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Document 32011L0095

Rifugiati e apolidi — norme comuni sull’attribuzione della qualifica

Rifugiati e apolidi — norme comuni sull’attribuzione della qualifica

 

SINTESI DI:

Direttiva 2011/95/UE — Norme comuni sull’attribuzione della qualifica e della protezione internazionale per i rifugiati e gli apolidi

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Mira a:

  • stabilire criteri comuni per identificare i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che hanno effettivamente bisogno di protezione internazionale nell’UE, o come rifugiati o come persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria*;
  • assicurare che tali persone possano godere di un livello minimo di prestazioni e diritti in tutti gli Stati membri.

In questo modo, essa punta a limitare i movimenti tra Stati membri delle persone interessate a causa delle diversità dei quadri giuridici.

La direttiva rivede e sostituisce la direttiva 2004/83/CE, per garantire la coerenza con la giurisprudenza* della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Corte europea per i diritti umani.

PUNTI CHIAVE

Scopi e definizioni

  • Vengono stabilite regole comuni per determinare chi può essere qualificato come rifugiato o come avente titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e a definire gli elementi della protezione internazionale. Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire o mantenere disposizioni più favorevoli per le persone che necessitano di protezione.
  • «I rifugiati» e «le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria» sono definite, così come i loro «familiari», includendo il padre, la madre o altro adulto che sia responsabile del beneficiario di protezione internazionale nei casi in cui tale beneficiario è minore e non coniugato.

Valutazione delle domande

  • Gli Stati membri condividono il dovere di cooperare attivamente con il richiedente nell’esaminare tutti gli elementi significativi della domanda.
  • Viene fornito un elenco degli aspetti che comprendono fatti, dichiarazioni e circostanze (ad esempio se la persona ha subito persecuzioni) che devono essere presi in considerazione nella fase di valutazione su base individuale, obiettiva e imparziale.
  • Una volta compiuto ogni sforzo per presentare e motivare la propria richiesta e accertata la credibilità generale della domanda, i richiedenti asilo dovrebbero godere del beneficio del dubbio anche se la domanda manca di prove documentali o di altra natura.
  • I richiedenti saranno considerati come non bisognosi di protezione internazionale se possono godere di protezione all’interno del paese di origine contro persecuzioni o danni gravi in qualsiasi parte del territorio del paese di origine, alla quale può accedere legalmente e senza pericolo e nella quale si può ragionevolmente supporre che si stabilisca.
  • La direttiva chiarisce che:
    • la protezione contro persecuzioni o danni gravi può essere offerta esclusivamente dallo Stato o dai partiti o dalle organizzazioni, comprese le organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio;
    • tali soggetti devono avere la volontà e la capacità di offrire una protezione efficace e non temporanea;
    • il richiedente deve avere accesso a tale protezione.
  • Gli Stati membri utilizzano informazioni precise e aggiornate provenienti da fonti pertinenti, quali l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo.

Requisiti per essere considerato un rifugiato

  • Viene chiarito che cosa sia un «atto di persecuzione» ai sensi della Convenzione di Ginevra in relazione allo status di rifugiato, e quali diverse forme possa assumere.
  • Ci deve essere un motivo di persecuzione, e il testo indica gli aspetti (razza, religione, nazionalità, appartenenza a un particolare gruppo sociale o opinione politica) che devono essere presi in considerazione nella valutazione dei motivi di persecuzione.
  • La mancanza di protezione dalle persecuzioni per uno dei suddetti motivi è anch’essa una delle condizioni per l’attribuzione dello status di rifugiato.

Requisiti per la protezione sussidiaria

I «danni gravi» che un cittadino di un paese terzo interessato rischia di subire in caso di ritorno al proprio paese di origine o, se trattasi di apolide, del paese in cui aveva precedentemente la dimora abituale, comprendono:

  • la condanna o l’esecuzione della pena di morte;
  • la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante;
  • la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato.

Cessazione o esclusione dallo status di rifugiato o dalla protezione sussidiaria

La direttiva elenca:

  • Le circostanze in cui lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria cessano (ad esempio se il richiedente acquista una nuova cittadinanza) o vengono esclusi (ad esempio se il richiedente ha commesso un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità);
  • gli elementi sulla base dei quali tali diritti possono essere revocati, terminati o il loro rinnovo può essere rifiutato, compreso il caso in cui la persona in questione costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro in cui si trova.

Contenuto della protezione internazionale

Il contenuto dello status di beneficiario della protezione sussidiaria viene avvicinato a quello di rifugiato, eliminando ampiamente la possibilità che gli Stati membri limitino l’accesso ad alcuni diritti ai soli rifugiati.
La protezione internazionale che viene concessa dagli Stati membri ospitanti comprende i seguenti diritti.

  • Protezione dal respingimento*.
  • Accesso dei rifugiati e dei beneficiari della protezione sussidiaria alle informazioni in una lingua che essi capiscono o è ragionevole supporre possano capire, l’accesso a informazioni sui diritti e gli obblighi previsti dallo status di protezione loro applicabile.
  • Mantenimento dell’unità del nucleo familiare.
  • Salvo i casi in cui sussistano imperiosi motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, il rilascio di:
    • permesso di soggiorno — valido per almeno tre anni per i rifugiati e almeno un anno (due anni in caso di rinnovo) nel caso di protezione sussidiaria, e
    • documenti di viaggio per viaggiare al di fuori del territorio nazionale — nel caso di protezione sussidiaria solo nei casi in cui i beneficiari si trovino nell’impossibilità di ottenere un passaporto nazionale.
  • Accesso all’occupazione alle opportunità di formazione professionale, con trattamento e condizioni equivalenti a quelle dei loro cittadini.
  • Accesso all’istruzione — trattamento equivalente a quello dei loro cittadini nel caso di minori e a quello cittadini di paesi terzi in soggiorno regolare nel caso di adulti.
  • Parità di accesso alle procedure di riconoscimento di diplomi stranieri e delle qualifiche professionali
  • Trattamento alla stregua dei cittadini dello Stato membro in materia di assistenza sociale (che potrebbe limitarsi alle prestazioni essenziali nel caso dei beneficiari dello status di protezione sussidiaria).
  • Rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza, come prevista dalla legislazione nazionale.
  • Accesso all’alloggio secondo modalità equivalenti a quelle previste per altri cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti nei loro territori.
  • Libera circolazione nel territorio dello Stato membro secondo le stesse modalità e restrizioni previste per altri cittadini di paesi terzi soggiornanti regolarmente nei loro territori.
  • Accesso agli strumenti di integrazione.
  • Se richiesto, assistenza al rimpatrio.

Stati membri esclusi dal campo d’applicazione della direttiva:

L’Irlanda e il Regno Unito (1) hanno scelto la clausola di esenzione dalla direttiva,come consentito dal Protocollo 21 allegato al trattato di Lisbona. Pertanto essi continuano a vincolati dalla direttiva 2004/83/CE.
La Danimarca non è vincolata né dalla presente direttiva né dalla precedente in virtù del Protocollo 22 sulla sua posizione, allegato al trattato di Lisbona.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva 2011/95/UE rivede e sostituisce la direttiva 2004/83/CE. La maggior parte degli articoli della direttiva 2011/95/UE relativa agli aspetti non coperti dalla direttiva 2004/83/CE vengono applicati dal 22 dicembre 2013. Le nuove regole contenute nella Direttiva 2011/95/UE dovevano essere recepite negli Stati dell’UE entro il 21 dicembre 2013.

CONTESTO

Nota come la «Direttiva qualifiche», questa direttiva costituisce uno dei principali strumenti del Sistema europeo comune di asilo (CEAS) insieme alla Direttiva sulle procedure d’asilo, alla Direttiva sulle condizioni di accoglienza, al Regolamento Dublino e al Regolamento EURODAC. Importante anche nel rafforzamento della solidarietà finanziaria con l’istituzione tramite il regolamento di un Fondo Asilo, migrazione e interazione. Nel 2016, la Commissione europea ha adottato una comunicazione avviando il processo di riforma del CEAS.

TERMINI CHIAVE

Protezione sussidiaria: protezione destinata a persone richiedenti asilo non qualificate come rifugiati. Secondo la direttiva, tali persone corrono un rischio effettivo di subire «un grave danno» (definito nel testo) se ritornassero al loro paese di origine.
Giurisprudenza: le disposizioni di legge definite in base all’esito di cause precedenti.
Respingimento: l’atto tramite il quale si costringono i rifugiati o i richiedenti asilo (soggetti la cui richiesta di riconoscimento come rifugiato non è stata ancora riconosciuta) a rientrare in un paese in cui rischiano di subire persecuzioni.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 337 del 20.12.2011, pag. 9).

Si veda la versione consolidata.

DOCUMENTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — riformare il sistema europeo comune di asilo e potenziare le vie legali di accesso all’Europa, COM(2016) 197 final del 6.4.2016

Regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, che modifica la decisione 2008/381/CE del Consiglio e che abroga le decisioni n. 573/2007/CE e n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2007/435/CE del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 168).

Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa a procedure comuni per la concessione e la revoca della protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 60).

Direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 96).

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31).

Successive modifiche al regolamento (UE) n. 604/2013 sono state inserite nel testo originario. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (GU L 180 del 29.6.2013, pag. 1)

Ultimo aggiornamento: 29.01.2018



(1) Il Regno Unito esce dall’Unione europea e diventa un paese terzo (un paese extra UE) a partire dal 1° febbraio 2020.

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