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Document 32022O0912
Sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET)
TARGET è costituito da più sistemi di pagamento che compongono i sistemi componenti TARGET. Ogni banca centrale dell’Eurosistema* gestisce il proprio sistema componenti TARGET ai sensi del rispettivo diritto nazionale conformemente alla direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (si veda la sintesi).
TARGET prevede una varietà di servizi centrali di gestione della liquidità, tra cui il regolamento delle operazioni di banca centrale* tramite conti in contanti principali*, regolamento dei pagamenti istantanei tramite conti in contanti dedicati e pagamenti interbancari e della clientela in tempo reale tramite sottoconti.
TARGET fornisce inoltre il regolamento delle operazioni con sistemi ancillari*.
Le operazioni in euro all’interno del sistema europeo di banche centrali sono elaborate attraverso TARGET, a eccezione delle operazioni che le banche centrali concordano bilateralmente di elaborare attraverso conti di corrispondenza.
Su richiesta, gli enti creditizi con sede nell’Unione o nello Spazio economico europeo (SEE) o che agiscono attraverso una succursale stabilita nell’Unione o nel SEE, e le banche centrali nazionali degli Stati membri e della Banca centrale europea (BCE) idonei a diventare partecipanti a un sistema componente TARGET. Altre entità possono inoltre essere ammesse dalla banca centrale dell’Eurosistema che gestisce il relativo sistema componente TARGET. I soggetti idonei e la procedura di domanda sono stabiliti nell’allegato I, parte I, articoli 4 e 5 dell’indirizzo.
Per il buon funzionamento di TARGET, ciascuna banca centrale nazionale della zona euro deve adempiere a determinati obblighi. Ad esempio, deve rispettare le istruzioni della BCE sulla politica di sicurezza, i requisiti e i controlli, compresa la ciberresilienza e la sicurezza delle informazioni, e attuare le condizioni armonizzate per la partecipazione a TARGET, come stabilito nell’allegato I dell’indirizzo, che disciplinano i criteri di ammissibilità e l’apertura e il funzionamento dei conti TARGET.
La BCE apre un conto sui suoi libri contabili per ciascuna banca centrale nazionale della zona euro per registrare i trasferimenti di contante giornalieri tra le banche in cui è coinvolta. Il sistema componente TARGET della BCE si chiama TARGET-ECB. I termini e le condizioni per la partecipazione a TARGET-ECB sono definiti nella decisione (UE) 2022/911.
La gestione di TARGET si basa sui tre livelli di governance seguenti, come stabilito in modo dettagliato nell’allegato II dell’indirizzo.
La partecipazione a TARGET può essere immediatamente risolta o sospesa dalla banca centrale dell’Eurosistema pertinente se il partecipante diventa oggetto di una procedura di insolvenza o non soddisfa più i criteri di accesso alla partecipazione. In tali situazioni, la banca centrale dell’Eurosistema in questione dovrà immediatamente informare tutte le altre banche centrali dell’Eurosistema.
L’indirizzo stabilisce le procedure per affrontare i malfunzionamenti tecnici, compresi i piani di emergenza per garantire la continuità operativa, un meccanismo di indennizzo per i partecipanti e il trattamento delle perdite.
Qualsiasi controversia tra le banche centrali dell’Eurosistema in merito all’indirizzo deve essere risolta secondo il « protocollo di intesa relativo alla procedura per la composizione delle controversie interne al sistema europeo di banche centrali» per la risoluzione delle controversie e fare riferimento alle norme e alle procedure stabilite nell’indirizzo. Nelle controversie relative agli ordini di trasferimento di contanti tra i sistemi componenti di TARGET trova applicazione, in via sussidiaria, la legge dello Stato membro in cui si trova la sede della Banca centrale dell’Eurosistema del beneficiario.
L’accesso ai dati sulle singole operazioni estratti da TARGET è consentito in determinate circostanze. La decisione (UE) 2023/549 consente alle banche centrali di accedere e utilizzare per le analisi quantitative e le simulazioni numeriche, nella misura necessaria, i dati sulle singole operazioni ricavati da TARGET da tutti i partecipanti di tutti i sistemi di componenti di TARGET ai seguenti scopi:
nel garantire il funzionamento e la sorveglianza efficienti di TARGET, l’accesso ai dati e il loro utilizzo è limitato a cinque membri del personale che si occupano del funzionamento di TARGET e a cinque membri del personale che si occupano della sorveglianza di TARGET, ciascun gruppo con accesso separato ai dati;
per le analisi quantitative e le simulazioni numeriche, l’accesso ai dati e il loro utilizzo è limitato a un gruppo composto al massimo da 15 membri del personale che svolgono ricerca, coordinato dai capi della ricerca del Sistema europeo di banche centrali.
Il Comitato per le infrastrutture di mercato definirà norme specifiche al fine di garantire la riservatezza dei dati sulle singole operazioni.
L’ambiente analitico di TARGET è creato per l’esecuzione di analisi quantitative e simulazioni numeriche. Comprende l’ambiente analitico, che deve essere sviluppato e mantenuto dalla BCE, e lo strumento di simulazione, che deve essere sviluppato e mantenuto da Suomen Pankki, la banca centrale della Finlandia.
L’indirizzo è in vigore dal 20 marzo 2023, quando TARGET2 è stato sostituito da TARGET. Pertanto, a partire dalla stessa data:
Indirizzo (UE) 2022/912 della Banca centrale europea, del 24 febbraio 2022, relativo a un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET) di nuova generazione e che abroga l’indirizzo 2013/47/UE (BCE/2012/27) (BCE/2022/8) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 84).
Le successive modifiche all’indirizzo (UE) 2022/912 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Decisione (UE) 2023/549 della Banca centrale europea, del 6 marzo 2023, relativa all’accesso a taluni dati di TARGET e all’utilizzo dei medesimi e che abroga la decisione BCE/2010/9 (BCE/2023/3) (GU L 73 del 10.3.2023, pag. 19).
Decisione (UE) 2022/911 della Banca centrale europea, del 19 aprile 2022, relativa ai termini e alle condizioni di TARGET-ECB e che abroga la decisione 2007/601/CE (BCE/2007/7) (BCE/2022/22) (GU L 163 del 17.6.2022, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 795/2014 della Banca centrale europea, del 3 luglio 2014, sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2014/28) (GU L 217 del 23.7.2014, pag. 16).
Si veda la versione consolidata.
Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell’11.6.1998, pag. 45).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 13.04.2023