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Making fishing at sea a safer profession
Rendere la pesca in mare una professione sicura
Rendere la pesca in mare una professione sicura
Autorizza i paesi dell’Unione europea (UE) ad aderire alla convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia del 1995, entrata in vigore nel 2012.
La convenzione dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) stabilisce norme minime relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia.
I paesi ammissibili dell’UE che ancora non hanno aderito alla convenzione dovrebbero farlo «entro un termine ragionevole», se possibile entro il 23 maggio 2017.
La decisione è entrata in vigore il 26 maggio 2015.
Poiché la pesca in mare è una delle professioni più pericolose, la formazione e le qualifiche adeguate sono essenziali per ridurre il numero di incidenti.
La convenzione è stata la prima a stabilire i requisiti di base in materia di formazione, rilascio dei brevetti e guardia per gli equipaggi dei pescherecci a livello internazionale. In precedenza, le norme erano stabilite dai singoli governi, spesso senza alcun riferimento a pratiche di altri paesi, portando a un’ampia varietà di norme e procedure.
La convenzione è attualmente in fase di revisione con l’obiettivo di modernizzare la regolamentazione, riflettendo l’attuale situazione del settore della pesca e promuovendo l’adesione di altri paesi. La revisione dovrebbe anche allineare la struttura della convenzione a quella della convenzione internazionale preesistente sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia.
Decisione (UE) 2015/799 del Consiglio, del 18 maggio 2015, che autorizza gli Stati membri ad aderire, nell’interesse dell’Unione europea, alla convenzione internazionale dell’Organizzazione marittima internazionale sulle norme relative alla formazione degli equipaggi dei pescherecci, al rilascio dei brevetti ed alla guardia (GU L 127 del 22.5.2015, pagg. 20-21)
Ultimo aggiornamento: 07.01.2016