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Document 32011R0109
Sistemi antispruzzi per i veicoli a motore
Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Requisiti di omologazione per garantire la sicurezza generale dei veicoli e la protezione degli utenti vulnerabili della strada' per informazioni aggiornate sullargomento.
Sistemi antispruzzi per i veicoli a motore
Regolamento (UE) n. 109/2011 - Sistemi antispruzzi
ATTO
Regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai requisiti di omologazione di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto concerne i sistemi antispruzzi
SINTESI
CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?
Il regolamento definisce i requisiti per l’omologazione dei sistemi antispruzzi* in talune categorie di veicoli a motore. Attua il regolamento (CE) n. 661/2009 relativo alla sicurezza generale dei veicoli a motore.
PUNTI CHIAVE
Categorie di veicoli a motore
Il regolamento si applica alle categorie N e O, che comprendono i veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci aventi almeno quattro ruote, nonché ai rimorchi.
Requisiti per i sistemi antispruzzi
I dispositivi antispruzzi sono generalmente situati sopra le ruote del veicolo e possono comprendere un parafango*, bordi esterni* e paraspruzzi*.
Il dispositivo deve essere in grado di funzionare correttamente, se usato in modo normale su strade bagnate. Vengono riconosciuti i seguenti tipi di dispositivi:
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dispositivi del tipo ad assorbimento di energia;
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dispositivi del tipo a separazione aria/acqua.
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Omologazione
Sia il fabbricante del dispositivo che il costruttore del veicolo sono tenuti a presentare domanda di omologazione CE all’autorità nazionale competente. La domanda deve contenere alcune informazioni, in particolare:
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la marca e il tipo di dispositivo o veicolo;
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il numero di assi e ruote del veicolo;
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la descrizione del sistema antispruzzi e degli elementi costitutivi.
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Il fabbricante del dispositivo antispruzzi è tenuto a fornire documenti amministrativi relativi all’omologazione CE dei sistemi antispruzzi come entità tecnica indipendente.
Il costruttore del veicolo è tenuto a fornire documenti amministrativi relativi a:
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l’omologazione CE del veicolo per quanto riguarda l’installazione di dispositivi antispruzzi;
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il certificato di omologazione CE del dispositivo montato.
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Se l’autorità competente ritiene che il dispositivo o il veicolo risponda a tutti i requisiti concernenti i sistemi antispruzzi, rilascerà l’omologazione CE e attribuirà un numero di omologazione in conformità con la direttiva 2007/46/CE.
TERMINI CHIAVE
* Sistema antispruzzo: sistema che riduce gli spruzzi sulla strada per mezzo di parafanghi, bordi esterni e paraspruzzi (vedi sotto).
* Omologazione: Indica che sono state effettuate delle prove per garantire il rispetto dei pertinenti requisiti normativi, tecnici e di sicurezza.
* Parafango: componente rigida di un veicolo che impedisce che gli spruzzi d’acqua generati dal pneumatico siano spruzzati in aria.
* Bordo: normalmente attaccato al paraurti posteriore, impedisce che la pioggia e il fango siano spruzzati sulle altre auto e sui passanti.
* Paraspruzzi: componente flessibile montato verticalmente dietro una ruota che riduce lo spruzzo da una strada bagnata.
RIFERIMENTI
Atto |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (UE) n. 109/2011 |
1.3.2011 |
- |
Atto(i) modificatore(i) |
Data di entrata in vigore |
Data limite di trasposizione negli Stati membri |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Regolamento (UE) 2015/166 |
24.2.2015 |
- |
ATTI COLLEGATI
Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pagg. 1-24)
Ultimo aggiornamento: 24.09.2015