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Guardia di frontiera e costiera europea (fino a dicembre 2020)

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Guardia di frontiera e costiera europea (fino a dicembre 2020)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Istituisce per la prima volta una guardia di frontiera e costiera europea per attuare efficacemente la gestione europea integrata delle frontiere presso le frontiere esterne dell’Unione europea (UE) nonché dei paesi associati a Schengen (Islanda, Norvegia e Svizzera).
  • Questa guardia di frontiera e costiera europea comprende l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (in appresso «Agenzia»), creata sulla base dell’agenzia europea di frontiera esistente (nota comunemente come Frontex) e le autorità dei paesi dell’UE e dei paesi associati a Schengen responsabili della gestione delle frontiere.
  • Estende e rafforza altresì il mandato di Frontex.

PUNTI CHIAVE

Compiti principali della guardia di frontiera e costiera europea

  • Il compito principale della guardia di frontiera e costiera europea è quello di lavorare alla gestione europea integrata delle frontiere quale responsabilità condivisa dell’Agenzia e delle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere.
  • Le azioni principali dell’Agenzia sono:
    • contribuire all’efficace funzionamento del controllo di frontiera alle frontiere esterne, comprese azioni volte alla facilitazione dell’attraversamento non autorizzato delle frontiere e all’individuazione di criminalità transfrontaliera, quali per esempio il traffico di migranti e la tratta di esseri umani;
    • fornire assistenza tecnica e operativa ai paesi partecipanti mediante operazioni congiunte* e interventi rapidi alle frontiere;
    • fornire assistenza tecnica e operativa a sostegno delle operazioni di ricerca e salvataggio in mare di persone in pericolo, che possono verificarsi nel corso di operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare;
    • fornire un’analisi dei rischi per la sicurezza interna e un’analisi delle minacce che possono pregiudicare il funzionamento o la sicurezza delle frontiere esterne europee;
    • cooperare con paesi extra UE e con paesi non associati a Schengen, con particolare attenzione ai paesi del vicinato e ai paesi di origine e/o di transito dell’immigrazione illegale;
    • effettuare una valutazione della vulnerabilità, comprendente la verifica della capacità e della preparazione dei paesi partecipanti a fronteggiare minacce e sfide alle frontiere esterne;
    • organizzare, coordinare e condurre operazioni di rimpatrio* e relativi interventi.

Operazioni di soccorso

In conformità a convenzioni internazionali quali la convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, qualsiasi nave partecipante a operazioni marittime coordinate dall’agenzia è tenuta a fornire assistenza a persone in pericolo in mare. L’agenzia fornisce assistenza ai paesi partecipanti conducendo operazioni di ricerca e soccorso al fine di proteggere e salvare vite durante operazioni di sorveglianza delle frontiere in mare.

Monitoraggio dei flussi migratori e analisi del rischio

  • L’agenzia contribuisce a garantire che gli standard europei per la protezione e il rafforzamento della gestione delle frontiere siano attuati presso tutte le frontiere esterne.
  • Le frontiere esterne dei paesi dell’UE e dei paesi associati a Schengen saranno costantemente monitorate mediante un’analisi dei rischi e valutazioni obbligatorie della vulnerabilità per identificare e affrontare i punti deboli.

Guardia di frontiera e costiera europea

  • Una riserva di reazione rapida di almeno 1.500 membri della guardia di frontiera e costiera e un parco attrezzature tecniche devono essere pronti per reagire a qualsiasi tipo di pressione dell’immigrazione illegale alle frontiere esterne.
  • Se necessario, il dispiegamento di squadre della guardia di frontiera e costiera europea dalla riserva di reazione sarà immediatamente integrato da guardie di frontiera aggiuntive provenienti dai paesi dell’UE.

Trattamento dei dati personali

  • L’Agenzia è autorizzata a trattare dati personali esclusivamente ai fini dell’analisi dei rischi, organizzando attività operative comprese operazioni congiunte, interventi rapidi alle frontiere, operazioni di rimpatrio e interventi di rimpatrio*, nonché la trasmissione alle autorità nazionali competenti o alle agenzie dell’UE quali EASO, Europol e Eurojust.
  • L’agenzia gestirà i dati personali delle persone sospettate di coinvolgimento in attività criminali, quali traffico di migranti, tratta di esseri umani o atti di terrorismo.

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 2016/1624 verrà abrogato e sostituito il 31 dicembre 2020 dal regolamento (UE) n. 2019/1896 che stabilisce una nuova e migliorata guardia di frontiera e costiera europea — si veda la sintesi.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è entrato in vigore il 6 ottobre 2016. La reazione rapida e i parchi di attrezzature tecniche sono in vigore dal dicembre 2016.

CONTESTO

L’istituzione di una guardia di frontiera e costiera europea è una delle misure stabilite ai sensi dell’agenda europea sulla migrazione per rafforzare la gestione e la sicurezza delle frontiere esterne dell’UE.

Si veda inoltre:

TERMINI CHIAVE

Operazioni congiunte: operazioni coordinate dall’Agenzia e che coinvolgono risorse umane e attrezzature tecniche fornite da uno o più paesi dell’UE.
Operazioni di rimpatrio: operazioni coordinate dall’Agenzia che coinvolgono rinforzi tecnici e operativi forniti da uno o più paesi dell’UE e nell’ambito delle quali rimpatriandi provenienti da uno o più paesi sono rimpatriati o in modo forzato o su base volontaria.
Interventi di rimpatrio: interventi nei quali l’Agenzia fornisce ai paesi dell’UE un’assistenza tecnica e operativa rafforzata mediante il dispiegamento nei paesi dell’UE di squadre europee di intervento per il rimpatrio e l’organizzazione di operazioni di rimpatrio.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/1624 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 27.08.2020

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