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Document 32016L1629

Vie navigabili interne — Navi

Vie navigabili interne — Navi

 

SINTESI DI:

Regolamento delegato (UE) 2020/474 relativo alla banca dati europea degli scafi

Direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna

Regolamento (UE) 2016/1628 relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali

Direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a pressione trasportabili

Direttiva 2009/100/CE sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna

Direttiva 2008/68/CE sul trasporto interno di merci pericolose

QUAL È LO SCOPO DI QUESTI ATTI LEGISLATIVI?

  • Essi istituiscono un sistema di prescrizioni tecniche per le navi della navigazione interna e fissano un sistema di ispezione. Puntano a uniformare i requisiti per i certificati di navigazione sulle vie navigabili interne in tutto il territorio dell’Unione europea (Unione), semplificando le regole e contribuendo a una maggiore sicurezza.
  • Introducono regole specifiche per:
    • il trasporto di attrezzature a pressione e merci pericolose;
    • i limiti di emissione di inquinanti per i motori;
    • gli accordi reciproci per il riconoscimento delle licenze;
    • la banca dati europea degli scafi (EHDB).

PUNTI CHIAVE

La direttiva 2016/1629 stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna. Essa stabilisce i requisiti tecnici per la navigazione sicura nelle vie navigabili interne elencate nell’allegato, classificate nelle zone 1, 2, 3 o 4, oltre alla zona R (disposizioni speciali per la convenzione riveduta per la navigazione sul Reno). Non si applica alle navi traghetto, alle navi da guerra e alla maggior parte delle navi adibite alla navigazione marittima, compresi i rimorchiatori e gli spintori che solo occasionalmente navigano sulle vie navigabili interne.

Certificati per la navigazione interna

I paesi dell’Unione provvedono affinché le unità navali che navigano sulle vie navigabili interne dell’Unione siano costruite e mantenute conformemente alla direttiva. Il certificato per la navigazione interna è rilasciato in seguito a un’ispezione tecnica effettuata prima dell’entrata in servizio dell’unità navale.

  • Le autorità possono rilasciare un certificato provvisorio nel caso in cui un certificato esistente sia stato smarrito o danneggiato o ai sensi di talune esenzioni elencate negli allegati.
  • Il periodo di validità del certificato dell’Unione per la navigazione interna rilasciato alle unità navali di nuova fabbricazione non deve superare i 5 anni (per le navi passeggeri e le unità veloci) o 10 anni (per tutti gli altri tipi di unità navali).
  • In casi eccezionali, la validità può essere prorogata senza ispezione tecnica per un periodo massimo di 6 mesi.
  • In caso di modifiche o riparazioni di rilievo riguardanti l’integrità strutturale, la navigabilità, la manovrabilità o le caratteristiche specifiche, l’unità navale è nuovamente sottoposta, prima di un nuovo viaggio, all’ispezione tecnica.
  • Se un certificato non viene rinnovato, l’autorità nazionale deve indicare le motivazioni e informare il proprietario dell’unità navale riguardo alle modalità e ai termini di ricorso applicabili.
  • Gli Stati membri possono riconoscere i certificati per la navigazione di paesi terzi in attesa che entrino in vigore accordi specifici.

Identificazione

I paesi dell’Unione garantiscono che le autorità designate assegnino a ogni unità navale un numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) che rimane immutato per tutta la vita dell’unità navale.

Banca dati europea sugli scafi

  • Il regolamento delegato (UE) 2020/474 stabilisce le regole per la raccolta, il trattamento e l’accessibilità dei dati nell’EHDB. La Commissione europea è responsabile del mantenimento dell’EHDB delle misure di supporto per garantire la sicurezza e la facilità di navigazione e di garantire l’applicazione direttiva (UE) 2016/1629. I paesi dell’Unione garantiscono che le loro autorità aggiornino la banca dati ai fini dell’applicazione della direttiva, della gestione del traffico e delle infrastrutture sulle vie navigabili, del mantenimento della sicurezza e della raccolta dei dati statistici, tramite:
    • inserimento dei dati che identificano e descrivono l’unità navale;
    • inserimento dei certificati rilasciati, rinnovati, sostituiti o ritirati, con una copia digitale di tutti i certificati rilasciati in conformità della direttiva;
    • inserimento dei dati su richieste di certificato respinte o pendenti;
    • eliminazione dei dati quando un’unità navale viene demolita;
    • registrazione di eventuali modifiche ai dati di cui sopra.
  • Le autorità possono trasferire i dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale valutando caso per caso. Qualsiasi trattamento dei dati personali da parte dei paesi dell’Unione avviene in conformità con la legislazione dell’Unione sulla protezione dei dati personali, in particolare con il regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). La Commissione può, tenendo conto delle circostanze dei singoli casi, trasferire i dati personali o concedere l’accesso all’EHDB a un paese terzo o a organizzazioni internazionali, a condizione che siano soddisfatti i requisiti del regolamento (UE) 2018/1725 (si veda la sintesi).
  • La Commissione ha il potere di adottare atti delegati specificando:
    • i dati che devono essere inseriti dai paesi dell’Unione nelle banche dati;
    • le tipologie di accessi consentiti;
    • le istruzioni relative all’uso e al funzionamento della banca dati, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la codifica e il trattamento dei dati.

Requisiti tecnici

I requisiti tecnici applicabili alle unità navali nelle zone 1, 2, 3 e 4 sono definiti dalla norma ES-TRIN 2019/1 redatta dal Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI).

Ispezione

  • I paesi dell’Unione devono istituire commissioni di ispezione, composte da almeno uno ciascuno dei seguenti soggetti:
    • un funzionario dell’amministrazione competente per la navigazione interna;
    • un esperto in materia di costruzione delle navi adibite alla navigazione interna e delle loro macchine;
    • un esperto di navigazione titolare di licenza per la conduzione di navi adibite alla navigazione interna, che autorizza il titolare a condurre l’unità navale da ispezionare;
    • un esperto specializzato in unità navali tradizionali per l’ispezione di unità navali tradizionali.
  • I paesi dell’Unione provvedono affinché gli organismi designati effettuino le ispezioni iniziali, periodiche, speciali e volontarie a cui la direttiva fa riferimento.

Esenzioni per talune categorie di unità navali

  • A condizione che mantengano un livello di sicurezza appropriato, i paesi dell’Unione possono autorizzare deroghe per le unità navali che navighino su vie navigabili interne non collegate o per le unità navali di portata lorda non superiore a 350 tonnellate o non destinate al trasporto merci con volume.
  • Al fine di incoraggiare l’innovazione e l’uso delle nuove tecnologie, alla Commissione è conferito il potere di concedere deroghe temporanee per impianti o allestimenti diversi da quelli elencati negli allegati, o per scopi sperimentali, a condizione che sia assicurato un livello di sicurezza equivalente.

Legislazione correlata

  • La direttiva 2008/68/CE stabilisce le regole per il trasporto di merci pericolose in sicurezza su strada, per ferrovia o per via navigabile interna nell’Unione. Riguarda inoltre aspetti quali il carico e lo scarico, il trasferimento ad altri modi di trasporto e le soste nel corso del processo di trasporto. Estende le norme internazionali al trasporto nazionale di merci pericolose. Vari atti esecutivi introducono esenzioni che consentono di tenere conto di specifiche circostanze nazionali, generalmente in relazione ai limiti nella quantità e ai carichi misti.
  • La direttiva 2009/100/CE sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità si applica alle navi della navigazione interna con portata lorda pari o superiore a 20 tonnellate e di lunghezza inferiore a 20 metri o di volume inferiore a 100 m3, adibite al trasporto di merci nelle vie navigabili interne. Ai sensi della legislazione, i paesi dell’Unione:
    • adottano le procedure per il rilascio degli attestati di navigabilità;
    • riconoscono la validità degli attestati di navigabilità rilasciati da un altro paese dell’Unione come se li avesse esso stesso rilasciati;
    • possono interromperne la navigazione di una nave se questa si trova in condizioni pericolose per l’ambiente circostante, fino a quando i difetti non siano eliminati.
  • La direttiva 2010/35/UE introduce regole dettagliate in materia di attrezzature a pressione trasportabili* per rafforzare la sicurezza e garantire la libera circolazione entro il territorio dell’Unione. Aggiorna la legislazione precedente, in particolare per quanto riguarda i requisiti di conformità, la valutazione della conformità e le ispezioni periodiche. La direttiva disciplina il trasporto su strada, per ferrovia e per vie navigabili interne, ed è strettamente collegata alla direttiva 2008/68/CE.
  • Il regolamento (UE) 2016/1628 (si veda la sintesi) stabilisce i limiti delle emissioni di sostanze inquinanti per i nuovi motori destinati alle macchine mobili non stradali (comprese le navi della navigazione interna). Stabilisce nello specifico i limiti di emissione di inquinanti della fase V e le relative date di applicazione Il regolamento mira a ridurre le emissioni inquinanti e a eliminare progressivamente le attrezzature con i motori più inquinanti.

DA QUANDO È IN VIGORE LA LEGISLAZIONE?

  • La direttiva 2008/68/CE si applica dal 20 ottobre 2008 e doveva diventare legge nei paesi dell’Unione entro il 30 giugno 2009.
  • La direttiva 2009/100/CE ha abrogato e codificato la direttiva 76/135/CEE a partire dal 22 ottobre 2009.
  • La direttiva 2010/35/UE viene applicata a partire dal 20 luglio 2010 e doveva diventare legge nei paesi dell’Unione a partire dal 30 giugno 2011.
  • Per i motori per le navi della navigazione interna, il regolamento (UE) 2016/1628 si applica a partire dall’1o gennaio 2019 (potenza inferiore a 300 kW) e dall’1o gennaio 2020 (potenza uguale o superiore a 300 kW). Inoltre, è previsto un periodo di transizione di 24 mesi a partire dalle date suindicate.
  • La direttiva (UE) 2016/1629 è entrata in vigore il 6 ottobre 2016 e doveva diventare legge nei paesi dell’Unione entro il 7 ottobre 2018.
  • Il regolamento (UE) n. 2020/474 si applica dal 21 aprile 2020.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Attrezzature a pressione trasportabili: gruppo di attrezzature che comprendono recipienti a pressione, cisterne, veicoli/vagoni batteria, i contenitori per gas a elementi multipli e le bombole per gas. Sono incluse le cartucce di gas, ma sono esclusi i diffusori di aerosol, i recipienti criogenici aperti, le bombole per gas per apparecchi di respirazione e gli estintori.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento delegato (UE) 2020/474 della Commissione, del 20 gennaio 2020, relativo alla banca dati europea degli scafi (GU L 100 del 1.4.2020, pag. 12).

Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2016/1629 sono state inserite nel testo originario. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE (GU L 165 del 30.6.2010, pag. 1).

Direttiva 2009/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sul reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità rilasciati per le navi della navigazione interna (versione codificata) (GU L 259 del 2.10.2009, pag. 8).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose (GU L 260 del 30.9.2008, pag. 13).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 13.10.2020

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