/CE. Consente ai singoli paesi di vietare o limitare la coltivazione di OGM a determinate condizioni:

  • durante la procedura di autorizzazione di un OGM specifico un paese può, entro 45 giorni dalla valutazione iniziale, chiedere di modificare l’ambito geografico di applicazione dell’autorizzazione per escludere in tutto o in parte il suo territorio dalla coltivazione dell’OGM;
  • dopo che un OGM è stato autorizzato, un paese può vietarne o limitarne la coltivazione per motivi correlati a:
    • obiettivi di politica ambientale;
    • obiettivi di politica agricola;
    • questioni relative alla pianificazione urbana e rurale e alla destinazione dei suoli;
    • impatti socioeconomici;
    • evitare la presenza di OGM in altri prodotti;
    • politiche pubbliche (di solito le limitazioni non possono essere basate esclusivamente su questo fattore, né può avere un peso maggiore delle valutazioni del rischio ambientale).

L’azione intrapresa dai paesi dell’UE deve essere conforme alla normativa unionale ed essere ragionevole, proporzionale e non discriminatoria. I paesi dell’UE possono successivamente rivedere le loro decisioni ed essere reintegrati nell’ambito geografico di applicazione di un’autorizzazione di OGM.

I paesi dell’UE in cui si coltivano OGM devono prendere misure nelle zone di frontiera per evitare possibili contaminazioni dei paesi dell’UE vicini dove la coltivazione di quegli OGM è vietata.

Relazioni

Entro il 3 aprile 2019, la Commissione europea presenterà una relazione sull’applicazione della direttiva al Parlamento europeo e al Consiglio, includendo il ricorso alla stessa da parte dei paesi dell’UE per limitare o vietare la coltivazione di OGM e gli eventuali effetti sul mercato interno dell’UE. Nella relazione potrebbero essere presentate ulteriori proposte legislative.

La Commissione presenterà inoltre una relazione sull’effettiva bonifica di danni ambientali che potrebbero derivare dalla coltivazione di OGM.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Essa è in vigore dal 2 aprile 2015.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Organismo geneticamente modificato (OGM): un organismo, a eccezione degli esseri umani, il cui corredo genetico è stato alterato in un modo che non avviene naturalmente attraverso l’accoppiamento e/o la ricombinazione naturale. Ciò permette a piante e animali di essere allevati, ad esempio, per avere una resa superiore o resistere alle malattie.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2015/412 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (OGM) sul loro territorio (GU L 68 del 13.3.2015, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (CE) n. 1829/2003 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio — Dichiarazione della Commissione (GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1).

Cfr. la versione consolidata

Ultimo aggiornamento: 08.03.2018

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