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Condizioni per le importazioni e requisiti di quarantena per i volatili

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Condizioni per le importazioni e requisiti di quarantena per i volatili

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 139/2013: condizioni per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e relative condizioni di quarantena

SINTESI

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

Specifica quali volatili possono essere importati nell’Unione europea (UE) e le condizioni che devono soddisfare.

Mira a garantire che determinati volatili non portino con sé malattie, come l’influenza aviaria o la malattia di Newcastle.

PUNTI CHIAVE

Solo i volatili provenienti da stazioni di allevamento riconosciute nei paesi terzi possono essere importati.

I volatili devono essere stati allevati in cattività, sottoposti a test per la ricerca virale una o due settimane prima di essere spediti e non devono essere stati vaccinati contro l’influenza aviaria.

Ognuno di essi deve essere accompagnato da un certificato di polizia sanitaria e identificato mediante un numero di identificazione individuale apposto su un anello o un microchip.

Ciascun paese dell’UE possiede stazioni di quarantena riconosciute dove i volatili sono trasportati in veicoli sigillati entro nove ore dalle ispezioni alla frontiera.

I volatili devono rimanere in quarantena per almeno 30 giorni e, come precauzione minima, devono essere esaminati all’inizio e alla fine del loro soggiorno.

Durante la quarantena, saranno esaminati campioni di volatili per l’individuazione dell’influenza aviaria o della malattia di Newcastle.

Se una malattia viene confermata, tutti i volatili infetti saranno abbattuti e distrutti, la stazione sarà pulita e disinfettata e nessun altro volatile potrà lasciare la stazione di quarantena finché non sia stato confermato che il campionamento ha dato esito negativo.

Qualora risultino infetti pappagalli, cocorite e cacatua, possono essere trattati e devono rimanere in quarantena fino ad almeno due mesi dopo che l’ultimo caso è stato registrato.

Le autorità nazionali devono comunicare alla Commissione europea entro 24 ore la presenza di un focolaio di influenza aviaria o di malattia di Newcastle.

Devono inoltre presentare relazioni annuali alla Commissione sul numero di volatili importati, sul loro tasso di mortalità e su tutti i casi di malattia scoperti in quarantena.

La normativa non si applica al pollame, agli animali da compagnia, ai colombi viaggiatori, ai volatili importati nel quadro di programmi di conservazione, ai volatili destinati a zoo, circhi, parchi di divertimento o a fini sperimentali o a quelli importati da Andorra, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera o Stato del Vaticano.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è entrato in vigore il 12 marzo 2013.

ATTO

Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell’Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena (GU L 47 del 20.2.2013, pagg. 1-17)

Ultimo aggiornamento: 05.01.2016

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