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Document 32014R0909

Miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea

Miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Mira ad armonizzare le tempistiche e la condotta del regolamento titoli nell’Unione europea (Unione) e le norme concernenti i depositari centrali di titoli (CSD)*.
  • È concepito per aumentare la sicurezza e l’efficienza del sistema, in particolare per quanto riguarda le operazioni all’interno dell’Unione.
  • Il regolamento è stato modificato diverse volte, da ultimo dal regolamento (UE) 2022/2554, il regolamento sulla resilienza operativa digitale (noto come DORA), che mira a garantire che il settore finanziario sia in grado di rimanere resiliente durante una grave perturbazione operativa (si veda la sintesi).

PUNTI CHIAVE

  • In particolare, il regolamento introduce i seguenti elementi:
    • periodi di regolamento più brevi, che, in generale, dovrebbero impiegare non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione;
    • l’obbligo di registrazione tramite scrittura contabile* di tutti i valori mobiliari ammessi alla negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione;
    • rigorosi requisiti in materia di organizzazione, di condotta negli affari e di ordine prudenziale per i CSD;
    • un regime di disciplina del regolamento per affrontare i mancati regolamenti. I CSD devono gestire un sistema di penali pecuniarie e sono subordinati alla segnalazione dei requisiti relativi ai mancati regolamenti. I partecipanti sono soggetti ad acquisti forzosi obbligatori;
    • un regime dei passaporti che permette ai CSD autorizzati di fornire i propri servizi nell’Unione, in base a determinati requisiti di passaporto;
    • requisiti prudenziali e di vigilanza potenziati per i CSD e altri enti che prestano servizi di tipo bancario a sostegno del regolamento titoli.
  • Le autorità nazionali degli Stati membri dell’Unione:
  • In particolare, i CSD devono:
    • disporre di solidi dispositivi di governo societario, una chiara struttura organizzativa, controlli interni e valide procedure amministrative e contabili;
    • garantire che l’alta dirigenza possieda l’onorabilità e l’esperienza necessarie;
    • istituire comitati degli utenti per ciascun sistema di regolamento titoli da essi operato;
    • conservare per un periodo minimo di dieci anni tutti i dati relativi ai servizi e alle attività;
    • mantenere la piena responsabilità di ogni lavoro da loro esternalizzato;
    • assicurare trasparenza rendendo pubblici i prezzi e le commissioni associati ai servizi di base da loro forniti;
    • disporre di capitali sufficienti per essere adeguatamente protetti dal rischio operativo, giuridico, di custodia, di investimento e commerciale;
    • assicurare autorizzazioni supplementari prima di prestare qualsiasi tipo di servizio accessorio di tipo bancario;
    • a seguito dell’adozione di DARA [regolamento (UE) 2022/2554], individuare le fonti di rischio operativo, sia interne che esterne, e ridurre al minimo il loro impatto anche attraverso la diffusione di strumenti, processi e politiche TIC adeguati.
  • I CSD di un paese terzo possono operare nell’Unione mediante una succursale localizzata nell’Unione, a condizione che rispettino determinati requisiti.
  • L’ESMA conserva un registro disponibile al pubblico di ogni CSD autorizzato.
  • L’ESMA elaborerà progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i rischi operativi, diversi dai rischi TIC, cui devono far fronte i CSD.
  • Le autorità competenti degli Stati membri hanno il potere di applicare sanzioni amministrative e altre misure in caso di violazione.
  • Per avere un quadro legislativo chiaro e coerente in materia di negoziazione e regolamento, il regolamento (UE) n. 909/2014 si basa su numerose definizioni e concetti provenienti dalla direttiva2014/65/UE (direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID) II — si veda la sintesi). Il regolamento è stato modificato per tenere conto del cambiamento della data di applicazione del MiFID II. Ciò significa che le norme stabilite nella direttiva MiFID I (direttiva 2004/39/CE si applicano fino alla nuova data di applicazione della direttiva MiFID II.
  • La Commissione europea ha inoltre adottato vari atti delegati a integrazione del regolamento (UE) n. 909/2014:
    • il regolamento delegato (UE) 2017/389 per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei CSD negli Stati membri ospitanti;
    • il regolamento delegato (UE) 2017/390 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su alcuni requisiti prudenziali per depositari centrali di titoli ed enti creditizi designati che offrono servizi accessori di tipo bancario;
    • il regolamento delegato (UE) 2017/391 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della segnalazione di regolamenti internalizzati;
    • il regolamento delegato (UE) 2017/392 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli;
    • il regolamento delegato (UE) 2018/1229 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento, che è stato a sua volta oggetto di modifica da parte dei regolamenti delegati (UE) 2020/1212, (UE) 2021/70 e (UE) 2022/1930.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • I requisiti relativi alla scrittura contabile (articolo 3, paragrafo 1) si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2023 ai valori mobiliari emessi dopo tale data e a decorrere dal 1o gennaio 2025 a tutti i valori mobiliari.
  • Le norme sulla data per il regolamento (articolo 5, paragrafo 2) sono applicati dal 1o gennaio 2015.
  • Il regime di disciplina del regolamento (articolo 6, paragrafi da 1 a 4, e articolo 7, paragrafi da 1 a 13) si applica dal 1o febbraio 2022.

CONTESTO

  • Tradizionalmente, i CSD sono stati disciplinati a livello nazionale.
  • I regolamenti transfrontalieri presentano rischi e costi più elevati rispetto alle operazioni nazionali per gli investitori. Allo stesso tempo, questo tipo di transazione sta aumentando.
  • L’obiettivo principale del regolamento consiste nel miglioramento della sicurezza e dell’efficienza del regolamento titoli e delle infrastrutture di regolamento nell’Unione. Ciò è conseguito tramite un insieme comune di norme commerciali prudenziali, organizzative e di condotta valide in tutta l’Unione, che dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel finanziamento dell’economia.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Depositari centrali di titoli. Persone giuridiche che gestiscono un sistema di regolamento titoli e forniscono almeno un altro servizio per la registrazione iniziale dei titoli in un sistema di scritture contabili e/o per la fornitura e il mantenimento di conti titoli al livello più elevato.
Scrittura contabile. Scrittura contabile: il caso in cui la proprietà di un titolo è registrata in forma elettronica, piuttosto che in forma di certificato.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 909/2014 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2018/1229 della Commissione, del 25 maggio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla disciplina del regolamento (GU L 230 del 13.9.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2017/389 della Commissione, dell’11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i parametri per il calcolo delle penali pecuniarie per mancati regolamenti e le operazioni dei depositari centrali di titoli (CSD) negli Stati membri ospitanti (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2017/390 della Commissione, dell’11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione su alcuni requisiti prudenziali per depositari centrali di titoli ed enti creditizi designati che offrono servizi accessori di tipo bancario (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 9).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2017/391 della Commissione, dell’11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente il contenuto della segnalazione di regolamenti internalizzati (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 44).

Regolamento delegato (UE) 2017/392 della Commissione, dell’11 novembre 2016, che integra il regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione in materia di autorizzazione, vigilanza e requisiti operativi per i depositari centrali di titoli (GU L 65 del 10.3.2017, pag. 48).

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 28.11.2023

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