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Brevetti unitari dell’UE — disposizioni per le traduzioni

Brevetti unitari dell’UE — disposizioni per le traduzioni

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1260/2012 — disposizioni relative alle traduzioni per i brevetti unitari

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Esso stabilisce le disposizioni relative alla traduzione per i 26 Stati membri che hanno sottoscritto il brevetto europeo con effetto unitario (noto come «brevetto unitario»).

PUNTI CHIAVE

Per un brevetto unitario pubblicato in una delle tre lingue ufficiali dell’Ufficio europeo dei brevetti (UEB), inglese, francese e tedesco, e per il quale le rivendicazioni sono state tradotte nelle altre due lingue, secondo quanto stabilito dall’art. 14, paragrafo 6 della convenzione sulla concessione di brevetti europei, non è necessaria alcuna altra traduzione nelle lingue ufficiali dell’UE.

Il titolare di un brevetto che sospetta una contraffazione del proprio brevetto, deve:

  • fornire, su richiesta e secondo la scelta di del presunto contraffattore, una traduzione integrale del brevetto in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale ha avuto luogo la presunta contraffazione o dello Stato membro nel quale è domiciliato il presunto contraffattore;
  • una traduzione integrale del brevetto nella lingua ufficiale del tribunale in altri Stati membri partecipanti che possono venire coinvolti nei procedimenti legali;
  • sostenere il costo delle traduzioni richieste.

Il tribunale incaricato della valutazione dei danni in una controversia, valuta se il presunto contraffattore è:

  • una piccola o media impresa (PMI),
  • una persona fisica o un’organizzazione senza fini di lucro,
  • un’università o un’organizzazione pubblica di ricerca.

Deve inoltre valutare se il presunto contraffattore abbia agito non intenzionalmente.

Il regime di compensazione:

  • Rimborsa, fino a un determinato massimale, i costi di traduzione per le domande di brevetto depositate in una lingua ufficiale dell’UE diversa da una delle tre lingue ufficiali dell’UEB;
  • è alimentato dalle tasse di rinnovo dei brevetti e dalle sovrattasse per il loro pagamento tardivo;
  • è disponibile unicamente per le PMI, le persone fisiche, le organizzazioni senza fini di lucro, le università e gli istituti pubblici di ricerca che hanno la residenza o la sede principale di attività in uno Stato membro.

Le misure transitorie prevedono che nel periodo di sei anni dalla data di applicazione del presente regolamento:

  • le domande di brevetto vengono presentate francese o il tedesco, ne venga fornita una traduzione in inglese e che le domande presentate in inglese vengano tradotte in un’altra lingua ufficiale dell’UE;
  • un comitato di esperti indipendenti, sei anni dopo la data di applicazione del regolamento, e successivamente ogni due anni, valuti la disponibilità di traduzioni automatiche di alta qualità delle domande e dei fascicoli di brevetti;
  • La Commissione europea presenti una relazione ai governi dell’UE sulla base della prima valutazione del comitato e delle successive.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica quattro mesi dopo il deposito del tredicesimo strumento di ratifica dell’accordo su un tribunale unificato dei brevetti (purché esso comprenda i tre stati in cui ha effetto il maggior numero di brevetti europei, cioè Germania, Francia e Regno Unito (1)) presso il Segretariato generale del Consiglio.

CONTESTO

Decisione 2011/167/UE che autorizza i venticinque Stati membri a utilizzare una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria. La Spagna e l’Italia hanno scelto di non partecipare al programma.

La presentazione di un’unica domanda presso l’Ufficio europeo dei brevetti consente di garantire la tutela del brevetto in tutti i ventisei Stati membri. Ciò semplifica le procedure e riduce i costi per i richiedenti che desiderano tutelare le loro invenzioni.

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di traduzione applicabile (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 89).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 361 del 31.12.2012, pag. 1).

Decisione del Consiglio 2011/167/UE, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 53).

Ultimo aggiornamento: 06.12.2017



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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