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Document 32019R0833

Trasposizione delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale nel diritto dell’Unione europea

Trasposizione delle misure di conservazione e di esecuzione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale nel diritto dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/833 che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a:

  • pescherecci dell’Unione utilizzati o destinati a essere utilizzati per le attività di pesca praticate a fini commerciali nella zona di regolamentazione della NAFO*;
  • attività praticate da navi di paesi terzi ai sensi della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale nelle acque o nel territorio dell’Unione.

Monitoraggio

  • Come previsto dal sistema di controllo dei pescherecci, ogni peschereccio che opera nella zona di regolamentazione deve essere dotato di un dispositivo di monitoraggio satellitare in grado di trasmettere la posizione in modo automatico e continuo, almeno una volta all’ora, al proprio centro di controllo della pesca ubicato sulla terraferma.
  • Ogni peschereccio deve disporre di un giornale di pesca, un registro di produzione e un piano di stivaggio per annotare le attività di pesca nella zona di regolamentazione.

Conservazione e gestione

  • Gli Stati membri dell’Unione devono comunicare alla Commissione europea tutte le navi da ricerca battenti la rispettiva bandiera autorizzate a effettuare attività di ricerca nella zona di regolamentazione almeno dieci giorni prima dell’inizio di un periodo di ricerca ittica.
  • Gli Stati membri devono informare immediatamente la Commissione della cessazione delle attività di ricerca da parte di navi che svolgono temporaneamente attività di ricerca.
  • Sono vietati l’asportazione di pinne di squalo a bordo delle navi e la detenzione a bordo, il trasbordo* o lo sbarco di pinne di squalo completamente staccate dalla carcassa.
  • I pescherecci operanti nella zona di regolamentazione devono disporre a bordo di apparecchiature per il recupero degli attrezzi perduti, compiere ogni ragionevole sforzo per recuperare il prima possibile gli attrezzi perduti e non abbandonare deliberatamente attrezzi, salvo che per ragioni di sicurezza.

Protezione degli ecosistemi marini vulnerabili

  • Le attività esplorative di pesca di fondo sono consentite solo se rispettano le misure di conservazione e gestione adottate dalla commissione NAFO per prevenire significativi effetti negativi delle attività di pesca esplorative sugli ecosistemi marini vulnerabili.
  • Deve essere presente a bordo un osservatore scientifico per tutta la durata delle attività di pesca di fondo esplorative.

Programma di osservazione

  • Ciascun peschereccio deve avere sempre a bordo almeno un osservatore durante le attività di pesca nella zona di regolamentazione.
  • Un peschereccio non può cominciare le attività di pesca finché l’osservatore non sale a bordo del peschereccio.
  • Gli osservatori sono indipendenti e imparziali, e dispongono della formazione, delle conoscenze, delle competenze e delle capacità necessarie per assolvere la totalità dei compiti, delle funzioni e degli obblighi specificati.

Programma di ispezioni e di sorveglianza comuni

  • L’Agenzia europea di controllo della pesca coordina le attività di ispezione e sorveglianza per conto dell’Unione.
  • Essa può redigere programmi operativi di ispezione e sorveglianza comuni d’intesa con gli Stati membri interessati.
  • Le attività di ispezione e sorveglianza sono svolte da ispettori designati dall’Unione e notificati all’agenzia tramite i programmi comuni.

Misure di conservazione ed esecuzione

  • L’articolo 50 del regolamento (UE) 2019/833 impone alla Commissione di adottare atti delegati per integrare il regolamento con alcune CEM che sono già state adottate dalla NAFO e rivolte alle parti contraenti e che comprendono gli obblighi sugli operatori della pesca.
  • Il regolamento delegato (UE) 2020/124, che è in vigore dal 9 febbraio 2020, e le sue versioni modificate stabiliscono tali misure applicabili nella zona di regolamentazione della NAFO e contemplano norme dettagliate riguardanti, ad esempio:
    • l’elenco delle specie indicatrici di ecosistemi marini vulnerabili;
    • i formati di notifica e autorizzazione delle navi;
    • l’elenco delle specie;
    • il formato del rapporto sulle catture;
    • il formato del rapporto di cancellazione delle catture;
    • il modello standardizzato del rapporto dell’osservatore;
    • il rapporto dell’osservatore;
    • il rapporto dell’ispezione.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 17 giugno 2019.

L’articolo 53, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627, è in vigore dal 21 giugno 2019.

CONTESTO

TERMINI CHIAVE

Zona di regolamentazione della NAFO. Zona alla quale si applica la convenzione, ma che è situata al di fuori della giurisdizione nazionale.
Trasbordo. Il trasferimento, effettuato da un peschereccio a un altro, di risorse o prodotti della pesca;

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale, che modifica il regolamento (UE) 2016/1627 e abroga i regolamenti (CE) n. 2115/2005 e (CE) n. 1386/2007 del Consiglio (GU L 141 del 28.5.2019, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2019/833 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2022/2037 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 recante modifica del regolamento (UE) 2019/833, che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 275 del 25.10.2022, pag. 11).

Regolamento delegato (UE) 2020/124 della Commissione del 15 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2019/833 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le misure di conservazione e di esecuzione da applicare nella zona di regolamentazione dell’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 34I del 6.2.2020, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 2010/717/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2010, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 321 del 7.12.2010, pag. 1).

Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 2).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 03.10.2022

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