Sostegno delle PMI che svolgono attività di ricerca (Eurostars-2)
SINTESI DI:
Decisione n. 553/2014/UE relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo
QUAL È L'OBIETTIVO DELLA DECISIONE?
Istituisce Eurostars-2, un programma comune pensato per supportare le piccole e medie imprese (PMI) che svolgono attività di ricerca e sviluppo (R&S) e che desiderano collaborare a livello transnazionale.
PUNTI CHIAVE
Eurostars-2, che fa seguito a Eurostars-1, è cofinanziato dal programma Orizzonte 2020 dell’Unione europea (UE) e dai bilanci nazionali di oltre 30 paesi partecipanti a Eurostars-2 e paesi partner, ovvero i membri di Eureka o i paesi associati a tale iniziativa. L’UE partecipa a questo programma congiunto sulla base dell’articolo 185 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (partenariato pubblico-pubblico).
Obiettivi
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Eurostars-2 mira a contribuire a migliorare l’allineamento e la sincronizzazione dei programmi nazionali di R&S allo scopo di raggiungere una maggiore integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria del settore R&S in tutta Europa.
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Intende sostenere le PMI (si veda di seguito) che svolgono attività di ricerca a potenziare l’intensità di conoscenze e ricerca, aumentare la loro capacità innovativa ed espandere le attività imprenditoriali su mercati più vasti e spesso internazionali. Ciò contribuisce a stimolare la competitività e la crescita, nonché alla creazione di nuovi posti di lavoro.
Definizione
Una «PMI che svolge attività di ricerca e sviluppo» è una PMI che soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:
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reinveste almeno il 10 % del proprio fatturato in attività di R&S;
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dedica almeno il 10 % di equivalenti a tempo pieno (o lo stesso numero di ore lavorate da personale a tempo parziale) ad attività di R&S;
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ha almeno cinque equivalenti a tempo pieno (per le PMI con meno di 100 equivalenti a tempo pieno) o 10 equivalenti a tempo pieno (per le PMI con più di 100 equivalenti a tempo pieno) per attività di ricerca e sviluppo.
Partecipazione e finanziamenti
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La partecipazione dei soggetti giuridici ai progetti Eurostars-2 avviene in linea con le regole di Orizzonte 2020 per la partecipazione e la diffusione [regolamento (UE) n. 1290/2013] e le deroghe specifiche contenute nella decisione Eurostars-2. Ai progetti Eurostars-2 possono partecipare anche altri soggetti giuridici, quali ad esempio università o enti di ricerca.
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I soggetti giuridici provenienti dai paesi partner di Eurostars-2 non sono idonei a ricevere contributi finanziari UE. Le norme di finanziamento dei programmi nazionali partecipanti si applicano alle sovvenzioni di Eurostars-2 erogate dagli organismi nazionali di finanziamento ai beneficiari finali. Ulteriori norme in materia di ammissibilità per la partecipazione e il finanziamento si trovano nei piani di lavoro annuale di Eurostars-2.
Progetti
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I progetti di Eurostars-2 adottano un approccio transnazionale «dal basso» e si concentrano sui risultati dotati di potenzialità di mercato; sono progetti per i quali si prevede di introdurre sul mercato i risultati dei progetti entro due anni dal completamento di un’attività.
Attuazione
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Il segretariato di Eureka è stato nominato dai paesi partecipanti per l’attuazione di Eurostars-2. Esso ha concluso accordi bilaterali con gli organismi nazionali di finanziamento, nei quali si stabiliscono le responsabilità delle parti in rapporto alle regole, agli obiettivi e alle modalità di attuazione di Eurostars-2.
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Il segretariato di Eureka organizza gli inviti a presentare proposte, la valutazione inter pares (analisi del lavoro eseguita da una o più persone aventi competenze simili ai produttori del lavoro stesso), la selezione e il monitoraggio dei progetti nonché l’assegnazione del contributo dell’UE.
Bilancio
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L’UE devolverà 287 milioni di euro ai progetti Eurostars-2 nel periodo 2014-2024. Questo contributo equivale ad almeno un terzo di quello fornito dai bilanci nazionali dei paesi partecipanti.
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Parte dei finanziamenti proviene dalle organizzazioni partecipanti.
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La concessione del contributo finanziario dell’UE è subordinata all’impegno formale degli Stati partecipanti. Tale sostegno finanziario viene principalmente offerto sotto forma di sovvenzioni a favore dei progetti selezionati.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL PRESENTE REGOLAMENTO?
È applicato a partire dal 27 giugno 2014.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si veda:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Decisione n. 553/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla partecipazione dell’Unione a un programma di ricerca e sviluppo avviato congiuntamente da più Stati membri a sostegno delle piccole e medie imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo (GU L 169, 7.6.2014, pag. 1–13)
ATTI COLLEGATI
Regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347, 20.12.2013, pag. 104-173)
Successivi emendamenti e correzioni al Regolamento (UE) n. 1291/2013 sono stati incorporati nel documento originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.
Regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 (GU L 347, 20.12.2013, pag. 81-103)
Ultimo aggiornamento: 03.08.2016