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Economic Partnership Agreement between the EU and the Southern African Development Community countries
Accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i paesi della Comunità di sviluppo dell’Africa australe
Accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i paesi della Comunità di sviluppo dell’Africa australe
Mirano a favorire lo sviluppo attraverso l’istituzione di relazioni commerciali libere tra l’Unione europea (UE) e i sei paesi interessati.
La Comunità di sviluppo dell’Africa australe (SADC) è composta da:
Orientamento in favore dello sviluppo
Indicazioni geografiche
Sviluppo sostenibile.
Eccezioni (deroghe) alle norme di origine
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/882 della Commissione concernente le deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 1 dell’APE SADC-UE concernente le preparazioni o le conserve di alalunga della voce SA 1604, fabbricate a partire da tonno bianco non originario della voce SA 0302 o 0303, concesse alla Namibia entro un contingente annuo di 800 tonnellate metriche.
In attesa dell’entrata in vigore dell’accordo tra l’UE e la SADC, l’accordo si applica in via provvisoria a decorrere dal 10 ottobre 2016 tra l’Unione europea e la Repubblica del Botswana, il Regno del Lesotho, la Repubblica di Namibia, la Repubblica del Sud Africa e il Regno di Eswatini come indicato nell’avviso (si vedano sotto i documenti correlati) e a decorrere dal 4 febbraio 2018 tra l’Unione europea e la Repubblica del Mozambico (si vedano i relativi avvisi alla voce «documenti correlati» qui sotto).
L’applicazione provvisoria esclude l’articolo 12, paragrafo 4, relativo al sostegno degli Stati membri dell’UE alla cooperazione allo sviluppo nei paesi della SADC aderenti all’APE, che era già applicabile.
La decisione (UE) 2016/1623 è in vigore dal 1° giugno 2016.
Per maggiori informazioni, si veda:
Decisione (UE) 2016/1623 del Consiglio, del 1° giugno 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i paesi dell’UE, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (GU L 250 del 16.9.2016, pag. 1).
Accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i paesi dell’UE, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (GU L 250 del 16.9.2016, pag. 3).
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/882 della Commissione, del 23 maggio 2017, concernente le deroghe alle norme di origine di cui al protocollo n. 1 dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra, che si applicano nell’ambito di un contingente per taluni prodotti originari della Namibia (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 15).
Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i paesi dell’UE, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (GU L 38 del 10.2.2018, pag. 1).
Avviso concernente l’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati della SADC aderenti all’APE, dall’altra (GU L 274 dell’11.10.2016, pag. 1).
Avviso relativo all’applicazione nell’UE del cumulo previsto dall’articolo 7, paragrafi 3 e 7, del protocollo 1 dell’accordo di partenariato economico SADC-UE, con gli altri Stati ACP aderenti all’APE e con i paesi e territori d’oltremare dell’Unione europea (GU C 407, del 12.11.2018, pag. 8).
Comunicazione riguardante l’elenco di materiali originari del Sud Africa che non possono essere importati direttamente nell’UE in esenzione da dazi e contingenti, cui non si applica il cumulo di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del protocollo n. 1 dell’Accordo di partenariato economico UE-SADC (GU C 407, del 12.11.2018, pag. 5–7).
Ultimo aggiornamento: 09.09.2021