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Accordo UE-Cile sul commercio di prodotti biologici

Accordo UE-Cile sul commercio di prodotti biologici

 

SINTESI DI:

Decisione (UE) 2017/436 relativa alla firma dell’accordo tra l’UE e il Cile sul commercio di prodotti biologici

Decisione (UE) 2017/2307 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’UE e il Cile sul commercio di prodotti biologici

Accordo tra l’UE e il Cile sul commercio di prodotti biologici

QUALI SONO GLI SCOPI DELL’ACCORDO E DELLE DECISIONI?

  • L’accordo intende incoraggiare il commercio di prodotti agricoli e alimentari biologici tra l’UE e il Cile e intende essere di stimolo al settore biologico dell’Unione. Delinea un sistema di cooperazione, scambio di informazioni e risoluzione delle controversie nel settore del commercio di prodotti biologici. Gli alimenti biologici prodotti nell’UE che rientrano nell’ambito dell’accordo possono essere commercializzati in Cile senza controlli aggiuntivi. Lo stesso vale per alcuni prodotti biologici cileni nell’UE.
  • La decisione (UE) 2017/436 sancisce la firma, mentre la decisione (UE) 2017/2307 approva l’accordo a nome dell’UE.

PUNTI CHIAVE

Equivalenza

  • Per quanto riguarda la produzione biologica e i sistemi di controllo ad essa associati, l’UE e il Cile riconoscono l’equivalenza (capacità di conseguire gli stessi obiettivi) delle rispettive leggi e regolamenti, nonché dei sistemi di controllo e certificazione.
  • I prodotti interessati sono elencati negli allegati dell’accordo. L’accordo riguarda prodotti dell’UE quali:
    • prodotti vegetali non trasformati,
    • animali vivi,
    • prodotti animali non trasformati (compreso il miele),
    • prodotti di acquacoltura e alghe,
    • prodotti agricoli trasformati per l’uso come mangimi o alimenti (compreso il vino),
    • materiali vegetali di moltiplicazione* e
    • semi per coltivazione.
  • Eventuali modifiche agli elenchi dei prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo sono approvate dalla Commissione europea a nome dell’UE dopo aver consultato il Cile e i paesi dell’UE.

Importazione ed esportazione

Ciascuna parte accetta i prodotti elencati negli allegati dall’altra parte alle seguenti condizioni:

  • le importazioni nell’UE devono rispettare le leggi e i regolamenti del Cile di cui all’allegato IV ed essere accompagnate da un certificato di controllo ai sensi del regolamento (CE) n. 1235/2008, un atto di esecuzione relativo agli accordi per le importazioni di prodotti biologici da paesi «terzi» (extra UE);
  • le esportazioni verso il Cile devono rispettare le leggi e i regolamenti dell’UE di cui all’allegato III ed essere accompagnate da un certificato rilasciato da un’autorità cilena o dell’UE competente ai sensi delle norme stabilite dalla Direzione nazionale del Servizio per l’agricoltura e l’allevamento del Cile.

Etichettatura

  • I prodotti devono rispettare i requisiti legali di etichettatura della parte importatrice e possono esibire il logo dei prodotti biologici dell’UE, del Cile o entrambi. Inoltre, i logo dei prodotti biologici attualmente in uso nell’UE e nel Cile per i loro prodotti sono protetti.
  • Le parti si impegnano a non utilizzare in modo improprio i termini di etichettatura, compresi vocaboli derivati come «bio» ed «eco».

Informazioni, relazioni e gestione

  • Le parti si scambiano relazioni annuali sull’applicazione dell’accordo, che comprendono:
    • informazioni sui tipi e sulle quantità di prodotti biologici esportati nell’ambito dell’accordo;
    • le attività di monitoraggio e supervisione effettuate dalle autorità competenti, i risultati ottenuti e le misure correttive adottate.
  • Con un preavviso di almeno tre mesi, funzionari o esperti dell’altra parte effettuano verifiche tra pari per accertare l’applicazione dei controlli previsti dall’accordo.
  • A un comitato misto sui prodotti biologici, composto da rappresentanti delle parti (cioè il Cile e l’UE), sono attribuite le seguenti responsabilità:
    • gestire dell’accordo;
    • esaminare le richieste per aggiornare o estendere l’elenco dei prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo;
    • migliorare la cooperazione in materia di leggi, regolamenti, norme e procedure di valutazione della conformità al fine di accrescere la convergenza;
    • comporre le controversie tra le parti in materia di interpretazione o applicazione dell’accordo.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

L’accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2018.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Materiali di moltiplicazione: le parti di piante e tutti i materiali di piante destinati alla selezione, alla riproduzione e alla produzione di piante da frutto, compresi i portainnesto. Fra gli esempi vi sono i bulbi, i rizomi, ecc.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione (UE) 2017/436 del Consiglio, del 6 marzo 2017, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (GU L 67 del 14.3.2017, pag. 33).

Decisione (UE) 2017/2307 del Consiglio, del 9 ottobre 2017, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 1).

Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Cile sul commercio di prodotti biologici (GU L 331 del 14.12.2017, pag. 4).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1235/2008 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 24.06.2020

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