Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D1070

Traffico illecito di stupefacenti — Elenco delle sostanze psicoattive

Traffico illecito di stupefacenti — Elenco delle sostanze psicoattive

 

SINTESI DI:

Decisione 1999/615/GAI che definisce la 4-MTA quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali

Decisione 2002/188/GAI avente ad oggetto misure di controllo e sanzioni penali relative alla nuova droga sintetica PMMA

Decisione 2003/847/GAI avente ad oggetto misure di controllo e sanzioni penali in relazione alle nuove droghe sintetiche 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2

Decisione 2008/206/GAI che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali

Decisione 2010/759/UE sull’opportunità di sottoporre a misure di controllo il 4-methylmethcathinone (mefedrone)

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1873 che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazol-2-amina (4,4′-DMAR) e 1-cicloesil-4-(1,2–difeniletil)-piperazina (MT-45)

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1874 che sottopone a misure di controllo la 4–metilanfetamina

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1875 che sottopone a misure di controllo le sostanze 4–iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina)

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1876 che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1070 che sottopone a misure di controllo la 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (α-pirrolidinovalerofenone, α-PVP)

Decisione di esecuzione (UE) 2017/369 che sottopone a misure di controllo il metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA)

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1774 che sottopone a misure di controllo l’N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide (acrilofentanil)

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 che sottopone a misure di controllo il N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil)

Decisione di esecuzione (UE) 2018/747 che sottopone a misure di controllo l’N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA)

Decisione di esecuzione (UE) 2018/748 che sottopone a misure di controllo l’1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA)

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetammide (metossiacetilfentanil)

QUAL È LO SCOPO DELLE DECISIONI?

Mirano a istituire misure di controllo e sanzioni penali volte a contrastare il traffico di nuove sostanze psicoattive (NSP)*.

PUNTI CHIAVE

L’elenco delle NSP include:

 

  • 1.

    la P-Metiltioanfetamina o 4-Metiltioanfetamina di cui alla decisione 1999/615/GAI del Consiglio;

  • 2.

    la parametossimetilamfetamina o N-metil-1-(4-metossifenil)-2-aminopropano di cui alla decisione 2002/188/GAI del Consiglio;

  • 3.

    la 2,5 dimetossi-4-iodofenetilamina, la 2,5-dimetossi-4-etiltiofenetilamina, la 2,5 dimetossi-4-(n)-propiltiofenetilamina e la 2,4,5-trimetossianfetamina di cui alla decisione 2003/847/GAI del Consiglio;

  • 4.

    la 1-benzilpiperazina o 1-benzil-1,4-diazacicloesano, N-benzilpiperazina o benzilpiperazina di cui alla decisione 2008/206/GAI del Consiglio;

  • 5.

    il 4-methylmethcathinone di cui alla decisione 2010/759/UE del Consiglio;

  • 6.

    la 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazol-2-amina (4,4′-DMAR) e la 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1873 del Consiglio;

  • 7.

    la 4-metilanfetamina di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1874 del Consiglio;

  • 8.

    la 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), il 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), il 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) e il 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1875 del Consiglio;

  • 9.

    il 5-(2-amminopropil)indolo di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/1876 del Consiglio;

  • 10.

    la 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (α-pirrolidinovalerofenone, α-PVP) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2016/1070 del Consiglio;

  • 11.

    il metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/369 del Consiglio;

  • 12.

    l’N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide (acrilofentanil) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/1774 del Consiglio;

  • 13.

    l’N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio;

  • 14.

    l’N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio;

  • 15.

    l’1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio;

  • 16.

    l’N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 del Consiglio;

  • 17.

    il 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetammide (metossiacetilfentanil) di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 del Consiglio;

La Commissione europea può aggiungere altre NSP all’elenco per mezzo di un atto delegato.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE DECISIONI?

Le decisioni sono in vigore da:

Decisione 1999/615/GAI del Consiglio

17 settembre 1999

Decisione 2002/188/GAI del Consiglio

7 marzo 2002

Decisione 2003/847/GAI del Consiglio

7 dicembre 2003

Decisione 2008/206/GAI del Consiglio

8 marzo 2008

Decisione 2010/759/UE del Consiglio

9 dicembre 2010

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1873 del Consiglio

21 ottobre 2015

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1874 del Consiglio

21 ottobre 2015

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1875 del Consiglio

21 ottobre 2015

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1876 del Consiglio

21 ottobre 2015

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1070 del Consiglio

3 luglio 2016

Decisione di esecuzione (UE) 2017/369 del Consiglio

4 marzo 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1774 del Consiglio

30 settembre 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio

23 novembre 2017

Decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio

23 maggio 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio

23 maggio 2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 del Consiglio

2 ottobre 2018

CONTESTO

La strategia dell’UE in materia di droga per il periodo 2013-2020 è attuata attraverso due piani d’azione quadriennali consecutivi.

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Nuova sostanza psicoattiva: una sostanza allo stato puro o in forma di preparato non contemplata dalla Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal Protocollo del 1972, o dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope, che può presentare rischi sanitari o sociali simili a quelli posti dalle sostanze coperte da tali convenzioni.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Decisione 1999/615/GAI del Consiglio, del 13 settembre 1999, che definisce la 4-MTA quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali (GU L 244 del 16.9.1999, pag. 1).

Decisione 2002/188/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, avente ad oggetto misure di controllo e sanzioni penali relative alla nuova droga sintetica PMMA (GU L 63 del 6.3.2002, pag. 14).

Decisione 2003/847/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2003, avente ad oggetto misure di controllo e sanzioni penali in relazione alle nuove droghe sintetiche 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 e TMA-2 (GU L 321 del 6.12.2003, pag. 64).

Decisione 2008/206/GAI del Consiglio, del 3 marzo 2008, che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali (GU L 63 del 7.3.2008, pag. 45).

Decisione 2010/759/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2010, sull’opportunità di sottoporre a misure di controllo il 4-methylmethcathinone (mefedrone) (GU L 322 dell’8.12.2010, pag. 44).

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1873 del Consiglio, dell’8 ottobre 2015, che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-metil-5-(4-metilfenil)-4,5-diidroossazol-2-amina (4,4′-DMAR) e 1-cicloesil-4-(1,2-difeniletil)-piperazina (MT-45) (GU L 275 del 20.10.2015, pag. 32).

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1874 del Consiglio, dell’8 ottobre 2015, che sottopone a misure di controllo la 4-metilanfetamina (GU L 275 del 20.10.2015, pag. 35).

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1875, dell’8 ottobre 2015, che sottopone a misure di controllo le sostanze 4-iodo-2,5-dimetossi-N-(2-metossibenzil)fenetilammina (25I-NBOMe), 3,4-dicloro-N-[(1-(dimetilammino)cicloesil)metil]benzamide (AH-7921), 3,4-metilendiossipirovalerone (MDPV) e 2-(etilamino)-2-(3-metossifenil)cicloesanone (metossietamina) (GU L 275 del 20.10.2015, pag. 38).

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1876 del Consiglio, dell’8 ottobre 2015, che sottopone a misure di controllo il 5-(2-amminopropil)indolo (GU L 275 del 20.10.2015, pag. 43).

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1070 del Consiglio, del 27 giugno 2016, che sottopone a misure di controllo la 1-fenil-2-(pirrolidin-1-il)pentan-1-one (α-pirrolidinovalerofenone, α-PVP) (GU L 178 del 2.7.2016, pag. 18).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/369 del Consiglio, del 27 febbraio 2017, che sottopone a misure di controllo il metil-2-[[1-(cicloesilmetil)-1H-indolo-3- carbonil]ammino]-3,3-dimetilbutanoato (MDMB-CHMICA) (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 210).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1774 del Consiglio, del 25 settembre 2017, che sottopone a misure di controllo l’N-(1-fenetilpiperidin-4-yl)-N-fenilacrilammide (acrilofentanil) (GU L 251 del 29.9.2017, pag. 21).

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2170 del Consiglio, del 15 novembre 2017, relativa a misure di controllo sul N-fenil-N-[1-(2-feniletile) piperidin-4-il]furan-2-carbossammide (furanilfentanil) (GU L 306 del 22.11.2017, pag. 19).

Decisione di esecuzione (UE) 2018/747 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva N-(1-ammino-3,3-dimetil-1-ossobutan-2-il)-1-(cicloesilmetil)-1H-indazol-3-carbossiammide (ADB-CHMINACA) (GU L 125 del 22.5.2018, pag. 8).

Decisione di esecuzione (UE) 2018/748 del Consiglio, del 14 maggio 2018, che sottopone a misure di controllo la nuova sostanza psicoattiva 1-(4-cianobutil)-N-(2-fenilpropan-2-il)-1H-indazolo-3-carbossiammide (CUMYL-4CN-BINACA) (GU L 125 del 22.5.2018, pag. 10).

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1463 del Consiglio, del 28 settembre 2018, che assoggetta a misure di controllo le nuove sostanze psicoattive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il] ciclopropancarbossiammide (ciclopropilfentanil) e 2-metossi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetammide (metossiacetilfentanil) (GU L 245 dell’1.10.2018, pag. 9).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva delegata (UE) 2019/369 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che modifica l’allegato della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» (GU L 66 del 7.3.2019, pag. 3).

Regolamento (EU) 2017/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica il regolamento (CE) nr. 1920/2006 per quanto riguarda lo scambio di informazioni e un sistema di allarme rapido e una procedura di valutazione dei rischi per le nuove sostanze psicoattive (GU L 305 del 21.11.2017, pag. 1).

Direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la Decisione Quadro 2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «sostanza stupefacente» e che abroga la Decisione 2005/387/GAI del Consiglio (GU L 305 del 21.11.2017, pag. 12).

Strategia dell’UE in materia di droga (2013-2020) (GU C 402 del 29.12.2012, pag. 1).

Regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione) (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1).

Successive modifiche al regolamento (CE) n. 1920/2006 sono state integrate nel testo originario. La presente versione consolidata ha solo valore documentale.

Decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, recante le disposizioni minime sugli elementi costitutivi degli atti penali e delle sanzioni nel settore del traffico illecito di droga (GU L 335 dell’11.11.2004, pag. 8).

Consultare la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 02.04.2019

In alto