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Accordo di partenariato economico Ghana-UE

Accordo di partenariato economico Ghana-UE

 

RIASSUNTO DI:

Accordo di partenariato economico tra il Ghana e l’Unione europea e i suoi stati membri

Decisione del Consiglio (EU) 2016/1850 — firma e applicazione provvisoria dell’Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana e l’Unione europea e i suoi stati membri

QUAL È L’OBIETTIVO DELL’ACCORDO?

I suoi obiettivi includono:

  • la concessione al Ghana di un accesso favorevole continuo al mercato dell’UE in virtù di un accordo bilaterale compatibile con le norme dell’OMC (Organizzazione mondiale del commercio);
  • la fornitura di un accordo a lungo termine per contribuire a rafforzare gli scambi e gli investimenti tra il Ghana e il suo più grande e unico partner commerciale, l’Unione europea, contribuendo così allo sviluppo economico del Ghana.

PUNTI CHIAVE

L’accordo inizia con un preambolo che indica le ragioni che lo sottendono e gli obiettivi. Questo è seguito da sette titoli:

  • Titolo 1.

    Obiettivi

    • Fornire al Ghana un migliore accesso al mercato dell’UE rispetto a quello consentito dallo Schema generale delle preferenze dell’UE.
    • Evitare perturbazioni dopo la scadenza dell’accordo di Cotonou.
    • Aiutare a raggiungere gli obiettivi più ampi del Ghana per ridurre la povertà e promuovere l’integrazione regionale, la cooperazione economica e il buon governo in Africa occidentale.
    • Promuovere la partecipazione del Ghana all’economia globale.
    • Rafforzare i legami tra UE e Ghana basati sulla solidarietà e l’interesse reciproco.
    • Raggiungere un accordo compatibile con le norme dell’OMC.
  • Titolo 2.

    Partenariato per lo sviluppo

    • Le parti dell’accordo si impegnano a:
      • stabilire una cooperazione finanziaria e non finanziaria;
      • cooperare per massimizzare i benefici per il Ghana;
      • rendere il clima imprenditoriale il più favorevole possibile;
      • sostenere il Ghana nell’attuazione delle norme relative al commercio;
      • lavorare per rendere il Ghana competitivo nei settori contemplati dall’accordo.
    • Entrambe le parti riconoscono che dei dazi doganali più bassi potrebbero avere un impatto negativo e concordano nel cooperare per attenuare eventuali effetti negativi.
  • Titolo 3.

    Regime commerciale applicabile alle merci

    Questo titolo è suddiviso in quattro capitoli.

    • Capitolo 1.

      Dazi doganali* e misure non tariffarie

      Le parti convengono che:

      • tasse e altri oneri derivanti da obblighi legali precedenti la firma dell’accordo si applicano per un ulteriore decennio, con possibilità di estensione;
      • le importazioni nell’UE di prodotti originari del Ghana non sopporteranno dazi doganali, ad eccezione delle armi e delle munizioni, non appena entrerà in vigore l’accordo;
      • per determinate tipologie di merci, i dazi doganali sulle esportazioni UE in Ghana saranno mantenuti o eliminati nell’arco di 15 anni; e
      • le norme di origine saranno negoziate.
    • Capitolo 2.

      Misure di difesa commerciale

      • Ciascuna delle parti può invocare misure antidumping ecompensative, conformemente alle norme dell’OMC.
      • Analogamente, entrambe le parti possono invocare garanzie multilaterali. Ciò deve essere fatto conformemente al Accordo generale sulle tariffe e sul commercio (GATT), all’Accordo OMC sulle misure di salvaguardia e l’Accordo OMC sull’agricoltura.
      • Ciascuna delle parti può applicare misure di salvaguardia in circostanze specifiche. Alcune misure si applicano solo al Ghana (turbative dei mercati o protezione delle industrie nascenti)
      • Entrambe le parti riconoscono l’importanza della cooperazione nel settore delle misure di difesa commerciale.
    • Capitolo 3.

      Facilitazione doganale e commerciale

      Le parti convengono di:

      • condividere informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;
      • lavorare insieme sulle procedure di importazione, esportazione e transito;
      • cooperare per automatizzare le procedure commerciali;
      • adottare un approccio comune per quanto riguarda le organizzazioni internazionali tra cui l’OMC, l’Organizzazione mondiale delle dogane, le Nazioni Unite e l’UNCTAD, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo;
      • promuovere il coordinamento tra tutte le agenzie correlate;
      • stabilire norme di valutazione doganale sugli scambi reciproci in base alle norme GATT.
    • Capitolo 4.

      Barriere tecniche alle misure commerciali, sanitarie e fitosanitarie

      • Il Ghana e l’UE mantengono i propri diritti nel quadro degli obblighi multilaterali quali: gli accordi dell’OMC sulle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) e sugli ostacoli tecnici agli scambi; la Convenzione internazionale per la protezione delle piante; il CODEX Alimentarius; l’Organizzazione mondiale per la salute animale.
      • Entrambe le parti possono proporre e identificare zone di stato sanitario e fitosanitario definito nell’ambito dell’accordo SPS dell’OMC (ad esempio regioni indenni da malattie o con bassi livelli di prevalenza di parassiti o di malattie).
      • Ciascuna parte notificherà all’altra le modifiche ai requisiti tecnici di importazione per i prodotti, compresi gli animali vivi e le piante. Esse avvertiranno anche l’altra parte di qualsiasi nuova norma che vieti l’importazione di determinati articoli.
      • Entrambe le parti concordano di collaborare in organismi internazionali di normazione.
  • Titolo 4.

    Norme legate a servizi, investimenti e commercio

    Le parti convengono di contribuire a raggiungere un accordo di partenariato economico tra l’Africa occidentale e l’UE nei seguenti settori:

    • commercio di servizi e commercio elettronico;
    • investimenti;
    • concorrenza;
    • proprietà intellettuale.
  • Titolo 5.

    Prevenzione e risoluzione delle controversie

    L’accordo mette in atto meccanismi per

    • evitare qualsiasi controversia commerciale;
    • risolvere una qualsiasi controversia attraverso un collegio arbitrale;
    • garantire il rispetto delle sentenze del collegio.
  • Titolo 6.

    Eccezioni generali

    • Clausola derogatoria generale: garantisce, ad esempio, che l’accordo non può essere utilizzato per impedire ad entrambe le parti di adottare misure per proteggere la vita o conservare risorse naturali, ad esempio.
    • Eccezioni di sicurezza: le parti devono comunicare reciprocamente qualsiasi iniziativa intrapresa per proteggere gli interessi essenziali di sicurezza e mantenere la pace e la sicurezza internazionali e di qualsiasi decisione volta a bloccare tali iniziative.
    • Tassazione: l’accordo non può essere utilizzato, ad es., per giustificare qualsiasi discriminazione fiscale in base al luogo in cui le persone vivono o hanno i propri investimenti, o per limitare i diritti o gli obblighi di ciascuna delle parti in base a qualsiasi convenzione fiscale.
  • Titolo 7.

    Disposizioni istituzionali, generali e finali dell’accordo

    Questo titolo include aspetti quali:

    • le due parti continueranno i negoziati lungo le stesse linee di quelle utilizzate per raggiungere il presente accordo;
    • sarà istituito un Comitato per l’accordo di partenariato economico per gestire l’accordo;
    • l’accordo sarà applicato automaticamente a qualsiasi paese candidato all’adesione non appena entrerà a far parte dell’UE.
    • l’accordo prevede legami con l’accordo di Cotonou.

DA QUANDO VIENE APPLICATO L’ACCORDO?

L’accordo è stato firmato il 28 luglio 2016, con l’intesa che sarebbe stato concluso in un secondo momento. È stato provvisoriamente applicato dal 15 dicembre 2016 ma non è ancora entrato in vigore.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Dazi doganali: qualsiasi dazio o onere di qualsiasi tipo, compresa qualsiasi forma di sovrattassa o onere, applicati o legati all’importazione o all’esportazione di merci.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 287, 21.10.2016, pagg. 3-319)

Decisione del Consiglio (UE) 2016/1850, del 21 novembre 2008, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra (GU L 287, 21.10.2016, pagg. 1-2)

Ultimo aggiornamento: 15.08.2017

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