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Document 32015R0755

    Regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi extra UE

    Regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi extra UE

     

    SINTESI DI:

    Regolamento (UE) n. 2015/755 relativo alle importazioni da alcuni paesi extra UE

    QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

    • Stabilisce un regime comune per l’applicazione di misure di salvaguardia alle importazioni di certi paesi extra UE, che potrebbero causare grave pregiudizio o minaccia di grave pregiudizio* per i produttori dell’UE, nonché per la vigilanza di tali importazioni.
    • Il regime per i prodotti provenienti da cinque paesi è diverso dal regime comune generale per le importazioni dell’UE e dal regime istituito per i prodotti tessili provenienti da alcuni paesi extra UE ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/936.

    PUNTI CHIAVE

    Ambito di applicazione

    • Si applica a prodotti provenienti da:
      • Azerbaigian,
      • Bielorussia,
      • Corea del Nord,
      • Turkmenistan,
      • Uzbekistan.

    Il regolamento delegato (UE) n. 2017/749 della Commissione ha eliminato il Kazakhstan dall’elenco a seguito del suo ingresso nell’Organizzazione mondiale del commercio.

    Procedura d’inchiesta dell’Unione

    • I paesi dell’UE devono informare la Commissione europea quando l’evoluzione delle importazioni può rendere necessario il ricorso a misure di vigilanza o di salvaguardia*.
    • Un’inchiesta della Commissione è intesa a determinare se le importazioni del prodotto in questione arrechino o minaccino di arrecare un grave pregiudizio ai produttori dell’UE interessati.
    • Generalmente, l’inchiesta deve essere completata entro 9 mesi; tuttavia, in alcuni casi, può essere estesa fino a 11 mesi.
    • Essa prende in esame:
      • l’andamento delle importazioni;
      • le condizioni in cui vengono effettuate;
      • le possibilità di grave pregiudizio o della minaccia di grave pregiudizio che derivano da tali importazioni per i produttori dell’UE.
    • L’inchiesta considera diversi fattori, tra cui:
      • il volume delle importazioni;
      • il prezzo delle importazioni;
      • l’impatto che ne deriva per i produttori europei di prodotti simili o direttamente concorrenti.
    • Qualora l’inchiesta mostri un aumento delle importazioni tale da danneggiare o minacciare di danneggiare gravemente i produttori dell’UE, la Commissione potrà imporre misure di salvaguardia.

    Misure di salvaguardia

    • L’inchiesta dell’UE può comportare l’applicazione di restrizioni alle importazioni dei prodotti interessati.
    • In tal caso, le importazioni saranno subordinate a un’autorizzazione di importazione soggetta a norme e limiti stabiliti dalla Commissione.
    • Le misure possono essere limitate a una o più regioni dell’UE, ma devono avere carattere temporaneo e non compromettere indebitamente il funzionamento del mercato unico.

    Misure di vigilanza

    • L’inchiesta potrebbe determinare una vigilanza unionale preventiva o a posteriori di un prodotto.
    • La vigilanza è un sistema di concessione automatica delle licenze di importazione per un certo periodo di tempo. Essa non limita le importazioni, né con effetto retroattivo né anticipatamente.
    • L’ immissione in libera pratica dei prodotti soggetti a vigilanza unionale preventiva è subordinata alla presentazione di un titolo di vigilanza d’importazione emesso dall’autorità competente designata da un paese dell’UE e valido in tutta l’UE.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

    Esso è in vigore dall’8 giugno 2015.

    CONTESTO

    Per maggiori informazioni, consultare:

    TERMINI CHIAVE

    Grave pregiudizio: un considerevole deterioramento generale della situazione dei produttori dell’UE.
    Misure di salvaguardia: concernono situazioni in cui un settore sia interessato da un aumento recente, netto e repentino delle importazioni dovuto a sviluppi imprevisti. Esse sono concepite per dare al settore un periodo temporaneo per ristrutturarsi.

    DOCUMENTO PRINCIPALE

    Regolamento (UE) n. 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, sul regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi extra UE (GU L 123 del 19.5.2015, pagg. 33-49)

    Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 2015/755 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    DOCUMENTI CORRELATI

    Regolamento (UE) n. 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, sul regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pagg. 16-33)

    Regolamento (UE) n. 2015/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2015, sul regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi extra-UE, non contemplate da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni (GU L 160 del 25.6.2015, pagg. 1-54)

    Si veda la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 24.10.2017

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