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Partenariato pubblico-privato per bioindustrie

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Partenariato pubblico-privato per bioindustrie

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 560/2014 che istituisce l’impresa comune Bioindustrie

QUALE È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Istituisce un partenariato pubblico-privato (PPP) chiamato impresa comune Bioindustrie per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta per le bioindustrie per rafforzare la ricerca industriale e l’innovazione nell’UE.

PUNTI CHIAVE

L’obiettivo dell’impresa comune Bioindustrie è ridurre la dipendenza dell’UE da prodotti a base fossile, raggiungendo gli obiettivi relativi al cambiamento climatico e dando impulso a una crescita più verde. È costituita allo scopo di finanziare progetti di ricerca e innovazione e promuovere nuovi partenariati intersettoriali, sfruttando le biomasse e i rifiuti biologici per generare nuovi carburanti, sostanze chimiche e ingredienti alimentari, che siano all’avanguardia, più verdi e privi di combustibili fossili.

L’impresa comune Bioindustrie coinvolge settori quali quello dell’agricoltura, dell’agroalimentare, il settore dei produttori di tecnologie, il settore forestale e cartario, i settori della chimica e dell’energia. Questi settori industriali sono stati individuati dalla strategia Europa 2020 dell’UE per il loro ruolo chiave nel dare impulso alla crescita sostenibile e alla competitività, reindustrializzando e rivitalizzando le aree rurali, e nel creare posti di lavoro altamente qualificati nella ricerca, sviluppo e produzione.

Obiettivo

Per accelerare la transizione dell’UE verso la bioeconomia, l’impresa comune Bioindustrie mira a:

  • creare nuove catene del valore, basate sullo sviluppo di sistemi di raccolta e approvvigionamento di biomassa efficienti e sostenibili e sull’utilizzo migliorato di materie prime di biomassa, trovando al contempo nuovi impieghi per i rifiuti e la biomassa derivata dalle piante (materie ligno-cellulosiche);
  • portare le catene del valore esistente a nuovi livelli, ottimizzando le materie prime e i canali di scolo industriali (sottoprodotti che vengono riciclati) e offrendo sul mercato prodotti innovativi ad alto valore aggiunto, rinforzando così la competitività delle industrie del settore agricolo e forestale dell’UE;
  • portare le tecnologie a maturità attraverso ricerca e innovazione e attraverso la costruzione di impianti modello di bioraffinazione per la trasformazione della biomassa in una gamma di prodotti innovativi.

Gestione

L’impresa comune Bioindustrie è un soggetto giuridico costituito ai sensi dell’articolo 187 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (che consente la creazione di partenariati pubblico-privato a livello dell’UE nel settore della ricerca industriale). Essa stabilisce la propria agenda strategica di ricerca e finanzia progetti selezionati sulla base di inviti a presentare proposte pubblicati sul sito dell’impresa comune Bioindustrie. Come regola generale, l’impresa comune applica le regole per la partecipazione di Orizzonte 2020.

L’articolo 209 del regolamento finanziario dell’UE fornisce nuove e più semplici regole, personalizzate per gli organismi europei PPP dell’UE.

L’impresa comune Bioindustrie è guidata da un direttore esecutivo, affiancato da un comitato esecutivo. L’impresa comune ha un consiglio di direzione che comprende rappresentanti dell’industria e della Commissione europea. Il consiglio di direzione ha piena responsabilità per quanto attiene il funzionamento dell’impresa comune. Riceve consulenza sulle priorità scientifiche da parte di un comitato scientifico. Inoltre, un gruppo di rappresentanti degli Stati rappresenta i paesi coinvolti. Le decisioni vengono prese in accordo con le regole di voto stabilite dall’impresa comune.

Budget

Il contributo finanziario originale dell’UE all’impresa comune Bioindustrie, compresi gli stanziamenti EFTA, ammonta a 975 milioni di euro. Tale contributo verrà integrato da circa 2,7 miliardi di euro in investimenti nel settore privato. L’impresa comune cerca di sviluppare sinergie con i Fondi strutturali e di investimento europei.

Il regolamento (UE) n. 2018/121 modifica il regolamento (UE) n. 560/2014. Conferma l’obbligo del consorzio Bioindustrie e delle sue entità costitutive a contribuire finanziariamente per l’ammontare totale stabilito dal regolamento, sebbene permette che i contributi siano effettuati non solo come versamenti all’impresa comune Bioindustrie, ma anche come contributi finanziari, specialmente ai beneficiari di finanziamenti erogati dall’impresa comune Bioindustrie.

QUANDO È ENTRATO IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il 27 giugno 2014.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 560/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune Bioindustrie (GU L 169 del 7.6.2014, pag. 130).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) n. 2018/121 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che modifica il regolamento (UE) n. 560/2014, che istituisce l’impresa comune Bioindustrie (GU L 22 del 26.1.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 1291/2013 sono state integrate nel documento di base. La presente versione consolidata ha solo valore documentario.

Ultimo aggiornamento: 16.05.2018

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