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Document 32018R0974

    Statistiche dell’UE sui trasporti di merci per vie navigabili interne

    Statistiche dell’UE sui trasporti di merci per vie navigabili interne

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (UE) n. 2018/974 relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne

    QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

    • Istituisce norme per la produzione di statistiche comparabili a livello dell’UE sul trasporto di merci per vie navigabili interne.
    • Intende fornire un’immagine del volume e delle prestazioni del trasporto di merci nella rete di vie navigabili interne dell’UE.
    • Esso codifica e abroga il regolamento (CE) n. 1365/2006 che era stato modificato in maniera sostanziale diverse volte.

    PUNTI CHIAVE

    Ambito di applicazione

    Ciascun paese dell’UE deve elaborare e trasmettere i dati relativi ai trasporti per vie navigabili interne alla Commissione europea (Eurostat).

    Il regolamento non si applica ai trasporti di merci effettuati da natanti di meno di 50 tonnellate di portata lorda o ai natanti:

    • utilizzati prevalentemente per il trasporto di passeggeri;
    • utilizzati come traghetti;
    • utilizzati esclusivamente per scopi non commerciali dalle autorità portuali o dai poteri pubblici;
    • utilizzati esclusivamente per il rifornimento di combustibile o per il deposito;
    • non adibiti al trasporto di merci, quali i battelli da pesca, le draghe, i laboratori galleggianti, le case battello e le imbarcazioni da diporto.

    I paesi dell’UE in cui il volume totale delle merci trasportate annualmente su vie navigabili interne, in qualità di trasporti nazionali, internazionali o in transito, è superiore a un milione di tonnellate devono trasmettere i dati precisati nelle tabelle degli Allegati I e IV del regolamento.

    I paesi dell’UE che non hanno trasporti internazionali su vie navigabili interne o trasporti su vie navigabili interne in transito, ma nei quali il volume totale delle merci trasportate annualmente per vie d’acqua interne in qualità di trasporti nazionali è superiore a un milione di tonnellate, devono trasmettere esclusivamente i dati di cui all’Allegato V del regolamento.

    Gli effetti del presente regolamento sono limitati ai paesi dell’UE in cui esiste questo modo di trasporto.

    Studi pilota

    • Entro l’8 dicembre 2018, la Commissione europea, in cooperazione con i paesi dell’UE, deve sviluppare la metodologia adeguata per elaborare statistiche relative al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne, ivi incluso mediante servizi di trasporto transfrontalieri.
    • Nel 2019, la Commissione avvierà studi pilota volontari che devono essere effettuati dai paesi dell’UE i quali forniscono dati che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sulla disponibilità di dati statistici relativi al trasporto di passeggeri per vie navigabili interne. Tali studi sono intesi a valutare la fattibilità di dette nuove raccolte di dati, i costi delle relative raccolte di dati e la conseguente qualità delle statistiche.
    • Entro l’8 dicembre 2020, la Commissione dovrà presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati di tali studi pilota.

    Raccolta dei dati e trasmissione

    • I dati vengono segnalati sulla base del principio di territorialità, secondo il quale ciascun paese riferisce il carico, lo scarico e il trasferimento di merci che avvengono nel proprio territorio nazionale.
    • Le tabelle negli Allegati da I a V del regolamento stabiliscono le norme e i formati per la raccolta dei dati.
    • I paesi dell’UE devono trasmettere i dati da loro raccolti a Eurostat entro cinque mesi dalla fine del relativo periodo di osservazione.
    • La Commissione deve adottare atti di esecuzione che stabiliscono le disposizioni per la trasmissione dei dati a Eurostat.

    Diffusione dei dati

    Eurostat diffonde i dati con una cadenza simile a quella stabilita per la trasmissione dei dati (su base trimestrale o annuale).

    Qualità dei dati

    • La Commissione deve adottare atti di esecuzione che stabiliscono le prescrizioni e i criteri metodologici intesi a garantire la qualità dei dati ottenuti.
    • I paesi dell’UE devono garantire la qualità dei dati trasmessi e fornire alla Commissione (Eurostat) una relazione contenente le informazioni e i dati da questa richiesti al fine di verificare la qualità dei dati forniti.

    Relazioni sull’applicazione

    La Commissione (Eurostat), per la prima volta entro il 31 dicembre 2020 e successivamente ogni cinque anni, deve trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione e sui futuri sviluppi del presente regolamento.

    Procedura di comitato

    La Commissione riceve consulenza ed è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 (Come funziona il sistema statistico europeo).

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

    È in vigore dal 5 agosto 2018. Il regolamento (UE) n. 2018/974 codifica e sostituisce il regolamento (CE) n. 1365/2006 e le sue modifiche successive.

    CONTESTO

    Per maggiori informazioni, consultare:

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Regolamento (UE) n. 2018/974 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne (codificazione) (GU L 179 del 16.7.2018, pagg. 14-29)

    DOCUMENTI CORRELATI

    Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pagg. 164-173)

    Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 223/2009 sono state integrate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Regolamento (CE) n. 1365/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativo alle statistiche sui trasporti di merci per vie navigabili interne e recante abrogazione della direttiva 80/1119/CEE del Consiglio (GU L 264 del 25.9.2006, pagg. 1-11)

    Consultare la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 19.09.2018

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