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Document 32014R1011
Coesione elettronica - amministrazione priva di supporti cartacei ed elettronica
Coesione elettronica - amministrazione priva di supporti cartacei ed elettronica
SINTESI DI:
QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?
Entrambi i regolamenti definiscono le regole dettagliate per l’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 1303/2013 (si veda la sintesi).
PUNTI CHIAVE
Il regolamento (UE) n. 1011/2014 definisce:
I sistemi di scambio elettronico di dati* tra i beneficiari e le autorità di gestione, le autorità di certificazione, le autorità di audit e gli organismi intermedi (coesione elettronica) devono rendere possibile la verifica amministrativa di ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari. I documenti cartacei possono essere richiesti solo in casi eccezionali a seguito di un’analisi dei rischi e solo se essi costituiscono gli originali dei documenti scannerizzati caricati nei sistemi di scambio elettronico di dati. Lo scambio di documenti e dati comprende le relazioni sullo stato dei lavori, le domande di pagamento e lo scambio di informazioni relative alle verifiche di gestione e agli audit.
I sistemi di scambio elettronico di dati:
Regolamento (UE) n. 184/2014
In conformità con l’articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. Il regolamento (UE) n. 184/2014 stabilisce i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati (SFC2014).
SFC2014 è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto mediante un’interfaccia utente interattiva (un’applicazione web) o tramite un’interfaccia tecnica utilizzando protocolli predefiniti (servizi web), che consente la sincronizzazione e la trasmissione automatiche di dati tra gli Stati membri, i sistemi di informazione e SFC2014. Il regolamento definisce inoltre i requisiti operativi e di sicurezza dei dati quando si utilizza SFC2014.
Il regolamento stabilisce inoltre la nomenclatura per le categorie di intervento di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013 in un allegato, nonché gli altri codici da attribuire alle operazioni.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?
CONTESTO
Si veda anche:
TERMINI CHIAVE
DOCUMENTI PRINCIPALI
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi (GU L 286 del 30.9.2014, pag. 1).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 1101/2014 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 7).
Si veda la versione consolidata.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 20.12.2013, pag. 320).
Si veda la versione consolidata.
Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 10.01.2020