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Norme unionali in materia di protezione dei segreti commerciali

Norme unionali in materia di protezione dei segreti commerciali

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2016/943: protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Stabilisce le regole dell’Unione europea (UE) per l’armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di protezione contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti di segreti commerciali.
  • Essa intende avere un effetto deterrente contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti di segreti commerciali, senza limitare i diritti e le libertà fondamentali.

PUNTI CHIAVE

Acquisizione lecita

Acquisire un segreto commerciale è considerato lecito se è ottenuto mediante:

  • scoperta o creazione indipendente;
  • osservazione, studio, smontaggio o prova di un prodotto o di un oggetto messo a disposizione del pubblico o lecitamente in possesso del soggetto che acquisisce le informazioni, il quale è libero da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di limitare l’acquisizione del segreto commerciale;
  • esercizio del diritto all’informazione e alla consultazione da parte di lavoratori o rappresentanti dei lavoratori, in conformità al diritto e alle prassi unionali e nazionali;
  • qualsiasi altra pratica che, secondo le circostanze, è conforme a leali pratiche commerciali.

L’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi leciti nella misura in cui siano richiesti o autorizzati dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale.

Acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti dei segreti commerciali

L’acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore è da considerarsi illecita qualora compiuta in uno dei seguenti modi:

  • con l’accesso non autorizzato, l’appropriazione o la copia non autorizzate di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al lecito controllo del detentore del segreto commerciale;
  • con qualsiasi altra condotta che, secondo le circostanze, è considerata contraria a leali pratiche commerciali.

L’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale sono da considerarsi illeciti se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che:

  • ha acquisito il segreto commerciale illecitamente;
  • viola un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale;
  • viola un obbligo contrattuale o di altra natura che impone limiti all’utilizzo del segreto commerciale.

L’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale si considerano altresì illeciti qualora un soggetto sia a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale è stato ottenuto direttamente o indirettamente da un terzo che lo utilizzava o lo divulgava illecitamente.

Eccezioni

La direttiva prevede che non siano applicate le misure, le procedure e gli strumenti da essa previsti, qualora la presunta acquisizione, utilizzo o divulgazione del segreto commerciale siano avvenuti in uno dei casi seguenti:

  • nell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e d’informazione come previsto dalla Carta dei diritti fondamentali, compreso il rispetto della libertà e del pluralismo dei media;
  • per rivelare una condotta scorretta, un’irregolarità o un’attività illecita , a condizione che il convenuto abbia agito per proteggere l’interesse pubblico generale;
  • con la divulgazione dai lavoratori ai loro rappresentanti, a condizione che la divulgazione fosse necessaria per tale esercizio;
  • al fine di tutelare un legittimo interesse riconosciuto dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale.

Misure, procedure e strumenti di tutela

I paesi dell’UE devono prevedere le misure, le procedure e gli strumenti di tutela per garantire la disponibilità di azioni civili riparatorie* contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti dei segreti commerciali.

Le misure, le procedure e gli strumenti di tutela devono essere:

  • leali, efficaci e dissuasivi;
  • non inutilmente complessi o costosi, né comportare scadenze irragionevoli o ritardi ingiustificati.

La durata della prescrizione non deve superare i sei anni.

I detentori del segreto commerciale possono richiedere l’applicazione degli strumenti di tutela* in caso di acquisizione, utilizzo e divulgazione illeciti di detto segreto commerciale, che possono comprendere:

  • la concessione di un risarcimento;
  • ingiunzioni che vietano al convenuto di utilizzare o rivelare il segreto commerciale;
  • il richiamo dal mercato delle merci costituenti violazione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA?

Dal 5 luglio 2016. I paesi dell’UE devono integrarla nel proprio diritto nazionale entro il 9 giugno 2018.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

* TERMINI CHIAVE

Risarcimento: imporre un diritto, un indennizzo o un rimedio a un torto legale. I mezzi possono comprendere un risarcimento per il torto o i danni subiti, il recupero o la restituzione per i danni o le lesioni subite.
Strumenti di tutela: i mezzi attraverso i quali un tribunale impone un diritto, una sanzione, o emette una sentenza per imporre la propria volontà.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti (GU L 157 del 15.6.2016, pagg. 1-18)

Ultimo aggiornamento: 22.11.2016

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