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Diritto dell’Unione europea in materia di marchi di impresa (registrazioni nazionali)

Diritto dell’Unione europea in materia di marchi di impresa (registrazioni nazionali)

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2015/2436 sul ravvicinamento delle legislazioni dei paesi dell’UE in materia di marchi d’impresa

CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?

  • La direttiva allinea le legislazioni nazionali dell’UE e le norme procedurali per la registrazione dei marchi d’impresa.
  • È parte di un pacchetto di riforme che comprende la revisione del regolamento (CE) n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea (ex marchio comunitario). Questo pacchetto è pensato per rendere i sistemi di registrazione dei marchi più accessibili ed efficienti per le imprese in tutta l’UE.

PUNTI CHIAVE

La direttiva stabilisce le basi dell’adozione delle legislazioni nazionali per i marchi di impresa in materia di beni e servizi, che sono:

  • oggetto di registrazione come marchi di impresa singoli, marchi collettivi*, marchi di garanzia o di certificazione in un paese dell’UE, o presso l’Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale;
  • oggetto di registrazione internazionale avente effetto in un paese dell’UE.

Formato

Possono costituire marchi di impresa tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente (in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma del prodotto o il suo confezionamento). I segni devono essere adatti a distinguere i prodotti o i servizi di una persona o di un’impresa da quelli di altri.

Impedimenti alla registrazione

Per diversi motivi, possono essere esclusi dalla registrazione o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:

  • i marchi privi di carattere distintivo;
  • i marchi descrittivi;
  • i marchi di impresa composti da segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente del commercio;
  • i marchi di impresa contrari ai principi che sono alla base delle leggi e dei regolamenti nazionali o al buon costume;
  • i marchi di impresa che possono indurre in errore il pubblico, per esempio sulla natura, qualità o origini geografiche del prodotto o del servizio.

Inoltre, un marchio di impresa è escluso dalla registrazione o può essere dichiarato nullo se è identico o simile a un marchio di impresa depositato anteriormente.

Diritti

  • Il titolare di un marchio di impresa ha un diritto esclusivo sul marchio creato.
  • Può vietare a chiunque di usare un segno identico o simile tale da causare un rischio di confusione nella mente dei consumatori.
  • Il titolare non può però vietare l’uso del marchio da parte di coloro che agiscono nel corso della loro attività, se si tratta di indicare:
    • un nome o un indirizzo di una parte terza, qualora si tratti di una persona fisica;
    • una caratteristica dei prodotti o servizi contraddistinti dal marchio;
    • la destinazione di un prodotto o servizio.

Uso

  • Il titolare del marchio deve farne un uso effettivo entro cinque anni dalla data di registrazione.
  • L'interruzione dell'uso per un periodo continuato di cinque anni espone il marchio a sanzioni per il mancato uso.

Procedura di registrazione

Le domande devono contenere:

  • la richiesta di registrazione;
  • indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
  • l’elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazione;
  • una rappresentazione del marchio che permetta sia alle autorità competenti sia al pubblico di accertare cosa viene tutelato.

La domanda è soggetta al pagamento di un corrispettivo determinato dal paese dell’UE interessato.

Durata e rinnovo

  • I marchi sono registrati per un periodo di dieci anni a partire dalla data di deposito della domanda.
  • Possono essere rinnovati per un ulteriore periodo di dieci anni su richiesta del titolare, dietro pagamento di una tassa di rinnovo. In previsione della scadenza del suo marchio, il titolare verrà informato dall’ufficio nazionale marchi con sei mesi di anticipo.

La presente direttiva abroga e sostituisce la direttiva 2008/95/CE a decorrere dal 14 gennaio 2019.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica a partire dal 12 gennaio 2016. I paesi dell’UE devono integrarla nel proprio diritto nazionale entro il 14 gennaio 2019.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare la pagina «Protezione dei marchi di impresa nell’UE» sul sito Internet della Commissione europea.

TERMINE CHIAVE

* Marchi collettivi: quando viene depositata una domanda di registrazione, è possibile designare un marchio come collettivo. Le associazioni, quali quelle di fabbricanti, produttori o fornitori di servizi, possono fare domanda per questo tipo di marchio.

ATTO

Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GU L 336 del 23.12.2015, pag. 1-26)

Le successive modifiche alla direttiva (UE) 2015/2436 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 16.06.2016

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