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Agenzia europea per la difesa

Agenzia europea per la difesa

SINTESI DI:

Decisione (PESC) 2015/1835: statuto, sede e modalità di funzionamento dell’Agenzia europea per la difesa

SINTESI

CHE COSA FA LA DECISIONE?

Stabilisce le modalità di funzionamento dell’Agenzia europea per la difesa (AED), fornendo così un quadro giuridico e istituzionale volto a consentire ai paesi dell’UE di cooperare per lo sviluppo delle capacità militari nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione e, in particolare, della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC).

PUNTI CHIAVE

I compiti dell’AED sono:

  • contribuire ad individuare gli obiettivi di capacità militari dei paesi dell’UE e a valutare il rispetto degli impegni in materia di capacità;
  • promuovere l’armonizzazione delle esigenze operative (ad esempio, promuovendo e coordinando l’armonizzazione dei requisiti militari oppure promuovendo un approvvigionamento valido ed efficiente in termini di costi mediante l’individuazione e la diffusione delle migliori pratiche);
  • proporre progetti per il conseguimento degli obiettivi in termini di capacità militari e assicurare il coordinamento dei programmi attuati dai paesi dell’UE;
  • sostenere la ricerca nel settore della tecnologia della difesa e coordinare/pianificare attività di ricerca congiunte;
  • contribuire a potenziare la base industriale del settore della difesa dell’UE, per migliorare l’efficacia delle spese militari;
  • perseguire la coerenza con altre politiche dell’Unione che abbiano implicazioni in termini di difesa;
  • promuovere la cooperazione di difesa più profonda fra i paesi dell’UE;
  • fornire supporto alle operazioni PSDC.

Governance dell’AED

  • L’AED ha sede a Bruxelles e opera sotto il controllo politico e l’autorità del Consiglio dell’UE, al quale riferisce e dal quale riceve gli orientamenti.
  • L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza è il capo dell’Agenzia, che presiede il comitato direttivo e collega l’AED e il Consiglio.
  • Il direttore esecutivo dell’AED, assistito dal vice direttore esecutivo, è responsabile del controllo e del coordinamento delle attività dell'AED. Entrambi sono nominati dal comitato direttivo.
  • L’organo decisionale dell’AED è il comitato direttivo, che è composto dai ministri della difesa di ciascun paese dell’UE (tranne la Danimarca) e da un rappresentante della Commissione europea. Si riunisce almeno due volte all’anno per decidere su questioni fra cui il bilancio annuale, il programma di lavoro e le nuove iniziative.

Finanziamento:

  • I costi operativi dell’AED sono finanziati dai paesi dell’UE (tranne la Danimarca) proporzionalmente al loro reddito nazionale lordo (RNL).
  • I singoli progetti sono finanziati separatamente dai paesi dell’UE partecipanti.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DECISIONE?

Si applica a partire dal 13 ottobre 2015.

CONTESTO

L’AED è stata istituita nel 2004. Da allora, è stato apportato un certo numero di modifiche riguardanti lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento. Tali cambiamenti sono stati consolidati nella presente decisione.

ATTO

Decisione (PESC) 2015/1835 del Consiglio, del 12 ottobre 2015, che fissa lo statuto, la sede e le modalità di funzionamento dell’Agenzia europea per la difesa (GU L 266 del 13.10.2015, pag. 55-74)

Ultimo aggiornamento: 15.02.2016

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