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Stati ACP — accordi di partenariato economico e sulle esportazioni

Stati ACP — accordi di partenariato economico e sulle esportazioni

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2016/1076 — applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati del gruppo ACP

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Esso costituisce la rifusione del regolamento (CE) n. 1528/2007 riguardante l’applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni stati africani, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (APE). Nello specifico, esso rimuove dall’ambito di applicazione del regolamento quei paesi che non hanno intrapreso le azioni necessarie alla ratifica degli APE con l’Unione europea.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • Il regolamento (UE) 2016/1076, come modificato da numerosi atti delegati, si applica ai paesi elencati nell’allegato I*.
  • Le regioni o gli stati del gruppo ACP che adottano le disposizioni necessarie alla conclusione di EPA con l’Unione europea che soddisfino determinati criteri possono essere aggiunti all’elenco.
  • Gli stati che non hanno adottato le disposizioni necessarie a ratificare gli EPA da essi conclusi con l’UE (e che sono stati rimossi dall’ambito di applicazione del presente regolamento) potranno essere aggiunti all’elenco se intraprenderanno tali azioni.
  • I paesi elencati possono essere rimossi dall’elenco qualora la Commissione europea constati che essi non adottano le disposizioni necessarie a ratificare i loro accordi, se l’entrata in vigore viene ritardato indebitamente o se l’accordo è annullato.

Accesso al mercato

  • Le preferenze commerciali vengono accordate a tali paesi dal 1o gennaio 2008.
  • Ai paesi elencati viene concesso un accesso senza dazi e l’assenza di contingenti tariffari per tutti i prodotti dell’UE, ad eccezione delle armi e delle munizioni.

Misure di salvaguardia

Una misura di salvaguardia può essere imposta se prodotti originari delle regioni o degli Stati elencati sono importati nella Comunità in quantità così aumentate o in condizioni tali da causare o minacciare di causare:

  • un grave pregiudizio all’industria comunitaria;
  • perturbazioni in un settore dell’economia, in particolare se tali perturbazioni sono causa di difficoltà o problemi sociali rilevanti che possono dar luogo a un grave deterioramento della situazione economica della Comunità; o
  • perturbazioni nei mercati dei prodotti agricoli;
  • perturbazioni nella situazione economica di una o più regioni ultraperiferiche dell’Unione europea.

Le misure intraprese per il prodotto interessato comprendono:

  • la sospensione della riduzione supplementare del dazio all’importazione della regione o dello Stato interessato;
  • l’aumento del dazio doganale fino a un livello non superiore a quello del dazio doganale applicato agli altri membri dell’Organizzazione mondiale del commercio;
  • un contingente tariffario.

Il periodo di applicazione di tali misure non è superiore a quattro anni.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Viene applicato dal 28 luglio 2016. Il regolamento (UE) n. 2016/1076 rivede e sostituisce il regolamento (UE) n. 1528/2007 e i successivi emendamenti.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Stati ACP elencati nell’allegato I: Antigua e Barbuda, il Commonwealth delle Bahamas, Barbados, Belize, Repubblica del Botswana, Repubblica del Camerun, Unione delle Comore, Repubblica della Costa d’Avorio, Commonwealth di Dominica, Repubblica dominicana, Repubblica di Fiji, Repubblica del Ghana, Grenada, Repubblica cooperativistica della Guyana, Giamaica, Repubblica del Kenia, Regno di Lesotho, Repubblica del Madagascar, Repubblica di Maurizio, Repubblica del Mozambico, Repubblica di Namibia, Stato indipendente di Papua Nuova Guinea, Federazione di Saint Kitts e Nevis, Santa Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Stato indipendente di Samoa, Repubblica delle Seychelles, Isole Salomone, Repubblica di Suriname, Regno dello Swaziland, Repubblica di Trinidad e Tobago, Repubblica dello Zimbabwe.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2016/1076 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, recante applicazione dei regimi per prodotti originari di alcuni Stati appartenenti al gruppo degli Stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) previsti in accordi che istituiscono, o portano a istituire, accordi di partenariato economico (rifusione) (GU L 185 dell’8.7.2016, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/1076 sono state integrate nel testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (codificazione) (GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (codifica) (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio — Accordi di partenariato economico, (COM(2007) 635 def. del 23.10.2007).

Ultimo aggiornamento: 13.08.2020

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