Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1011

    Coesione elettronica - amministrazione priva di supporti cartacei ed elettronica

    Coesione elettronica - amministrazione priva di supporti cartacei ed elettronica

     

    SINTESI DI:

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 riguardante i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate per gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014, a norma del regolamento (UE) n. 1303/2013 sulle disposizioni comuni sui Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), che stabilisce disposizioni generali sui fondi SIE, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea e per la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea

    QUAL È L’OBIETTIVO DEI REGOLAMENTI?

    Entrambi i regolamenti definiscono le regole dettagliate per l’esecuzione del regolamento di esecuzione (UE) 1303/2013 (si veda la sintesi).

    • Il regolamento (UE) n. 1011/2014 stabilisce i modelli e il formato che gli Stati membri devono utilizzare per la trasmissione di determinate informazioni alla Commissione europea conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013. Esso stabilisce inoltre le norme dettagliate relative agli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi (coesione elettronica).
    • Il regolamento (UE) n. 184/2014 istituisce un sistema elettronico di scambio di dati per tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione (SFC2014). Esso fornisce l’elenco delle categorie comuni di intervento del Fondo europeo di sviluppo regionale e dei codici relativi alle operazioni.

    PUNTI CHIAVE

    Il regolamento (UE) n. 1011/2014 definisce:

    • un formato standard per la notifica alla Commissione di un grande progetto selezionato da parte dell’autorità di gestione in conformità al primo comma dell’articolo 102, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 (nell’allegato I);
    • un modello per la trasmissione dei dati finanziari in conformità con l’articolo 112 del regolamento (EU) n. 1303/2013 (nell’allegato II);
    • un modello che descrive le funzioni e le procedure in essere dell’autorità di gestione e dell’autorità di certificazione (nell’allegato III);
    • i modelli per la relazione dell’organismo di audit indipendente e per il parere dell’organismo di audit indipendente di cui all’articolo 124, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (negli allegati IV e V);
    • un modello per la domanda di pagamento comprendente informazioni supplementari riguardanti gli strumenti finanziari di cui agli articoli 41, 131 e 135 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (nell’allegato VI);
    • un modello dei conti di cui all’articolo 137 del regolamento (EU) n. 1303/2013 (nell’allegato VII);

    I sistemi di scambio elettronico di dati* tra i beneficiari e le autorità di gestione, le autorità di certificazione, le autorità di audit e gli organismi intermedi (coesione elettronica) devono rendere possibile la verifica amministrativa di ciascuna domanda di rimborso presentata dai beneficiari. I documenti cartacei possono essere richiesti solo in casi eccezionali a seguito di un’analisi dei rischi e solo se essi costituiscono gli originali dei documenti scannerizzati caricati nei sistemi di scambio elettronico di dati. Lo scambio di documenti e dati comprende le relazioni sullo stato dei lavori, le domande di pagamento e lo scambio di informazioni relative alle verifiche di gestione e agli audit.

    I sistemi di scambio elettronico di dati:

    • garantiscono la sicurezza, l’integrità e la riservatezza dei dati e l’autenticazione del mittente;
    • sono disponibili e operativi sia in orario di ufficio sia al di fuori di tale orario, salvo che per interventi di manutenzione tecnica;
    • sono dotati almeno delle seguenti funzionalità:
      • moduli precompilati dal sistema sulla base dei dati archiviati in corrispondenza di fasi successive delle procedure;
      • calcoli automatici, se del caso;
      • controlli automatici integrati che riducono, per quanto possibile, ripetuti scambi di documenti o informazioni;
      • segnalazioni di avviso generate dal sistema che avvertono il beneficiario della possibilità di eseguire determinate azioni;
      • tracking on line dello status che consente al beneficiario di seguire lo status attuale del progetto;
      • disponibilità di tutti i precedenti dati e documenti trattati dal sistema di scambio elettronico di dati.

    Regolamento (UE) n. 184/2014

    In conformità con l’articolo 74, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1303/2013, tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione avvengono utilizzando un sistema di scambio elettronico di dati. Il regolamento (UE) n. 184/2014 stabilisce i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati (SFC2014).

    SFC2014 è accessibile agli Stati membri e alla Commissione in modo diretto mediante un’interfaccia utente interattiva (un’applicazione web) o tramite un’interfaccia tecnica utilizzando protocolli predefiniti (servizi web), che consente la sincronizzazione e la trasmissione automatiche di dati tra gli Stati membri, i sistemi di informazione e SFC2014. Il regolamento definisce inoltre i requisiti operativi e di sicurezza dei dati quando si utilizza SFC2014.

    Il regolamento stabilisce inoltre la nomenclatura per le categorie di intervento di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1299/2013 in un allegato, nonché gli altri codici da attribuire alle operazioni.

    A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO I REGOLAMENTI?

    • Il regolamento (UE) n. 1011/2014 si applica dal 20 ottobre 2014.
    • Il regolamento (UE) n. 184/2014 si applica dal 28 febbraio 2014.

    CONTESTO

    Si veda anche:

    TERMINI CHIAVE

    Sistemi di scambio elettronico di dati: meccanismi e strumenti che consentono lo scambio elettronico di documenti e dati, compresi i supporti audiovisivi, i documenti scannerizzati e i file elettronici.

    DOCUMENTI PRINCIPALI

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi (GU L 286 del 30.9.2014, pag. 1).

    Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 1101/2014 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di intervento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea (GU L 57 del 27.2.2014, pag. 7).

    Si veda la versione consolidata.

    DOCUMENTI CORRELATI

    Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 20.12.2013, pag. 320).

    Si veda la versione consolidata.

    Regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all’obiettivo di cooperazione territoriale europea (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 259).

    Si veda la versione consolidata.

    Ultimo aggiornamento: 10.01.2020

    In alto