Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R2016

    Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica — apparecchi di refrigerazione

    Progettazione ecocompatibile ed etichettatura energetica — apparecchi di refrigerazione

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (UE) 2019/2019 che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione

    Regolamento delegato (UE) 2019/2016 che integra il regolamento (UE) n. 2017/1369 per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione

    QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

    Il regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile* per l’immissione sul mercato o la messa in servizio di apparecchi di refrigerazione* alimentati da rete elettrica*, con una capacità compresa tra 10 e 1 500 litri.

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2016 stabilisce norme sull’etichettatura e la fornitura di ulteriori informazioni sul prodotto di questi apparecchi di refrigerazione.

    PUNTI CHIAVE

    Il Regolamento della Commissione (EU) 2019/2019:

    • stabilisce nell’allegato II le date di entrata in vigore delle specifiche per la progettazione ecocompatibile — 1o marzo 2021 in primo luogo e misure più rigorose a decorrere dal 1o marzo 2024. Esse comprendono:
      • efficienza energetica
      • aspetti funzionali
      • efficienza delle risorse
      • informazioni per gli installatori e gli utilizzatori finali;
    • definisce la procedura di valutazione della conformità e nell’allegato III i metodi di misurazione e di calcolo che devono essere seguiti.

    Le autorità nazionali devono applicare le procedure di verifica stabilite dall’allegato IV quando effettuano le verifiche di sorveglianza del mercato.

    Il fabbricante, l’importatore o il mandatario non immette sul mercato prodotti in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova e alterare automaticamente le loro prestazioni.

    L’allegato V illustra i parametri di riferimento indicativi per i prodotti e le migliori tecnologie disponibili sul mercato degli apparecchi di refrigerazione in termini di indice di efficienza energetica e di emissioni di rumore.

    Il regolamento abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 a partire dal 1o marzo 2021.

    Il regolamento delegato (UE) 2019/2016 stabilisce gli obblighi su:

    • i fornitori si assicurano che:
      • ogni apparecchio di refrigerazione sia corredato di un’etichetta stampata nel formato di cui all’allegato III;
      • i parametri contenuti nella scheda informativa del prodotto, di cui all’allegato V, e il contenuto della documentazione tecnica (allegato VI) siano inseriti nella banca dati dei prodotti;
      • i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza energetica disponi bili, conformemente agli allegati VII e VIII
      • il materiale tecnico-promozionale, compreso il materiale su internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica disponibili, conformemente all’allegato VII
      • siano messe a disposizione dei distributori per ciascun modello di apparecchio di refrigerazione un’etichetta elettronica conforme a quanto disposto nell’allegato III e una scheda informativa del prodotto in formato elettronico conforme a quanto disposto nell’allegato V;
    • I distributori si assicurano che:
      • nei punti vendita, fiere incluse, ogni apparecchio di refrigerazione riporti l’etichetta messa a disposizione dai chiaramente visibile, in linea con quanto disposto nell’allegato III
      • nelle vendite a distanza, l’etichetta e la scheda informativa del prodotto siano fornite conformemente agli allegati VII e VIII;
      • i messaggi pubblicitari visivi riguardanti un determinato modello di apparecchio di refrigerazione, anche su Internet, includano la classe di efficienza energetica e la gamma delle classi di efficienza conformemente all’allegato VII;
      • il materiale tecnico-promozionale, compreso il materiale su Internet, includa la classe di efficienza energetica del modello e la gamma delle classi di efficienza energetica disponibili, conformemente all’allegato VII
    • le piattaforme di hosting su Internet si assicurano che
      • l’etichetta elettronica e la scheda informativa del prodotto in formato elettronico fornite dal distributore siano esposte con chiarezza, in conformità all’allegato VIII, su tutte le apparecchiature di refrigerazione vendute direttamente attraverso il sito.

    Le autorità nazionali applicano la procedura di verifica stabilita dall’allegato IX per l’esecuzione quando effettuano le verifiche di sorveglianza del mercato.

    La classe di efficienza energetica è determinata in base all’indice definito nell’allegato II.

    La Commissione europea riesaminerà il regolamento alla luce del progresso tecnologico a sei anni dalla sua entrata in vigore. Il riesame valuta, tra l’altro, la possibilità di affrontare aspetti dell’economia circolare e se introdurre icone per gli scomparti che possono contribuire a ridurre lo spreco alimentare e per il consumo annuo di energia.;

    Il regolamento abroga il regolamento (UE) n. 1060/2020 a partire dal 1o marzo 2021.

    Nessuno dei regolamenti si applica a:

    • armadi refrigerati professionali e agli abbattitori, ad eccezione dei congelatori a pozzetto professionali;
    • apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta;
    • apparecchi di refrigerazione mobili;
    • apparecchi la cui funzione primaria non è la conservazione di alimenti tramite refrigerazione.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

    Entrambi i regolamenti si applicano dal 1o marzo 2021.

    CONTESTO

    La direttiva 2009/125/CE stabilisce un quadro per definire i requisiti di progettazione ecocompatibile per i prodotti connessi all’energia. Essa incarica la Commissione di impostarli per i prodotti che sono ampiamente venduti e commercializzati nell’UE e che hanno un impatto ambientale significativo. Il regolamento (UE) 2017/1369 stabilisce un quadro per definire i requisiti di etichettatura energetica per i prodotti connessi all’energia per consentire ai consumatori di scegliere prodotti più efficienti e ridurre il loro consumo di energia.

    Per ulteriori informazioni, si consulti:

    TERMINI CHIAVE

    Progettazione ecocompatibile: politica per migliorare, attraverso una migliore progettazione, le prestazioni ambientali dei prodotti durante tutto il loro ciclo di vita, in particolare l’efficienza energetica.
    Apparecchio di refrigerazione: armadio isolato con uno o più scomparti la cui temperatura specifica è regolata, raffreddato per convezione naturale o forzata.
    Rete elettrica: la fornitura di elettricità dalla rete da 230 volt.

    DOCUMENTI PRINCIPALI

    Regolamento (UE) 2019/2019 della Commissione, del 1o ottobre 2019, che stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione a norma della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione (OJ L 315 del 5.12.2019, pag. 187).

    Regolamento delegato (UE) 2019/2016 della Commissione, dell’11 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli apparecchi di refrigerazione e abroga il regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione (GU L 315 del 5.12.2019, pag. 102).

    DOCUMENTI CORRELATI

    Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l’etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

    Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (GU L 285 del 31.10.2009, pag. 10).

    Le successive modifiche alla direttiva 2009/125/CE sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Ultimo aggiornamento: 31.10.2019

    In alto