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Document 32017R1128

    Fruizione di servizi di contenuti online senza frontiere

    Fruizione di servizi di contenuti online senza frontiere

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (UE) 2017/1128 - relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno

    QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

    Esso punta a garantire che gli abbonati a un servizio di contenuti online nel loro Stato membro di residenza, quali film, eventi sportivi, libri elettronici, videogiochi e musica, possano accedervi quando sono temporaneamente presenti in un altro Stato membro.

    PUNTI CHIAVE

    I fornitori di servizi di contenuti online devono consentire agli abbonati il pieno accesso ai servizi sottoscritti di contenuti online quando sono temporaneamente presenti in uno Stato membro diverso dal loro Stato membro di residenza secondo le stesse modalità del servizio offerto nel loro Stato membro di residenza. Tale servizio può interessare video su richiesta (come Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Mubi o Chili TV), TV online (come Viaplay di Viasat, Now TV di Sky o Voyo), musica in streaming (come Spotify, Deezer o Google Music) o piattaforme di gioco online (come Steam o Origin).Negli altri Stati membri devono essere disponibili:

    • gli stessi contenuti,
    • gli accessi sullo stesso tipo e numero di dispositivi,
    • gli accessi per lo stesso numero di utenti,
    • contenuti con le stesse funzionalità, e
    • senza oneri aggiuntivi.

    Non sussiste l’obbligo di fornire una qualità simile salvo quanto pattuito con l’abbonato, ma la qualità non deve venire deliberatamente ridotta, e l’abbonato deve essere informato sulla qualità del servizio erogato prima della fornitura del servizio.

    La prestazione di un servizio in un altro Stato membro verrà considerano come avvenuta esclusivamente nello Stato membro di residenza dell’abbonato.

    Alla conclusione e al rinnovo di un contratto, il fornitore deve verificare in modo ragionevole ed efficace lo Stato membro di residenza dell’abbonato utilizzando non più di due delle seguenti fonti di informazioni:

    • una carta d’identità o qualsiasi altro documento d’identità in corso di validità che attesti lo Stato membro di residenza dell’abbonato;
    • informazioni relative alle modalità di pagamento dell’abbonato;
    • il luogo di installazione del dispositivo utilizzato per la fornitura del servizio;
    • il pagamento da parte dell’abbonato di un canone, ad esempio per il servizio pubblico di diffusione radiotelevisiva;
    • un contratto per la fornitura di accesso a Internet o di un servizio telefonico o contratto analogo che leghi l’abbonato allo Stato membro in questione;
    • la registrazione nelle liste elettorali locali, se tale informazione è disponibile al pubblico;
    • il pagamento di imposte locali, se tale informazione è disponibile al pubblico;
    • una fattura di servizio pubblico che leghi l’abbonato allo Stato membro;
    • l’indirizzo di fatturazione o l’indirizzo postale dell’abbonato;
    • una dichiarazione dell’abbonato che attesti l’indirizzo dell’abbonato nello Stato membro;
    • un controllo dell’indirizzo di protocollo Internet (IP) per identificare lo Stato membro in cui l’abbonato ha accesso al servizio di contenuti online.

    Se l’abbonato non fornisce tali informazioni e di conseguenza il fornitore non è in grado di verificare lo Stato membro di residenza dell’abbonato, il fornitore non ha l’obbligo di rendere disponibile il servizio in un altro Stato membro. Il trattamento dei dati personali dovrà essere proporzionato al raggiungimento dello scopo e conforme alle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE.

    I titolari dei diritti possono autorizzare l’utilizzo dei loro contenuti senza la verifica dello Stato membro di residenza e possono revocare tale autorizzazione dandone ragionevole preavviso al fornitore. Il contratto tra il titolare dei diritti e il fornitore non limita tale diritto di revoca dell’autorizzazione. Qualsiasi disposizione contrattuale tra l’abbonato, il fornitore o il titolare dei diritti che sia in contrasto con il presente regolamento non sarà applicabile.

    Laddove venga fornito un servizio gratuito, il fornitore può consentire l’accesso a e l’utilizzo del servizio agli abbonati temporaneamente presenti in uno Stato membro se il loro Stato membro di residenza è stato verificato in conformità con il regolamento.

    La Commissione europea presenta una relazione, corredata di una proposta legislativa, sull’applicazione del regolamento entro il 2 aprile 2021 tenendo in considerazione gli sviluppi legali, tecnologici ed economici. La relazione incude la valutazione dell’applicazione delle verifiche e della necessità di una revisione, prestando un’attenzione particolare all’impatto sulle PMI e sulla protezione dei dati personali.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

    Il regolamento si applica a partire dal 1 aprile 2018.

    CONTESTO

    La possibilità di avere accesso a servizi di contenuti online quando ci si trova in viaggio appare subito dopo che i consumatori dell’UE hanno iniziato a beneficiare delle nuove disposizioni sul roaming della telefonia mobile come parte della strategia digitale per il mercato unico in Europa. A partire dal 15 giugno 2017, i cittadini che viaggiano pagano periodicamente tariffe nazionali per l’accesso a internet da rete mobile, soggetto a un utilizzo corretto, indipendentemente dal fatto che stiano viaggiando nell’UE o meno.

    Per ulteriori informazioni, consultare:

    ATTO PRINCIPALE

    Regolamento (UE) n. 2017/1128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo alla portabilità transfrontaliera di servizi di contenuti online nel mercato interno (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 1)

    Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2017/1128 sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    DOCUMENTI CORRELATI

    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — «Strategia per il mercato unico digitale in Europa», COM(2015) 192 final del 6.5.2015.

    Ultimo aggiornamento: 07.02.2018

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