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Document 32015Q0618(01)

Regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea

Regolamento di procedura del Tribunale dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento di procedura del Tribunale

Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale

Modifica del regolamento di procedura del Tribunale

Modifica del regolamento di procedura del Tribunale

Modifica del regolamento di procedura del Tribunale

Modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale

Modifica del regolamento di procedura del Tribunale

Modifica del regolamento di procedura del Tribunale

Modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale

Modifica del regolamento di procedura del Tribunale

Modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA?

Il regolamento di procedura stabilisce le norme in materia di organizzazione interna del Tribunale e come condurre i procedimenti dinanzi a esso. Il Tribunale è competente a pronunciarsi su:

  • cause dirette presentate da singoli o da aziende contro un atto di un’istituzione dell’Unione europea (Unione) destinato a loro o che li riguarda direttamente e individualmente, tra cui:
    • cause relative ai rapporti di lavoro tra le istituzioni dell’Unione e i loro funzionari;
    • ricorsi in materia di diritti di proprietà intellettuale;
  • ricorsi proposti dagli Stati membri dell’Unione europea contro la Commissione europea;
  • ricorsi proposti dagli Stati membri dell’Unione europea contro determinati atti del Consiglio dell’Unione europea;
  • ricorsi per il risarcimento dei danni causati dagli organi o dalle istituzioni dell’Unione.

Le norme pratiche integrano il regolamento di procedura. Esse sono concepite per garantire la corretta implementazione di quest’ultimo, nonché per garantire che le procedure giudiziarie funzionino in modo corretto ed efficiente.

PUNTI CHIAVE

Insieme alla Corte di giustizia, il Tribunale è una delle istituzioni giudiziarie dell’Unione che compongono la Corte di giustizia dell’Unione europea. Il loro scopo è garantire l’interpretazione e l’applicazione uniformi del diritto dell’Unione.

Ordinamento del Tribunale

Composizione

A partire dal 1o settembre del 2019, nell’ambito della riforma del sistema giudiziario dell’Unione introdotta dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422, il Tribunale è costituito da due giudici per ciascuno Stato membro. I giudici eleggono tra di loro un presidente e un vicepresidente per la durata di tre anni. I giudici devono esercitare le loro funzioni in modo imparziale e indipendente. In casi eccezionali, un giudice può assumere il ruolo di avvocato generale*. I giudici nominano un cancelliere* per un periodo di sei anni.

Costituzione delle sezioni

Le cause sottoposte al Tribunale sono giudicate dalle sezioni in una seduta con tre o cinque giudici, o, in alcune cause, da un giudice unico. I giudici eleggono i presidenti delle sezioni. Per ciascuna causa viene nominato un giudice relatore, incaricato di preparare la prima proposta di sentenza. Il Tribunale può anche riunirsi in forma di grande sezione (composta da quindici giudici), ove richiesto a causa della complessità giuridica o dell’importanza di una causa.

Le norme sono state modificate nel 2023, in parte per garantire che la specializzazione parziale delle sezioni decise dal Tribunale non diventi ridondante quando la composizione delle sezioni cambia ogni 3 anni.

Deliberazioni del Tribunale

Il Tribunale delibera in privato. In seguito alle discussioni, i giudici emettono un giudizio unico.

Lingua

Il richiedente può scegliere per la causa una qualsiasi delle ventiquattro lingue ufficiali dell’Unione. La lingua scelta viene utilizzata nelle argomentazioni scritte e orali presentate dalle parti e nelle comunicazioni del Tribunale con le stesse.

Quando una domanda presentata da un’istituzione riguarda una clausola in un contratto stipulato da o per conto dell’Unione, indipendentemente dal fatto che tale contratto sia di diritto pubblico o privato, ai sensi dell’articolo 272 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la lingua processuale deve essere quella utilizzata nel contratto. Se tale contratto è stato redatto in più lingue, il richiedente può scegliere quella da utilizzare.

Diritti e obblighi degli agenti e degli avvocati

Gli agenti (che rappresentano gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione) e gli avvocati godono dell’immunità per le parole pronunciate e gli scritti prodotti riguardanti la causa. Gli atti e i documenti relativi alla causa sono esenti da perquisizione e da sequestro.

Gli avvocati devono produrre un certificato da cui risulti che sono abilitati a patrocinare dinanzi a un organo giurisdizionale di uno Stato membro dell’Unione.

Procedura

La procedura può includere tutti o alcuni dei passaggi elencati di seguito:

  • Fase scritta (scambio di memorie tra le parti):
    • apre il procedimento una domanda richiesta da un avvocato o un agente, quindi inviata alla cancelleria*. I punti principali dell’azione vengono pubblicati in una comunicazione, in tutte le lingue ufficiali, sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
    • La cancelleria notifica la domanda al convenuto, che ha due mesi di tempo per presentare un controricorso.
    • Nei ricorsi diretti, in linea di principio, il ricorrente può presentare una replica entro un dato limite di tempo, al quale il convenuto può rispondere con una controreplica.
  • Vi sono regole specifiche per il trattamento di informazioni o documenti riservati che interessano la sicurezza dell’Unione, degli Stati membri dell’Unione o delle loro relazioni internazionali.
  • Nel caso in cui una parte ritenga che la propria identità non debba essere resa pubblica, essa può richiedere al Tribunale di «rendere anonima» la causa rilevante, nella sua totalità o in parte.
  • Il Tribunale può decidere di omettere:
    • il nome completo delle persone fisiche, siano esse parti o parti terze, e qualsiasi altro dato personale delle persone fisiche menzionate nei documenti e nelle informazioni relative a una causa a cui il pubblico abbia accesso;
    • dati diversi da quelli personali delle persone fisiche menzionati nei documenti e nelle informazioni a cui il pubblico ha accesso, se vi sono ragioni legittime per cui tali dati non dovrebbero essere resi pubblici.
  • Può intervenire nel procedimento qualsiasi persona che possa dimostrare un interesse alla soluzione di una controversia proposta al Tribunale, così come possono farlo gli Stati membri e le istituzioni dell’Unione. La persona può presentare una memoria per sostenere o respingere le conclusioni di una delle parti, alle quale le parti possono quindi rispondere.
  • Fase orale:
    • Su richiesta di una delle parti, o di sua iniziativa, il Tribunale può decidere di tenere un’udienza. Durante l’udienza, i giudici possono porre le domande dei rappresentanti delle parti. I giudici deliberano quindi sulla base della proposta di sentenza del giudice relatore ed emettono la sentenza in pubblico.
    • L’assistenza giudiziaria può essere concessa per coprire i costi di rappresentanza legale davanti al Tribunale.
  • Procedimento accelerato:
    • Questo procedimento permette al Tribunale di prendere decisioni tempestive in merito alla controversia in casi ritenuti di particolare urgenza. Il procedimento accelerato può essere richiesto dal ricorrente o dal convenuto. Inoltre, può essere deciso dal Tribunale di propria iniziativa.

Sospensione o altri procedimenti sommari

  • Un procedimento dinanzi al Tribunale non sospende l’atto legale impugnato. Il Tribunale può, tuttavia, ordinare una sospensione o altri procedimenti sommari se vengono soddisfatte determinate condizioni. L’ordine è provvisorio e non pregiudica la decisione del Tribunale nella causa principale.

Contenzioso in materia di diritti di proprietà intellettuale

  • Questo tipo di contenzioso concerne ricorsi alle decisioni dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale sull’applicazione dei diritti di proprietà intellettuale, nonché alle decisioni dell’Ufficio comunitario delle varietà vegetali in merito alla protezione dei diritti delle varietà vegetali.
  • Il regolamento di procedura stabilisce le procedure per quanto riguarda le parti del procedimento, il ricorso e le risposte.
  • Le parti interessate diverse dai ricorrenti possono intervenire durante il procedimento e dispongono degli stessi diritti delle parti principali.

Meccanismo della causa pilota e udienze congiunte

Se due o più casi pendenti dinanzi al Tribunale sollevano la stessa questione di diritto, e il Tribunale desidera evitare che tali casi siano trattati parallelamente, uno o più di questi casi possono essere ritardati, in attesa dell’esito della causa che, tra di essi, si concede meglio all’esame di tale questione, che viene identificata come causa pilota.

Possono essere organizzate udienze congiunte su due o più cause simili per consentire di trattare alcune di esse in modo più efficiente.

Videoconferenze

Qualora la salute, la sicurezza o altre ragioni di particolare importanza impediscano la partecipazione fisica del rappresentante di una parte, questi può, su richiesta, essere autorizzato a partecipare all’audizione mediante videoconferenza.

e-Curia

Dal 2018 è obbligatorio l’utilizzo di e-Curia, un’applicazione della Corte di giustizia dell’Unione europea che consente ai rappresentanti delle parti nelle cause portate dinanzi al Tribunale di scambiare documenti inerenti il procedimento con la cancelleria del Tribunale esclusivamente per via elettronica.

Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura

Tali disposizioni illustrano, precisano e integrano alcune disposizioni del regolamento di procedura. Molte delle norme pratiche riguardano aspetti quali la presentazione di atti ed elementi di prova, la loro presentazione e traduzione e l’interpretazione nelle udienze.

Dal 2015 sono state modificate diverse volte, l’ultima nel novembre 2022, per completare o adattare le nuove norme sul trattamento dei dati, sulle udienze congiunte e sulle videoconferenze per le udienze. Le ultime modifiche chiariscono il modo in cui devono essere eseguiti determinati compiti della cancelleria, in particolare quelli relativi alla tenuta del registro, alla tenuta e al controllo del fascicolo, soprattutto alla luce delle modifiche apportate durante la pandemia di COVID-19. Esse tengono inoltre conto degli sviluppi concreti derivanti dalla digitalizzazione del processo giudiziario.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO DI PROCEDURA?

Il regolamento di procedura si applica dal 1° luglio 2015. Sostituisce le norme originali, risalenti al 2 maggio 1991. Le ultime modifiche hanno effetto dal 1° aprile 2023.

Le norme pratiche si applicano anch’esse dal 1° luglio 2015. Le modifiche del 2022 hanno effetto dal 1° aprile 2023.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Avvocato generale. Gli avvocati generali assistono la Corte di giustizia dell’Unione attraverso l’elaborazione di pareri imparziali e indipendenti nelle cause a loro assegnate. I giudici tengono conto di tali pareri prima di emettere la loro sentenza (si vedano l’articolo 252 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e l’articolo 19 del trattato sull’Unione europea). I pareri degli avvocati generali non sono vincolanti, ma sono spesso seguiti dalla Corte. Nel Tribunale non sono presenti avvocati generali permanenti, che possono tuttavia essere nominati ad hoc.
Cancelliere. Una persona responsabile per l’accettazione, la trasmissione e la custodia di tutti i documenti attinenti alla causa, sotto l’autorità del presidente del Tribunale, per l’amministrazione del Tribunale (si veda la voce sottostante relativa alla cancelleria).
Cancelleria. Un luogo destinato alla tenuta dei fascicoli per le cause pendenti, alla tenuta del registro in cui vengono inseriti tutti gli atti dei procedimenti e alla corrispondenza con le parti coinvolte nelle cause.

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento di procedura del Tribunale (GU L 105 del 23.4.2015, pag. 1).

Norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 152 del 18.6.2015, pag. 1).

Modifiche del regolamento di procedura della Corte di Giustizia (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 71).

Modifiche del regolamento di procedura della Corte di Giustizia (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 72).

Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 73).

Modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 217 del 12.8.2016, pag. 78).

Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 240 del 25.9.2018, pag. 1).

Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 240 del 25.9.2018, pag. 68).

Modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 294 del 21.11.2018, pag. 23).

Modifiche del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 44 del 14.2.2023, pag. 8).

Modifiche delle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura del Tribunale (GU L 73 del 10.3.2023, pag. 58).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU L 200 del 26.7.2016, pag. 137).

Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).

Ultimo aggiornamento: 31.03.2023

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