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Document 32010D0717

Convenzione sulla cooperazione per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale

Convenzione sulla cooperazione per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale

 

SINTESI DI:

Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale

Regolamento (CEE) n. 3179/78 relativo alla conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale

Decisione 2010/717/UE relativa alla modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale

QUALI È L’OBIETTIVO DELLE CONVENZIONI, DEL REGOLAMENTO E DELLA DECISIONE?

  • La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale, conclusa a Ottawa nel 1978, mira a garantire la conservazione a lungo termine e l’uso sostenibile delle risorse ittiche dell’Atlantico nord-occidentale, salvaguardando gli ecosistemi marini in cui queste si trovano.
  • Il regolamento approva la conclusione della convenzione da parte della Comunità Economica Europea, ora Unione europea (Unione).
  • La decisione approva, a nome dell’Unione, la convenzione modificata inclusa nella decisione.

PUNTI CHIAVE

Attuali parti contraenti (2022)

  • Canada
  • Cuba
  • Danimarca (per conto delle Isole Fær Øer e della Groenlandia)
  • Unione europea
  • Francia (per conto di Saint Pierre e Miquelon)
  • Islanda
  • Giappone
  • Norvegia
  • Russia
  • Corea del Sud
  • Ucraina
  • Regno Unito
  • Stati Uniti

Specie contemplate

Comprende la maggior parte delle risorse ittiche dell’Atlantico nord-occidentale, fatta eccezione per le specie altamente migratorie gestite da altri trattati internazionali elencati nell’allegato I della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, come tonni/marlin, pesce spada, pesce vela, delfini, squali oceanici e specie stanziali (ad esempio i molluschi).

Zona della convenzione

  • L’Oceano Atlantico nord-occidentale a nord di 35°00’ N e a ovest di una linea che si estende verso nord da 35°00’ N e 42°00’ O fino a 59°00’ N, da lì verso ovest fino a 44°00’ O e poi verso nord fino alla costa della Groenlandia;
  • il Golfo di San Lorenzo, lo Stretto di Davis e la Baia di Baffin a sud di 78°10’ N.

La zona della convenzione è suddivisa in sottoaree, divisioni e sottodivisioni scientifiche e statistiche, come definito nell’allegato I.

Organizzazione

Le parti contraenti convengono di istituire, mantenere e rafforzare l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO), fondata originariamente nel 1979, che comprende i seguenti organi, sostenuti da un segretariato, in cui le parti contraenti nominano ciascuna un rappresentante (con supplenti, esperti e consulenti).

  • Una commissione responsabile della supervisione e del coordinamento degli affari interni e delle relazioni esterne, compresi:
    • la valutazione dell’impatto della pesca e di altre attività umane sulle risorse biologiche e sui loro ecosistemi;
    • l’elaborazione di linee guida per la conduzione di attività di pesca a fini scientifici;
    • lo sviluppo di linee guida per l’accesso e l’uso dei dati;
    • misure di conservazione e gestione per ridurre al minimo l’impatto della pesca sulle risorse biologiche e sugli ecosistemi.
  • Un consiglio scientifico, ovvero un forum per la consultazione, la cooperazione e lo scambio di informazioni e pareri scientifici, compresi:
    • la valutazione dello stato delle risorse ittiche, inclusi i fattori ambientali ed ecologici che le influenzano;
    • la promozione della cooperazione nella ricerca scientifica tra le parti al fine di colmare le lacune nelle conoscenze scientifiche;
    • la compilazione e l’aggiornamento di statistiche e registri;
    • la pubblicazione o la condivisione di relazioni, informazioni e materiali sulle attività di pesca e sui relativi ecosistemi;
    • la fornitura di consulenza scientifica alla commissione NAFO, come richiesto.

Doveri delle parti contraenti

Ciascuna parte è tenuta a:

  • attuare la convenzione e qualsiasi altra disposizione vincolante, presentando relazioni periodiche in merito alle misure adottate per conformarsi;
  • raccogliere e condividere dati scientifici e statistici, comprese le informazioni sulle catture commerciali e sullo sforzo di pesca;
  • effettuare campionamenti biologici sulle catture commerciali;
  • fornire informazioni tempestive alla commissione e al consiglio scientifico della NAFO;
  • garantire che i propri cittadini e le proprie navi rispettino la convenzione e le misure adottate dalla commissione NAFO;
  • indagare e riferire tempestivamente in merito alle misure adottate in risposta a presunte gravi violazioni da parte dei propri cittadini o delle proprie navi e garantire che le misure di esecuzione siano adottate senza indugio;
  • mantenere e condividere i registri delle navi da pesca;
  • garantire che le navi da pesca autorizzate a battere la propria bandiera:
    • rispettino le misure di conservazione e non ne compromettano l’efficacia,
    • non esercitino attività di pesca non autorizzate;
  • attuino le misure relative alle ispezioni in porto, se del caso.

Soluzione delle controversie

Per risolvere le controversie viene convocato un collegio ad hoc di tre membri, scelti da un gruppo di esperti nominati dalle parti contraenti della convenzione. Ciascuna parte della controversia sceglie un membro del collegio e concorda la selezione del terzo.

Emendamenti alla convenzione

La convenzione è stata modificata quattro volte per modernizzare la NAFO, in particolare incorporando un approccio ecosistemico alla gestione della pesca. Inoltre, gli emendamenti hanno semplificato il processo decisionale della NAFO, rafforzato gli obblighi delle parti contraenti e istituito un meccanismo formale di risoluzione delle controversie.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

  • La convenzione è entrata in vigore il 17 marzo 1982.
  • La convenzione modificata è entrata in vigore il 18 maggio 2017.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

  • NAFO (Agenzia europea di controllo della pesca).

DOCUMENTI PRINCIPALI

Convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 2).

Le successive modifiche alla convenzione sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 378 del 30.12.1978, pag. 1).

Decisione 2010/717/UE del Consiglio, dell’8 novembre 2010, relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (GU L 321 del 7.12.2010, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 03.10.2022

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