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Condizioni di vita dei richiedenti asilo: le norme dell’Unione europea (fino al 2026)

Condizioni di vita dei richiedenti asilo: le norme dell’Unione europea (fino al 2026)

SINTESI DI:

Direttiva 2013/33/UE sulle norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale

QUAL È L’OBIETTIVO DI QUESTA DIRETTIVA?

  • La direttiva 2013/33/UE crea un sistema di norme dell’Unione europea (Unione) sulle condizioni di vita (o di accoglienza) dei richiedenti protezione internazionale1 (chi richiede asilo o una protezione sussidiaria2) che attendono che la loro domanda sia esaminata. Tali norme dovrebbero aiutare a prevenire il movimento dei richiedenti da un paese all’altro a causa delle variazioni nelle condizioni di vita.
  • Esse mirano a garantire un livello di vita dignitoso per i richiedenti asilo nell’Unione e a garantire che siano rispettati i loro diritti umani.

PUNTI CHIAVE

Chi riguarda?

La direttiva si applica ai richiedenti protezione internazionale e alle loro famiglie, inclusi:

  • il coniuge del richiedente o il partner non legato da vincoli di matrimonio;
  • i figli minori al di sotto dei 18 anni; e
  • gli altri familiari (ad esempio la madre o il padre del richiedente se minore).

Condizioni di accoglienza standard a livello di Unione

La direttiva mira ad armonizzare le condizioni di accoglienza in tutta l’Unione. Tali condizioni includono:

  • l’accesso all’alloggio;
  • alimenti;
  • vestiario;
  • sussidi economici;
  • un livello di vita dignitoso;
  • assistenza medica e psicologica.

Altre garanzie

Oltre alle condizioni di accoglienza di base, gli Stati membri dell’Unione devono garantire che i richiedenti abbiano accesso:

  • al mercato del lavoro entro 9 mesi; e
  • all’istruzione per i minori al di sotto dei 18 anni.

Persone vulnerabili

  • Per valutare le esigenze delle persone vulnerabili (ad esempio minori, disabili o vittime di abusi) deve essere effettuata una valutazione individuale.
  • Per i minori non accompagnati e le vittime di torture e violenze si applicano norme specifiche.
  • I richiedenti asilo vulnerabili devono poter accedere all’assistenza psicologica.
  • In caso di minori non accompagnati richiedenti asilo, si deve designare un rappresentante qualificato per aiutarli. Vanno considerati in via prioritaria gli interessi del minore e l’unità del nucleo familiare.

Trattenimento dei richiedenti asilo

I richiedenti non possono essere trattenuti solo perché stanno richiedendo una protezione internazionale. Il trattenimento dovrebbe essere l’ultima risorsa e stabilito caso per caso.

Per evitare casi di trattenimento arbitrario, è stato adottato un elenco esaustivo di motivi di trattenimento.

Inoltre, la direttiva:

  • limita i periodi di trattenimento;
  • restringe il trattenimento in caso di persone vulnerabili, soprattutto i minori;
  • offre garanzie legali (ovvero accesso all’assistenza legale gratuita, informazioni scritte in caso di ricorso ad un provvedimento di trattenimento); e
  • introduce specifiche condizioni di accoglienza per le strutture di trattenimento, come l’accesso a spazi all’aperto e possibilità di contatto con avvocati, organizzazioni non governative e familiari.

La direttiva 2013/33/UE viene abrogata dalla direttiva 2003/9/UE, con efficacia a decorrere dal .

Abrogazione

La direttiva 2013/33/UE sarà abrogata e sostituita dalla direttiva (UE) 2024/1346 (si veda la sintesi) a partire dal .

DA QUANDO SI APPLICANO LE REGOLE?

La direttiva doveva essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il .

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

  1. Protezione internazionale. Status di rifugiato o di protezione sussidiaria.
  2. Status di protezione sussidiaria. Status concesso ai cittadini di paesi terzi o ad apolidi che non sono qualificati per lo status di rifugiato, ma che sarebbero esposti a gravi rischi se facessero ritorno al loro paese di origine.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del , pag. 96).

ultimo aggiornamento:

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