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Document 32023R0988

Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (2023)

Regolamento sulla sicurezza generale dei prodotti (2023)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 e la direttiva (UE) 2020/1828, e che abroga la direttiva 2001/95/CE e la direttiva 87/357/CEE

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Il regolamento:

  • si applica ai prodotti nuovi, utilizzati, riparati o ricondizionati:
    • disponibili per la distribuzione, il consumo o l’utilizzo nell’Unione («immissione o messa a disposizione sul mercato»), gratuitamente o dietro corrispettivo, che non sono coperti da altre normative specifiche in materia di sicurezza dei prodotti dell’Unione;
    • soggetti agli specifici requisiti di sicurezza dell’Unione esistenti per quanto riguarda i rischi e gli aspetti che non sono già in esso contenuti;
  • si applica ai prodotti offerti ai consumatori nell’Unione attraverso tutti i canali di vendita;
  • non si applica a quanto segue:
    • medicinali per uso umano o veterinario;
    • prodotti alimentari e mangimi;
    • piante e animali vivi, organismi geneticamente modificati e microrganismi soggetti a uso confinato;
    • sottoprodotti di origine animale;
    • prodotti fitosanitari;
    • attrezzature di trasporto gestite da un fornitore di servizi;
    • aeromobili la cui progettazione, produzione, manutenzione e funzionamento comportano un basso rischio per la sicurezza;
    • oggetti d’antiquariato;
    • prodotti chiaramente indicati come da riparare o da rimettere a nuovo prima di essere utilizzati.

Il presente regolamento stabilisce gli obblighi a carico degli operatori economici* interessati e dei fornitori di mercati online. Inoltre, chiarisce le regole di vigilanza del mercato e i poteri delle autorità nazionali. È strettamente connesso ad altre normative dell’Unione pertinenti, come il regolamento sulla vigilanza del mercato e il regolamento sui servizi digitali.

Il presente regolamento sarà implementato da tutti gli attori interessati, tenendo conto del principio di precauzione.

Requisiti di sicurezza

Gli operatori economici immetteranno o metteranno a disposizione sul mercato soltanto prodotti sicuri (requisito di sicurezza generale).

  • La sicurezza dei prodotti deve essere valutata tenendo conto, in particolare, dei seguenti criteri:
    • le caratteristiche del prodotto, quali progettazione, caratteristiche tecniche, composizione, imballaggio e istruzioni;
    • l’effetto su altri prodotti;
    • la presentazione del prodotto, l’etichettatura, le avvertenze e le istruzioni e informazioni sulla sicurezza;
    • le categorie di consumatori che utilizzano il prodotto;
    • l’aspetto del prodotto, in particolare gli aspetti legati all’imitazione di prodotti alimentari o all’attrattività per i bambini;
    • le caratteristiche di cibersicurezza e tutte le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive del prodotto.
  • Il presente regolamento prevede inoltre casi in cui si presume che un prodotto sia sicuro. Tali casi includono prodotti conformi alle norme europee pertinenti citate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
  • Altri elementi che possono essere presi in considerazione per valutare la sicurezza di un prodotto sono le norme nazionali e internazionali, i sistemi di certificazione volontaria, i codici di buona condotta e le ragionevoli aspettative dei consumatori.

Informazioni sui prodotti non sicuri

  • Si presume che un prodotto considerato pericoloso in uno Stato membro dell’Unione sia pericoloso anche in tutti gli altri.
  • Quando viene richiamato un prodotto, le informazioni devono essere messe a disposizione del pubblico in una lingua chiara e dettagliata e i consumatori hanno diritto a un rimedio efficace, privo di costi e tempestivo.
  • In generale, le informazioni sui prodotti pericolosi devono essere messe a disposizione del pubblico tramite il portale Safety Gate.

Obbligo di avere un operatore economico responsabile nell’Unione

Per ciascun prodotto che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento, deve esistere un operatore economico responsabile nell’Unione (un fabbricante, un importatore, un rappresentante autorizzato o un prestatore di servizi di logistica dell’Unione) incaricato di svolgere compiti relativi alla sicurezza del prodotto.

Principali obblighi dei fabbricanti:

  • garantire che i prodotti siano sicuri sin dalla progettazione;
  • effettuare analisi interne dei rischi e redigere la documentazione tecnica pertinente;
  • agire immediatamente e informare i consumatori e le autorità nazionali tramite il portale Safety Business Gateway se ritengono che un prodotto sul mercato sia pericoloso;
  • condividere informazioni sugli incidenti;
  • fornire le informazioni essenziali sulla sicurezza e sulla tracciabilità dei prodotti o del loro imballaggio;
  • fornire i dati di contatto per ricevere i reclami, studiarli e tenere un registro interno di tali reclami.

I fabbricanti possono nominare un rappresentante autorizzato per adempiere ai propri obblighi.

Principali obblighi degli importatori:

  • garantire che i prodotti siano conformi al requisiti sulla sicurezza generale del regolamento, rifiutando l’immissione sul mercato di qualsiasi di questi che ritengano non soddisfi tali requisiti;
  • fornire i loro dati di contatto sui prodotti e verificare che siano accompagnati da istruzioni e informazioni di sicurezza chiare;
  • assumersi la responsabilità degli articoli di cui si stanno prendendo cura durante le fasi di trasporto e conservazione;
  • informare i fabbricanti e le autorità nazionali di vigilanza del mercato tramite il Safety Business Gateway se ritengono che sia presente un prodotto pericoloso nel mercato e garantire che il pubblico ne venga informato.

Principali obblighi dei distributori:

  • garantire che i produttori e, ove applicabile, gli importatori rispettino i requisiti del regolamento, rifiutando l’immissione sul mercato di qualsiasi prodotto che ritengano non soddisfi tali requisiti;
  • informare i fabbricanti, gli importatori e le autorità di vigilanza nazionali tramite il Safety Business Gateway se ritengono che sia presente un prodotto pericoloso nel mercato e garantire che venga intrapresa una misura adeguata.

Obblighi orizzontali degli operatori economici:

  • istituire processi interni di sicurezza dei prodotti per conformarsi al regolamento;
  • cooperare con le autorità di vigilanza del mercato per eliminare o attenuare i rischi derivanti da qualsiasi prodotto immesso sul mercato;
  • su richiesta delle autorità, fornire informazioni specifiche sul prodotto (rischi, reclami, misure correttive) per dieci anni e informazioni sulla tracciabilità della catena di fornitura per sei anni;
  • informare le autorità in merito agli incidenti causati da un prodotto;
  • fornire dati a un sistema di tracciabilità che la Commissione europea può istituire per conservare i dettagli dei prodotti che potrebbero presentare un grave rischio per la salute e la sicurezza pubblica;
  • informare direttamente tutti i consumatori interessati in merito ai richiami per la sicurezza dei prodotti e alle avvertenze sulla sicurezza, nel caso in cui un prodotto venga richiamato utilizzando un modello di avviso di richiamo obbligatorio;
  • offrire ai consumatori la scelta di almeno due dei seguenti rimedi quando un prodotto viene richiamato: riparazione o sostituzione del prodotto, oppure un rimborso adeguato;
  • seguire norme specifiche per la vendita a distanza fornendo, nell’ambito dell’offerta di prodotti precontrattuali, dettagli del produttore o del suo rappresentante, una descrizione chiara del prodotto e qualsiasi avvertenza o informazione sulla sicurezza, come avverrebbe in un negozio fisico.

Obblighi specifici dei fornitori di mercati online relativi alla sicurezza dei prodotti

I seguenti obblighi specifici per prodotto si basano sui requisiti orizzontali del regolamento sui servizi digitali:

  • attuare due punti di contatto unici per la comunicazione diretta in materia di sicurezza: uno per le autorità di sorveglianza del mercato, l’altro per il pubblico;
  • registrarsi nel portale Safety Gate;
  • predisporre processi interni di sicurezza dei prodotti;
  • garantire che, senza una garanzia minima di sicurezza dei prodotti e le informazioni sulla tracciabilità, che devono essere fornite dal relativo operatore, non possa essere pubblicato un elenco (conformità mediante obbligo di progettazione);
  • verificare in modo casuale se i prodotti offerti sono sicuri utilizzando banche dati pubbliche, compreso il portale Safety Gate;
  • reagire entro un termine breve agli ordini governativi e agli avvisi di terzi e garantire che gli elenchi ritirati non ricompaiano;
  • fornire informazioni adeguate e tempestive ai consumatori quando un prodotto viene richiamato contattando direttamente tutti coloro che hanno acquistato l’articolo sul proprio sito e pubblicando i relativi dettagli sulla loro pagina web;
  • informare, in caso di richiamo o incidente, l’operatore economico interessato e informare e cooperare con le autorità di vigilanza del mercato.

Vigilanza del mercato e attuazione

  • L’applicazione delle norme di sicurezza dei prodotti dell’Unione rientra nella competenza delle autorità nazionali di vigilanza del mercato.
  • La vigilanza del mercato ai sensi del presente regolamento e del regolamento (UE) 2019/1020 (regolamento sulla vigilanza del mercato) è allineata nella misura del possibile.
  • Le autorità, quando viene identificato un prodotto pericoloso, possono chiedere al produttore i dettagli di altri articoli che utilizzano la stessa procedura o componenti, oppure facenti parte dello stesso lotto.
  • Gli Stati membri determineranno le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento, le quali devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

La rete per la sicurezza dei consumatori delle autorità nazionali, coordinata dalla Commissione:

  • facilita lo scambio regolare di informazioni, competenze e migliori pratiche e agevola l’applicazione delle norme in materia di sicurezza dei prodotti;
  • organizza progetti comuni di sorveglianza e prova;
  • migliora la cooperazione dell’Unione in materia di reperimento, ritiro e richiamo dei prodotti pericolosi.

Le autorità di vigilanza del mercato:

  • possono cooperare con altri colleghi, operatori economici o organizzazioni di consumatori al fine di garantire la salute e la sicurezza pubblica in presenza di specifiche categorie di prodotti;
  • condurranno azioni di controllo coordinate e simultanee («indagini a tappeto») relative ai prodotti per garantire il rispetto del regolamento.

La Commissione:

  • sviluppa, modernizza e mantiene il sistema di allarme rapido dell’Unione utilizzato per lo scambio di informazioni sulle misure nazionali adottate contro i prodotti non alimentari pericolosi (Safety Gate);
  • mantiene un portale web (il Safety Business Gateway) che consente agli operatori economici e ai venditori attivi in mercati online di fornire alle autorità di vigilanza del mercato e al pubblico informazioni sui prodotti potenzialmente pericolosi;
  • gestisce il portale Safety Gate, che fornisce al pubblico informazioni a titolo gratuito sui rischi individuati;
  • può cooperare con paesi terzi e organizzazioni internazionali per migliorare la sicurezza generale dei prodotti, anche attraverso scambi di informazioni sui prodotti pericolosi;
  • elabora una serie di relazioni di valutazione sull’attuazione del regolamento;
  • ha il potere e l’obbligo di adottare determinati atti di esecuzione e delegati.

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 (si veda la sintesi) e la direttiva (UE) 2020/1828 (si veda la sintesi) e abroga le direttive 87/357/CEE (si veda la sintesi) e 2001/95/CE (si veda la sintesi).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Entrerà in vigore il 13 dicembre 2024.

CONTESTO

Il regolamento abroga la direttiva relativa alla sicurezza generale dei prodotti a partire dal 2001 e fornisce un nuovo quadro sulla sicurezza generale dei prodotti dell’Unione per tenere sotto controllo le sfide della digitalizzazione e la crescente quantità di beni e prodotti venduti online.

TERMINI CHIAVE

Operatore economico. Fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, prestatore di servizi di logistica o qualsiasi persona soggetta a obblighi legali relativi alla produzione o alla messa a disposizione di un prodotto.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (GU L 135 del 23.5.2023, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (GU L 409 del 4.12.2020, pag. 1).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2020/1828 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

Direttiva (UE) 2019/770 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 1).

Direttiva (UE) 2019/771 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE (GU L 136 del 22.5.2019, pag. 28).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, parte tre — Politiche e azioni interne dell’Unione — titolo XV — Protezione del consumatore — articolo 169 (ex articolo 153 TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 124).

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64).

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (GU L 192 dell’11.7.1987, pag. 49).

Ultimo aggiornamento: 08.12.2023

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