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Document 32023R0915

    Tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti

    Tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (UE) n. 2023/915 relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti

    QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

    Esso definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti, per proteggere la salute dei cittadini dell’Unione europea (Unione), compresi i gruppi di popolazione più vulnerabili, come i bambini, gli anziani e le donne incinte.

    PUNTI CHIAVE

    Ambito di applicazione

    Il regolamento riguarda:

    • micotossine (aflatossine, ocratossina A, patulina, deossinivalenolo, zearalenone, fumonisina, citrinina, sclerozi della segale cornuta e alcaloidi della segale cornuta);
    • metalli (piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico e arsenico);
    • tossine vegetali (acido erucico, alcaloidi tropanici, acido cianidrico, alcaloidi pirrolizidinici, alcaloidi oppiacei e delta-9-tetracannabinolo);
    • contaminanti da lavorazione (idrocarburi policiclici aromatici (IPA), benzo(a)pirene, somma di 4 IPA; 3-monocloropropano-1,2-diolo (3-MCPD) ed esteri glicidilici degli acidi grassi);
    • inquinanti organici persistenti alogenati, come diossine, policlorobifenili (PCB) diossina-simili, PCB non diossina-simili; le sostanze perfluoroalchiliche: acido perfluorottano sulfonato (PFOS), acido perfluorottanoico (PFOA), acido perfluorononanoico (PFNA) e acido perfluoroesano sulfonico (PFHxS);
    • altri contaminanti:
      • melammina;
      • nitrati;
      • perclorato.

    Tenori massimi

    La vendita degli alimenti che presentano tenori di contaminanti superiori a quelli specificati nell’allegato I al regolamento è vietata. Questi tenori si applicano alla parte commestibile degli alimenti e anche agli alimenti composti, trasformati, essiccati o diluiti, tenendo conto dei fattori di trasformazione appropriati.

    Il regolamento stabilisce inoltre i tenori massimi di contaminanti più bassi ragionevolmente ottenibili mediante buone pratiche agricole e di fabbricazione (cioè «tanto basse quanto ragionevolmente ottenibile»).

    Divieto di miscelazione

    Gli alimenti che rispettano i tenori massimi non possono essere miscelati con altri alimenti che superano detti tenori.

    Gli alimenti che devono essere selezionati o sottoposti ad altri trattamenti fisici per ridurre il livello dei contaminanti non possono essere miscelati con alimenti destinati al consumo umano diretto ovvero a un’utilizzazione come ingredienti di un prodotto alimentare.

    Etichettatura

    L’etichettatura relativa a ogni singolo imballaggio e nel documento originale di accompagnamento dei semi di arachidi, degli altri semi oleosi e dei relativi prodotti derivati e cereali deve indicare chiaramente il loro utilizzo previsto. Il codice di identificazione della spedizione/del lotto deve essere apposto in modo indelebile su ogni singolo imballaggio della spedizione e sul documento originale di accompagnamento. L’attività commerciale del destinatario della spedizione indicata nel documento d’accompagnamento deve essere compatibile con l’uso previsto.

    Qualora non vi siano informazioni chiare sul fatto che il loro uso previsto non preveda l’immissione sul mercato come alimento, i livelli massimi di cui all’allegato I si applicano a tutti i semi di arachidi (noccioline), ad altri semi oleosi e ai relativi prodotti derivati, nonché ai cereali immessi sul mercato.

    L’eccezione delle arachidi e degli altri semi oleosi destinati alla pressatura dall’applicazione dei tenori massimi stabiliti nell’allegato I si applica solo alle spedizioni che:

    • siano chiaramente etichettate, indicando la loro destinazione d’uso;
    • rechino la dicitura «Prodotto da sottoporre a pressatura per la produzione di olio vegetale raffinato» sull’etichetta di ogni singolo imballaggio e nel documento originale di accompagnamento;
    • avere come destinazione finale un impianto di frantumazione.

    Eccezioni

    In determinate circostanze, alcuni Stati membri dell’Unione possono superare i livelli di diossine e/o PCB DL (PCB diossina-simile) e/o PCB NDL (PCB non diossina-simile) di cui all’allegato I per taluni pesci e prodotti ittici originari della regione baltica e destinati al consumo nel loro territorio. I consumatori devono essere informati sui potenziali rischi per la loro salute.

    Altre eccezioni sono state concesse ad alcuni Stati membri per quanto riguarda i tenori massimi di IPA nella carne e nei prodotti a base di carne affumicati tradizionalmente e nel pesce e nei prodotti della pesca affumicati tradizionalmente.

    Monitoraggio e relazioni

    Gli Stati membri e le parti interessate devono:

    • informare la Commissione europea, entro il 1  luglio 2023, in merito ai risultati delle indagini svolte e ai loro progressi nell’applicazione di misure di prevenzione volte a evitare la contaminazione da sclerozi della segale cornuta e da alcaloidi della segale cornuta nella segale e nei prodotti della macinazione della segale e la contaminazione da alcaloidi della segale cornuta nei prodotti della macinazione dell’orzo, del frumento, del farro e dell’avena;
    • riferire ogni anno all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), istituita a norma del regolamento (CE) n. 178/2002 (si veda la sintesi), i dati sull’occorrenza di sclerozi della segale cornuta e di alcaloidi della segale cornuta nella segale e nei prodotti della macinazione della segale e di alcaloidi della segale cornuta nei prodotti della macinazione di orzo, frumento, farro e avena

    Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su richiesta, le indagini condotte e le relative fonti identificate, seguendo le raccomandazioni della Commissione per il controllo della presenza di contaminanti negli alimenti e dei loro progressi nell’applicazione delle misure di prevenzione per evitare la contaminazione.

    Gli Stati membri devono comunicare all’EFSA i dati sull’occorrenza raccolti su tutti i contaminanti diversi dagli sclerozi e dagli alcaloidi della segale cornuta (si veda sopra). Gli operatori del settore alimentare e le altre parti interessate possono trasmettere tali dati sull’occorrenza all’EFSA. Tutti i dati sull’occorrenza devono essere forniti in linea con gli obblighi di segnalazione dell’EFSA.

    Abrogazione

    Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 a partire dal 24 maggio 2023.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

    È in vigore dal 25 maggio 2023.

    CONTESTO

    Per ulteriori informazioni, si veda:

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103).

    Le successive modifiche al regolamento (UE) 2023/915 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    DOCUMENTI CORRELATI

    Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1).

    Si veda la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 01.12.2023

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