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Document 32011R0109

    Sistemi antispruzzi per i veicoli a motore

    Stato giuridico del documento Questa sintesi è stata archiviata e non sarà aggiornata. Consultare 'Requisiti di omologazione per garantire la sicurezza generale dei veicoli e la protezione degli utenti vulnerabili della strada' per informazioni aggiornate sullargomento.

    Sistemi antispruzzi per i veicoli a motore

    Regolamento (UE) n. 109/2011 - Sistemi antispruzzi

    ATTO

    Regolamento (UE) n. 109/2011 della Commissione, del 27 gennaio 2011, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai requisiti di omologazione di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi per quanto concerne i sistemi antispruzzi

    SINTESI

    CHE COSA FA IL PRESENTE REGOLAMENTO?

    Il regolamento definisce i requisiti per l’omologazione dei sistemi antispruzzi* in talune categorie di veicoli a motore. Attua il regolamento (CE) n. 661/2009 relativo alla sicurezza generale dei veicoli a motore.

    PUNTI CHIAVE

    Categorie di veicoli a motore

    Il regolamento si applica alle categorie N e O, che comprendono i veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci aventi almeno quattro ruote, nonché ai rimorchi.

    Requisiti per i sistemi antispruzzi

    I dispositivi antispruzzi sono generalmente situati sopra le ruote del veicolo e possono comprendere un parafango*, bordi esterni* e paraspruzzi*.

    Il dispositivo deve essere in grado di funzionare correttamente, se usato in modo normale su strade bagnate. Vengono riconosciuti i seguenti tipi di dispositivi:

    dispositivi del tipo ad assorbimento di energia;

    dispositivi del tipo a separazione aria/acqua.

    Omologazione

    Sia il fabbricante del dispositivo che il costruttore del veicolo sono tenuti a presentare domanda di omologazione CE all’autorità nazionale competente. La domanda deve contenere alcune informazioni, in particolare:

    la marca e il tipo di dispositivo o veicolo;

    il numero di assi e ruote del veicolo;

    la descrizione del sistema antispruzzi e degli elementi costitutivi.

    Il fabbricante del dispositivo antispruzzi è tenuto a fornire documenti amministrativi relativi all’omologazione CE dei sistemi antispruzzi come entità tecnica indipendente.

    Il costruttore del veicolo è tenuto a fornire documenti amministrativi relativi a:

    l’omologazione CE del veicolo per quanto riguarda l’installazione di dispositivi antispruzzi;

    il certificato di omologazione CE del dispositivo montato.

    Se l’autorità competente ritiene che il dispositivo o il veicolo risponda a tutti i requisiti concernenti i sistemi antispruzzi, rilascerà l’omologazione CE e attribuirà un numero di omologazione in conformità con la direttiva 2007/46/CE.

    TERMINI CHIAVE

    * Sistema antispruzzo: sistema che riduce gli spruzzi sulla strada per mezzo di parafanghi, bordi esterni e paraspruzzi (vedi sotto).

    * Omologazione: Indica che sono state effettuate delle prove per garantire il rispetto dei pertinenti requisiti normativi, tecnici e di sicurezza.

    * Parafango: componente rigida di un veicolo che impedisce che gli spruzzi d’acqua generati dal pneumatico siano spruzzati in aria.

    * Bordo: normalmente attaccato al paraurti posteriore, impedisce che la pioggia e il fango siano spruzzati sulle altre auto e sui passanti.

    * Paraspruzzi: componente flessibile montato verticalmente dietro una ruota che riduce lo spruzzo da una strada bagnata.

    RIFERIMENTI

    Atto

    Data di entrata in vigore

    Data limite di trasposizione negli Stati membri

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    Regolamento (UE) n. 109/2011

    1.3.2011

    -

    GU L 34 del 9.2.2011, pagg. 2-28

    Atto(i) modificatore(i)

    Data di entrata in vigore

    Data limite di trasposizione negli Stati membri

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    Regolamento (UE) 2015/166

    24.2.2015

    -

    GU L 28 del 4.2.2015, pagg. 3-39

    ATTI COLLEGATI

    Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pagg. 1-24)

    Ultimo aggiornamento: 24.09.2015

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