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Diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali

Diritto al patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali

La presente raccomandazione è volta a migliorare l’accessibilità, la qualità e l’efficacia del patrocinio a spese dello Stato a favore di indagati o imputati in procedimenti penali e di persone ricercate nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo.

ATTO

Raccomandazione della Commissione, del 27 novembre 2013, sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati in procedimenti penali.

SINTESI

La presente raccomandazione è intesa a rendere effettivo il diritto di accesso a un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, rafforzando il diritto al patrocinio a spese dello Stato per le persone indagate, imputate o ricercate (di seguito cittadini).

Gli Stati membri devono informare la Commissione sulle misure adottate in conformità alla raccomandazione entro 36 mesi dalla sua notifica.

Valutazione dell’ammissibilità per il patrocinio a spese dello Stato

Il patrocinio a spese dello Stato dovrebbe essere concesso ai cittadini che non hanno risorse finanziarie sufficienti a coprire le spese della difesa e del procedimento (verifica delle risorse), e/o quando tale assistenza sia necessaria nell’interesse della giustizia (verifica del merito).

  • Verifica delle risorse: la valutazione della situazione economica del richiedente dovrebbe essere fatta sulla base di elementi oggettivi quali il reddito, il patrimonio ecc. e il costo di un difensore.
  • Verifica del merito: questa dovrebbe prendere in considerazione la complessità del caso, la situazione personale e sociale della persona, la gravità del reato e la severità della pena prevista. Quando la sanzione prevede una pena detentiva, o in situazioni in cui l’assistenza legale è obbligatoria, il criterio di merito dovrebbe essere considerato come soddisfatto.

Efficacia del patrocinio a spese dello Stato

Un’autorità indipendente dovrebbe decidere rapidamente in merito alla concessione del patrocinio a spese dello Stato, in modo da consentire ai cittadini di preparare la propria difesa. I cittadini devono avere il diritto di impugnare le decisioni di rigetto della loro domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Le informazioni sul patrocinio a spese dello Stato devono essere facilmente accessibili e comprensibili ai cittadini, comprese le informazioni su come e dove presentare domanda per tale assistenza, criteri trasparenti di ammissibilità, nonché informazioni sulle possibilità di sporgere reclamo.

Qualità del patrocinio a spese dello Stato

È opportuno che in ogni paese dell’UE sia instaurato un sistema di accreditamento dei difensori d’ufficio. Questo sistema dovrebbe incoraggiare i difensori a seguire una formazione professionale continua.

I paesi dell’UE devono garantire che il personale coinvolto nel processo decisionale in materia di patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali riceva una formazione adeguata.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Raccomandazione della Commissione

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GU C 378 del 24.12.2013

ATTI COLLEGATI

Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013).

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per indagati o imputati privati della libertà personale e sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo [COM(2013) 824 final, non pubblicata nella Gazzetta ufficiale].

Ultima modifica: 17.06.2014

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