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Statistiche sulle catture con attività di pesca nell’Oceano Atlantico

Statistiche sulle catture con attività di pesca nell’Oceano Atlantico

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 216/2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale

Regolamento (CE) n. 217/2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale

Regolamento (CE) n. 218/2009 relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale

QUAL È LO SCOPO DI QUESTI REGOLAMENTI?

Questi 3 regolamenti riguardano l’inoltro da parte di Stati membri alla Commissione europea (Eurostat) di statistiche accurate e tempestive sulle attività delle navi da pesca nelle seguenti aree:

  • Atlantico nord-occidentale — Regolamento (CE) n. 217/2009;
  • Atlantico nord-orientale — Regolamento (CE) n. 218/2009;
  • aree diverse dall’Atlantico settentrionale, cioè l’Atlantico centro-orientale, il Mar Mediterraneo, il Mar Nero, l’Atlantico sud-occidentale, l’Atlantico sud-orientale, l’Oceano Indiano occidentale — Regolamento (CE) n. 216/2009.

Regolamenti (CE) n. 217/2009, (CE) n. 218/2009 e (CE) n. 216/2009 abrogano e rivedono i precedenti regolamenti dell’Unione europea sulle statistiche relative alla cattura e altre attività di pesca [rispettivamente Regolamenti (CEE) n. 2018/93, (CEE) n. 3880/91 e (CE) n. 2597/95].

PUNTI CHIAVE

Tutti i regolamenti prevedono che ogni Stato membro invii alla Commissione (Eurostat) dati sulla cattura nominale annuale* da imbarcazioni registrate in o che battono bandiera di quello Stato. I dati vengono rilevati in equivalente di peso vivo di tali sbarchi o trasbordi* con arrotondamento alla tonnellata più vicina.

Ogni regolamento specifica i tempi entro i quali gli Stati membri devono trasmettere i dati richiesti alla Commissione (Eurostat) e i formati nei quali tali dati vanno trasmessi.

Per quanto riguarda la pesca nell’Atlantico nord-occidentale, il Regolamento (CE) n. 217/2009 richiede inoltre che i dati sulla cattura e le relative attività di pesca vengano suddivisi per mese di cattura, attrezzatura da pesca, dimensioni dell’imbarcazione e specie principalmente cercate. Se uno Stato non ha pescato nell’Atlantico nord-occidentale nel precedente anno di calendario , ne deve informare la Commissione.

La Commissione si riserva di aggiornare la lista delle specie e le regioni statistiche di pesca, la descrizione di quelle regioni e il grado permesso di aggregazione dei dati.

Salve le diverse disposizioni adottate nel quadro della politica della pesca dell’Unione europea, ogni Stato membro è autorizzato a utilizzare tecniche di campionamento per desumere i dati sulle catture per quelle parti della flotta peschereccia per le quali una rilevazione completa dei dati implicherebbe procedure amministrative eccessive.

Gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione una relazione contenente:

  • dettagli su come sono stati ottenuti i dati,
  • eventuali procedure di campionamento usate,
  • la proporzione dei dati ottenuti mediante campionatura sui dati totali
  • spiegando il grado di rappresentatività e di affidabilità di questi dati

Queste relazioni devono venire trasmesse entro:

  • 1 gennaio 1993 [Regolamento (CE) n. 218/2009],
  • 28 luglio 1994 [Regolamento (CE) n. 217/2009] e
  • 14 novembre 1996 [Regolamento (CE) n. 216/2009].

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

A decorrere dal 20 aprile 2009.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Cattura nominale: include tutti i prodotti della pesca sbarcati a terra o trasbordati in mare in qualsiasi forma escludendo le quantità che, successivamente alla cattura, vengo rigettate in mare, consumate a bordo o usate come esca a bordo.
Trasbordo: il trasferimento di una cattura da un peschereccio più piccolo ad uno più grande che a sua volta lo incorpora in un lotto di spedizione.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento (CE) n. 216/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dall’Atlantico settentrionale (rifusione) (GU L 87 31.3.2009, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (CE) n. 216/2009 sono state incorporate nel documento originale. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

Regolamento (CE) n. 217/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l’attività degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-occidentale (rifusione) (GU L 87 31.3.2009, pag. 42).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (rifusione) (GU L 87 31.3.2009, pag. 70).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 04.12.2017

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