Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0936

    Importazioni di prodotti tessili da paesi extra-UE

    Importazioni di prodotti tessili da paesi extra-UE

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (UE) 2015/936 — importazioni di prodotti tessili da taluni paesi extra-UE, non contemplate da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime specifico in materia di importazioni

    QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

    Stabilisce norme sulle importazioni di vari tipi di prodotti tessili da taluni paesi extra-UE, non contemplate da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime specifico dell’UE in materia di importazioni, in particolare la Corea del Nord.

    Introduce inoltre un sistema di vigilanza applicabile alle importazioni di prodotti tessili originari di paesi extra-UE diversi dalla Corea del Nord.

    Sostituisce il regolamento del Consiglio (CE) n. 517/94.

    PUNTI CHIAVE

    La normativa:

    • conferma che l’importazione dei prodotti tessili originari di tutti i paesi extra-UE, ad eccezione della Repubblica popolare democratica di Corea, non è oggetto di alcuna restrizione quantitativa;
    • fissa dei massimali sulle importazioni di diverse categorie di prodotti tessili originari della Corea del Nord (i livelli sono basati su precedenti flussi commerciali o su stime di tali flussi);
    • è stata modificata dal regolamento (UE) 2017/354, che riconosce gli sviluppi politici positivi nelle relazioni tra l’UE e la Repubblica di Bielorussia e mira a contribuire all’ulteriore miglioramento delle relazioni tra l’UE e la Bielorussia. L’UE può ricorrere all’introduzione di nuovi contingenti nel futuro, qualora la situazione dei diritti umani in Bielorussia si deteriorasse gravemente.

    I paesi dell’UE devono notificare alla Commissione europea entro 30 giorni il volume dei prodotti tessili importati nel precedente mese dalla Corea del Nord e fornire dei dati annuali entro il 31 marzo di ogni anno.

    La Commissione:

    • svolge un’inchiesta, qualora ritenga che sussista una giusta causa, sul volume delle importazioni esistenti;
    • tratta tutte le informazioni ricevute in modo riservato;
    • presenta la sua relazione al comitato tessile, che la aiuta ad attuare la normativa;
    • controlla le importazioni, qualora ritenga che il loro volume potrebbe danneggiare i produttori dell’UE;
    • sottopone le importazioni a condizioni speciali, quali la richiesta di un documento di vigilanza; e
    • introduce misure di salvaguardia, qualora le importazioni causassero un grave pregiudizio o rappresentassero una minaccia reale per i fabbricanti europei.

    La commissione può adottare atti delegati* e atti di esecuzione*.

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148:

    • stabilisce le quantità di prodotti tessili che possono essere importati dalla Corea del Nord nel 2017;
    • elenca le autorità competenti di ciascun paese dell’UE che notificano alla Commissione le richieste di importazione ricevute.

    DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

    È stato applicato dal 15 luglio 2015. Il regolamento (UE) 2015/936 ha modificato e sostituito il regolamento (CE) n. 517/94 (e successive modifiche).

    CONTESTO

    Per ulteriori informazioni, consultare:

    TERMINI CHIAVE

    Atti delegati: consentono alla Commissione di adottare atti legislativi di portata non generale al fine di integrare o modificare elementi non essenziali di un atto legislativo.
    Atti di esecuzione: consentono alla Commissione di adottare norme procedurali al fine di permettere l’attuazione di un atto legislativo, per esempio scadenze o modelli.

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, sul regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi extra-UE, non contemplati da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (rifusione) (GU L 160 del 25.6.2015, pagg. 1-54)

    Successive modifiche al regolamento (UE) 2015/936 sono state inserite nel testo originario. Questa versione consolidata ha solo un valore documentale.

    DOCUMENTI CORRELATI

    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2148 della Commissione, del 7 dicembre 2016, che stabilisce regole per la gestione e la ripartizione dei contingenti tessili istituiti per il 2017 a norma del regolamento (UE) 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 333 dell’8.12.2016, pagg. 32-41)

    Si veda la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 22.11.2017

    In alto