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Document 32023R2638

    Possibilità di pesca nel Mar Baltico (2024)

    Possibilità di pesca nel Mar Baltico (2024)

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (UE) 2023/2638 del Consiglio, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2024 e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

    QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

    • Il regolamento stabilisce il totale ammissibile di catture (TAC) per il 2024 applicabili ai pescherecci dell’Unione europea (Unione) che pescano determinati stock ittici nel Mar Baltico, al fine di migliorare la loro sostenibilità o aiutare gli stock a rischio a ricostituirsi;
    • il regolamento stabilisce restrizioni per la pesca ricreativa* di alcune specie.

    PUNTI CHIAVE

    Totale ammissibile di catture e loro ripartizione

    Quote in base alla specie

    I TAC per il 2024 sono riassunti come segue:

    • merluzzo bianco(Gadus morhua). A causa dei bassi livelli di biomassa, il regolamento mantiene il livello TAC per i due stock di merluzzo bianco, limitato alle catture accessorie* inevitabili, senza che la pesca diretta sia consentita tranne che per le indagini scientifiche. La pesca in alcune zone è vietata in determinati periodi per proteggere la riproduzione del merluzzo bianco.
    • Aringa (Clupea harengus). È consentita la pesca mirate dell’aringa del Baltico centrale e dell’aringa del Mare di Botnia, con TAC rispettivamente pari a 40 368 e 55 000 tonnellate. Per le aringhe del Baltico centrale viene introdotta una chiusura di trenta giorni per proteggerne la riproduzione. Il TAC per l’aringa del Baltico occidentale riguarda solo le catture accessorie, a eccezione della piccola pesca costiera. Il TAC per l’aringa nel Golfo di Riga è pari a 37 959 tonnellate.
    • Passera di mare(Pleuronectes platessa). Sebbene gli stock di passera di mare siano migliorati, il merluzzo bianco è una cattura accessoria inevitabile durante la pesca della passera di mare; pertanto, il livello TAC rimane lo stesso del 2023.
    • Spratto (Sprattus sprattus). Il livello del TAC è diminuito del 10 %.
    • Salmone atlantico (Salmo salar). Il livello del TAC è diminuito del 15 % e continua a essere limitato alle catture accessorie inevitabili, senza che la pesca diretta sia consentita se non per indagini scientifiche, con alcune deroghe stagionali e condizioni speciali nelle zone più settentrionali. Il livello del TAC per il salmone nel Golfo di Finlandia è aumentato del 7 % rispetto ai valori del 2023.
    • Trota di mare. Sono previste restrizioni alla pesca della trota di mare e del salmone in talune zone in cui lo sbarco di catture accessorie della trota di mare non deve superare il 3 % delle catture totali di salmone.

    Attività di pesca ricreativa

    • La pesca ricreativa del merluzzo bianco continua a essere vietata nella zona di distribuzione principale del merluzzo bianco orientale ed è ora pienamente vietata per il merluzzo bianco occidentale.
    • La pesca ricreativa del salmone selvatico continua a essere vietata. Ogni salmone selvatico catturato accidentalmente deve essere immediatamente rilasciato in mare. Come eccezione, è ammesso un salmone da allevamento per pescatore al giorno, dopodiché la pesca del salmone va fermata per il resto del giorno.

    Modifica al regolamento (UE) 2023/194

    Il regolamento modifica inoltre il regolamento (UE) 2023/194 (si veda la sintesi) in relazione a un accordo con il Regno Unito sulle possibilità di pesca per la busbana norvegese, l’eglefino e il capelin nel Mare del Nord.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

    Si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 2024.

    CONTESTO

    Per ulteriori informazioni, si veda:

    TERMINI CHIAVE

    Pesca ricreativa. Sfruttamento delle risorse biologiche marine per motivi non commerciali come il tempo libero, il turismo o lo sport.
    Rendimento massimo sostenibile. Il massimo rendimento (catture) che può essere prelevato da uno stock di una specie ittica nell’arco di un tempo indefinito senza metterne a rischio la sopravvivenza.
    Cattura accessoria. Specie ittiche e marine indesiderate catturate accidentalmente.

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Regolamento (UE) 2023/2638 del Consiglio, del 20 novembre 2023, che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2024 e modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque (GU L 2023/2638 del 22.11.2023).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

    Le successive modifiche al regolamento (UE) 2023/194 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

    Si veda la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 19.02.2024

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