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Le emissioni inquinanti dei grandi impianti di combustione

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Le emissioni inquinanti dei grandi impianti di combustione

L’Unione europea (UE) stabilisce dei limiti per le emissioni inquinanti originate dai grandi impianti di combustione.

ATTO

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento).

SINTESI

La direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) è entrata in vigore nel 2011 e sostituisce sette precedenti atti legislativi, tra cui la direttiva 2001/80/CE, concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione.

Il suo scopo principale è quello di ridurre le emissioni industriali nocive, in particolare attraverso una migliore applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT), a beneficio sia della salute dei cittadini che dell’ambiente.

Il capitolo III della direttiva 2010/75/UE contiene disposizioni speciali per gli impianti di combustione. Si applica agli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

Alcuni tipi di impianti di combustione sono esclusi dal suo campo di applicazione. Gli esempi includono:

  • impianti in cui i prodotti della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l’essiccazione ecc.;
  • impianti di postcombustione destinati alla depurazione dello scarico gassoso mediante combustione, che non siano gestiti come impianti indipendenti di combustione;
  • dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
  • dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
  • reattori utilizzati nell’industria chimica;
  • batteria di forni a coke.

Norme di aggregazione

La direttiva stabilisce le norme per l’aggregazione. Ad esempio, quando gli scarichi gassosi di due o più impianti di combustione distinti sono emessi attraverso un camino comune, l’insieme formato da questi impianti è considerato un impianto di combustione unico e se ne sommano le capacità ai fini del calcolo della potenza termica nominale totale.

Valori limite di emissione

I valori limite di emissione per i grandi impianti di combustione di cui all’allegato V della direttiva sono generalmente più severi di quelli della precedente direttiva 2001/80/CE. È previsto un certo grado di flessibilità (piano nazionale transitorio, deroga in caso di arco di vita limitato) per gli impianti esistenti. L’allegato V (parti 1 e 2) stabilisce i valori limite di emissione per gli impianti di combustione.

Impianti di teleriscaldamento

Fino al 31 dicembre 2022 alcuni impianti di teleriscaldamento possono essere esentati dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione (ad esempio, se la potenza termica nominale totale dell’impianto di combustione non è superiore a 200 MW o se l’impianto ha ottenuto la prima autorizzazione anteriormente al 27 novembre 2002).

Controllo delle emissioni nell’atmosfera

I paesi dell’UE provvedono affinché il controllo delle sostanze inquinanti per l’atmosfera sia effettuato conformemente all’allegato V, parte 3, e che le condizioni stabilite nell’autorizzazione dell’installazione siano pienamente soddisfatte. L’installazione e il funzionamento del dispositivo automatico di controllo sono sottoposti al monitoraggio e ai test annuali di verifica.

Stoccaggio geologico di anidride carbonica

A questo proposito, i gestori di tutti gli impianti di combustione con una produzione di energia elettrica stimata pari o superiore a 300 megawatt, dovrebbero accertarsi che le seguenti condizioni siano soddisfatte: i) disponibilità di siti di stoccaggio appropriati; ii) fattibilità tecnica ed economica di strutture di trasporto; e iii) possibilità tecnica ed economica di installare a posteriori le strutture per la cattura di anidride carbonica.

Cattivo funzionamento o guasto degli impianti di abbattimento

I paesi dell’UE devono garantire che i permessi rilasciati dalle autorità competenti prevedano disposizioni relative al cattivo funzionamento o al guasto degli impianti di abbattimento. In caso di guasto, il gestore deve ridurre o cessare l’attività se il funzionamento normale non viene ripristinato entro ventiquattro ore, oppure far funzionare l’impianto usando combustibili poco inquinanti.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2010/75/UE

6.1.2011

7.1.2013

GU L 334 del 17.12.2010, pagg. 17-119

ATTI COLLEGATI

Decisione 2003/507/CE del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa all’adesione della Comunità europea al protocollo della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza per la riduzione dell’acidificazione, dell’eutrofizzazione e dell’ozono troposferico (GU L 179 del 17.7.2003).

Questo protocollo del 1979 mira a ridurre le emissioni di zolfo, NOx, NH3 e VOC causate dall’attività umana e capaci di danneggiare la salute umana e l’ambiente attraverso processi di acidificazione, eutrofizzazione e formazione di ozono troposferico derivanti dal trasporto transfrontaliero a lunga distanza.

Raccomandazione della Commissione, del 15 gennaio 2003, sugli orientamenti destinati ad assistere gli Stati membri nell’elaborazione del piano nazionale di riduzione delle emissioni previsto dalla direttiva 2001/80/CE concernente la limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione [notificata con il numero C(2003) 9] (2003/47/CE) (GU L 16 del 22.1.2003).

Ultima modifica: 11.08.2014

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