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L’euro: la valuta comune dell’Europa

L’euro: la valuta comune dell’Europa

La certezza del diritto, soprattutto per le persone e le imprese, è assolutamente essenziale quando un paese dell’Unione europea (UE) sostituisce la propria valuta nazionale con l’euro. I presenti due atti legislativi garantiscono questa certezza, favorendo un’agevole transizione.

ATTO

Regolamento (CE) n. 1103/97 del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativo a talune disposizioni per l’introduzione dell’euro.

Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro.

SINTESI

La certezza del diritto, soprattutto per le persone e le imprese, è assolutamente essenziale quando un paese dell’Unione europea (UE) sostituisce la propria valuta nazionale con l’euro. I presenti due atti legislativi garantiscono questa certezza, favorendo un’agevole transizione.

CHE COSA FANNO I REGOLAMENTI?

I due regolamenti, ovvero il n. 1103/97 e il n. 974/98, modificato dal regolamento (CE) n. 2169/2005, danno fondamento giuridico all’introduzione dell’euro (unione economica e monetaria, UEM). Il primo riguarda questioni quali i tassi e le procedure di conversione, lo status dei contratti e le istruzioni per i pagamenti. Il secondo definisce una tabella di marcia per la transizione all’euro. Le clausole dei due atti devono essere rispettate da tutti i paesi dell’UE che adottano l’euro.

PUNTI CHIAVE: REGOLAMENTO (CE) N. 1103/97

  • Il 1o gennaio 1999 l’euro ha sostituito l’ECU (unità monetaria europea), un paniere di valute che era stato precedentemente usato nell’UE a scopi contabili. Il tasso di conversione euro/ECU era di 1:1.
  • L’euro è diviso in cento unità divisionali, denominate «cent» o con qualsiasi altro termine comunemente usato nel paese interessato.
  • La continuità dei contratti e di tutti gli accordi e le obbligazioni giuridiche contenenti il riferimento a una valuta nazionale non è influenzata dall’introduzione dell’euro.
  • I tassi di conversione delle valute nazionali in euro sono di sei cifre significative e non possono essere arrotondati per eccesso o per difetto.
  • Qualsiasi conversione da una valuta nazionale all’altra deve essere fatta tramite l’euro.

PUNTI CHIAVE: REGOLAMENTI (CE) N. 974/98 E N. 2169/2005

  • A partire dalla data di adozione dell’euro, la valuta dei paesi dell’UE che vi aderiscono sarà l’euro.
  • Può essere previsto un periodo di transizione fra la data di adozione dell’euro e l’effettiva data di transizione, quando le banconote e le monete in euro vengono messe in circolazione dalla Banca centrale europea e dalle banche centrali nazionali per sostituire la valuta del paese.
  • Tale periodo dovrebbe durare al massimo tre anni, ma può essere anche più breve e addirittura non essere previsto, se le due date coincidono. Effettivamente, i paesi che hanno adottato l’euro recentemente non hanno previsto un periodo di transizione.
  • Nel periodo di ritiro graduale, i nuovi documenti giuridici possono contenere il riferimento alla valuta nazionale per un altro anno allo scopo di facilitare la transizione.
  • Qualsiasi riferimento alle valute nazionali in documenti giuridici dopo la data di conversione del denaro contante sarà automaticamente in euro.
  • Quando banconote e monete sia nazionali sia in euro sono usate parallelamente, i cittadini possono cambiare gratuitamente le prime con le seconde fino a determinate soglie.
  • Le banconote e le monete nazionali continuano ad avere corso legale nel paese interessato fino a un massimo di sei mesi dalla data di sostituzione del denaro contante, benché il governo possa ridurre tale periodo.
  • Successivamente, possono essere cambiate in euro in base alle procedure stabilite dalla legislazione e dalla prassi nazionali.

Il regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio ha dato base legale all’introduzione iniziale dell’euro ed è stato adattato dal regolamento (CE) n. 2169/2005 in preparazione all’allargamento dell’area euro. La relativa sintesi descrive come avviene concretamente il passaggio all’euro.

PAESI CHE ADOTTANO L’EURO

Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna (dal 1999), Grecia (2001), Slovenia (2007), Cipro e Malta (2008), Slovacchia (2009), Estonia (2011), Lettonia (2014) e Lituania (2015).

Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito web e nelle pubblicazioni della direzione generale degli Affari economici e finanziari della Commissione europea.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 1103/97

20.6.1997

-

GU L 162 del 19.6.1997, pag. 1-3

Regolamento (CE) n. 974/98

1.1.1999

-

GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1-5

Atto modificatore

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Regolamento (CE) n. 2169/2005

18.1.2006

-

GU L 346 del 29.12.2005, pag. 1-5

Ultimo aggiornamento: 10.09.2015

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