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Bandi di gara all’interno dell’UE — svolgimento di gare pubbliche gestite dalla Commissione europea

Bandi di gara all’interno dell’UE — svolgimento di gare pubbliche gestite dalla Commissione europea

 

SINTESI DEL:

Regolamento (CE) n. 773/2004 per quanto riguarda la transazione nei procedimenti investigativi relativi ai cartelli, svolti dalla Commissione europea

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento definisce le attività di competenza della Commissione europea per far fronte alle sfide poste dai cartelli* e alle pratiche anticoncorrenziali. Stabilisce le procedure da porre in essere durante le investigazioni relative ad accuse di comportamento anti-concorrenziale.

Ai sensi degli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) (che modificano gli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea) i cartelli e gli abusi di posizione dominante sono considerati illegali.

PUNTI CHIAVE

La Commissione ha la facoltà di:

  • avviare un’indagine in qualsiasi momento e rendere pubblica la sua decisione di farlo;
  • ascoltare individui e interrogare i dipendenti della società durante lo svolgimento di ispezioni;
  • determinare i termini e le condizioni in base ai quali ricompensa le società oggetto di indagine per la loro cooperazione;
  • decidere se dare seguito o respingere eventuali reclami ricevuti in relazione a comportamenti illegali.

Nell’ avviare un’indagine, la Commissione:

  • emette comunicazioni relative alle accuse contestate alle società interessate, dando alle stesse l’opportunità di rispondere per iscritto;
  • può fissare un limite di tempo entro il quale le società possono decidere se porre in essere eventuali trattative risolutive*;
  • conferisce alle società il diritto di esporre le proprie motivazioni nel corso di un’audizione orale privata presieduta da un Consigliere indipendente;
  • concede alle società l’accesso alle prove e ai documenti utilizzati a loro carico, a meno che detti reperti non contengano segreti commerciali, informazioni riservate o documenti interni della Commissione o nazionali.

Il programma di clemenza della Commissione offre:

  • immunità dalle sanzioni pecuniarie per una società che presenta per la prima volta prove dell’esistenza di un cartello;
  • ammende ridotte per le società che successivamente forniscono ulteriori prove sostanziali della presunta attività illecita.

Chiunque può presentare un reclamo alla Commissione in merito a comportamenti illeciti. A tal fine, si richiede di:

  • dimostrare di avere un interesse legittimo alla questione in corso;
  • fornire dettagli completi in merito alla propria identità e attività;
  • precisare i dettagli del presunto comportamento, presentando prove adeguate.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal 1o maggio 2004.

CONTESTO GENERALE

Per proteggere sia i consumatori che le imprese, le norme dell’UE bandiscono i cartelli che fissano i prezzi o spartiscono i mercati tra i concorrenti (articolo 101 del TFUE). Ciò mira anche a impedire alle imprese di abusare della loro posizione dominante in un mercato definendo prezzi non equi o limitando la produzione (articolo 102 del TFUE).

Per ulteriori informazioni, consultare:

PAROLE CHIAVE

Cartello: un gruppo di due o più imprese che cercano di limitare la concorrenza mediante la fissazione dei prezzi, la limitazione dell’offerta o altre pratiche restrittive miranti al controllo dei prezzi di vendita.
Trattativa risolutiva: procedura in cui una società riconosce di far parte di un cartello, e, pertanto, la sua responsabilità in merito.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento della Commissione (CE) n. 773/2004, del 7 aprile 2004, relativa allo svolgimento dei lavori da parte della Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18).

Le successive modifiche al Regolamento (CE) n. 773/2004 sono state incorporate nel testo di base. Questa versione consolidata ha solo valore documentario.

DOCUMENTI CORRELATI

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza - Politiche dell’Unione e azioni interne — Titolo VII — Norme comuni in materia di concorsi, tassazione e ravvicinamento delle legislazioni — Ravvicinamento delle legislazioni — Capitolo 1 — Regole sulla concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (già articolo 81 del trattato istitutivo della Comunità europea (TEC)) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche dell’Unione e azioni interne — Titolo VII — Norme comuni in materia di concorsi, tassazione e ravvicinamento delle legislazioni — Ravvicinamento delle legislazioni — Capitolo 1 — Regole sulla concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 102 (già articolo 82 del trattato istitutivo della Comunità europea (TEC)) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 89).

Regolamento del Consiglio (CE) n. 1419/2006, del 25 settembre 2006, che abroga il Regolamento (CEE) n. 4056/86 che stabilisce le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato sui trasporti marittimi e modifica il Regolamento (CE) n. 1/2003 per quanto riguarda l’estensione del suo campo di applicazione al trasporto di cabotaggio e i servizi tramp (a richiesta o charter) internazionali (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).

Regolamento del Consiglio (CE) n. 1/2003, del 16 dicembre 2002, sull’attuazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

Fare riferimento alla versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 06.03.2018

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