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Document 32015Q0618(01)
Regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea
Regolamento di procedura del Tribunale
Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale
Modifica del regolamento di procedura del Tribunale
Modifica del regolamento di procedura del Tribunale
Modifica del regolamento di procedura del Tribunale
Modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale
Modifica del regolamento di procedura del Tribunale
Modifica del regolamento di procedura del Tribunale
Modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale
Modifica del regolamento di procedura del Tribunale
Modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale
Il regolamento di procedura stabilisce le norme in materia di organizzazione interna del Tribunale e come condurre i procedimenti dinanzi a esso. Il Tribunale è competente a pronunciarsi su:
Le norme pratiche integrano il regolamento di procedura. Esse sono concepite per garantire la corretta implementazione di quest’ultimo, nonché per garantire che le procedure giudiziarie funzionino in modo corretto ed efficiente.
Insieme alla Corte di giustizia, il Tribunale è una delle istituzioni giudiziarie dell’Unione che compongono la Corte di giustizia dell’Unione europea. Il loro scopo è garantire l’interpretazione e l’applicazione uniformi del diritto dell’Unione.
Ordinamento del Tribunale
Composizione
A partire dal 1o settembre del 2019, nell’ambito della riforma del sistema giudiziario dell’Unione introdotta dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422, il Tribunale è costituito da due giudici per ciascuno Stato membro. I giudici eleggono tra di loro un presidente e un vicepresidente per la durata di tre anni. I giudici devono esercitare le loro funzioni in modo imparziale e indipendente. In casi eccezionali, un giudice può assumere il ruolo di avvocato generale*. I giudici nominano un cancelliere* per un periodo di sei anni.
Costituzione delle sezioni
Le cause sottoposte al Tribunale sono giudicate dalle sezioni in una seduta con tre o cinque giudici, o, in alcune cause, da un giudice unico. I giudici eleggono i presidenti delle sezioni. Per ciascuna causa viene nominato un giudice relatore, incaricato di preparare la prima proposta di sentenza. Il Tribunale può anche riunirsi in forma di grande sezione (composta da quindici giudici), ove richiesto a causa della complessità giuridica o dell’importanza di una causa.
Le norme sono state modificate nel 2023, in parte per garantire che la specializzazione parziale delle sezioni decise dal Tribunale non diventi ridondante quando la composizione delle sezioni cambia ogni 3 anni.
Deliberazioni del Tribunale
Il Tribunale delibera in privato. In seguito alle discussioni, i giudici emettono un giudizio unico.
Lingua
Il richiedente può scegliere per la causa una qualsiasi delle ventiquattro lingue ufficiali dell’Unione. La lingua scelta viene utilizzata nelle argomentazioni scritte e orali presentate dalle parti e nelle comunicazioni del Tribunale con le stesse.
Quando una domanda presentata da un’istituzione riguarda una clausola in un contratto stipulato da o per conto dell’Unione, indipendentemente dal fatto che tale contratto sia di diritto pubblico o privato, ai sensi dell’articolo 272 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la lingua processuale deve essere quella utilizzata nel contratto. Se tale contratto è stato redatto in più lingue, il richiedente può scegliere quella da utilizzare.
Diritti e obblighi degli agenti e degli avvocati
Gli agenti (che rappresentano gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione) e gli avvocati godono dell’immunità per le parole pronunciate e gli scritti prodotti riguardanti la causa. Gli atti e i documenti relativi alla causa sono esenti da perquisizione e da sequestro.
Gli avvocati devono produrre un certificato da cui risulti che sono abilitati a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell’Unione.
Procedura
La procedura può includere tutti o alcuni dei passaggi elencati di seguito:
Sospensione o altri procedimenti sommari
Contenzioso in materia di diritti di proprietà intellettuale
Meccanismo della causa pilota e udienze congiunte
Se due o più casi pendenti dinanzi al Tribunale sollevano la stessa questione di diritto, e il Tribunale desidera evitare che tali casi siano trattati parallelamente, uno o più di questi casi possono essere ritardati, in attesa dell’esito della causa che, tra di essi, si concede meglio all’esame di tale questione, che viene identificata come causa pilota.
Possono essere organizzate udienze congiunte su due o più cause simili per consentire di trattare alcune di esse in modo più efficiente.
Videoconferenze
Qualora la salute, la sicurezza o altre ragioni di particolare importanza impediscano la partecipazione fisica del rappresentante di una parte, questi può, su richiesta, essere autorizzato a partecipare all’audizione mediante videoconferenza.
e-Curia
Dal 2018 è obbligatorio l’utilizzo di e-Curia, un’applicazione della Corte di giustizia dell’Unione europea che consente ai rappresentanti delle parti nelle cause portate dinanzi al Tribunale di scambiare documenti inerenti il procedimento con la cancelleria del Tribunale esclusivamente per via elettronica.
Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura
Tali disposizioni illustrano, precisano e integrano alcune disposizioni del regolamento di procedura. Molte delle norme pratiche riguardano aspetti quali la presentazione di atti ed elementi di prova, la loro presentazione e traduzione e l’interpretazione nelle udienze.
Dal 2015 sono state modificate diverse volte, l’ultima nel novembre 2022, per completare o adattare le nuove norme sul trattamento dei dati, sulle udienze congiunte e sulle videoconferenze per le udienze. Le ultime modifiche chiariscono il modo in cui devono essere eseguiti determinati compiti della cancelleria, in particolare quelli relativi alla tenuta del registro, alla tenuta e al controllo del fascicolo, soprattutto alla luce delle modifiche apportate durante la pandemia di COVID-19. Esse tengono inoltre conto degli sviluppi concreti derivanti dalla digitalizzazione del processo giudiziario.
Il regolamento di procedura si applica dal 1° luglio 2015. Sostituisce le norme originali, risalenti al 2 maggio 1991. Le ultime modifiche hanno effetto dal 1° aprile 2023.
Le norme pratiche si applicano anch’esse dal 1° luglio 2015. Le modifiche del 2022 hanno effetto dal 1° aprile 2023.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Regolamento di procedura del Tribunale (GU L 105 del 23.4.2015, pag. 1).
Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 152 del 18.6.2015, pag. 1).
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di Giustizia (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 71).
Modifiche del regolamento di procedura della Corte di Giustizia (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 72).
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 73).
Modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 78).
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 240 del 25.9.2018, pag. 1).
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 240 del 25.9.2018, pag. 68).
Modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 23).
Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 44 del 14.2.2023, pag. 8).
Modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 73 del 10.3.2023, pag. 58).
Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU L 200 del 26.7.2016, pag. 137).
Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).
Ultimo aggiornamento: 31.03.2023